I PRESUPPOSTI DELL’AZIONE REVOCATORIA ART 2901 C.C. DI UN ATTO DI COMPRAVENDITA

a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna

 

ART 2901 C.C.
 

Il creditore, anche se il credito è soggetto   a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei   suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore   rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio   che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto   anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al   fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a   titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di   atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa   preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le   prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a   titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l’adempimento di un   debito scaduto .

L’inefficacia dell’atto non pregiudica i   diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli   effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

 

ESISTENZA DEL CREDITO
 

Condizione per l’esercizio dell’azione   revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. è l’esistenza di un valido rapporto di   credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente.   L’anteriorità del credito deve essere riscontrato in base al momento in cui il   credito stesso insorge, e non a quello eventualmente successivo, in cui venga   accertato con sentenza.

Il credito deve considerarsi anteriore   all’atto di compravendita, se sorto in virtù di un lungo contenzioso   giudiziario, sicché risulta agevole dimostrare il dolo specifico inteso quale   consapevolezza, al momento della stipulazione della compravendita, del   pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato al futuro credito.

 

ATTO DI DISPOSIZIONE
 

È senza dubbio qualificabile come atto di   disposizione l’atto di compravendita.

L’art 2700 c.c. statuisce: “l’atto pubblico fa piena prova, fino a   querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che   lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che   il pubblico ufficiale attesta avvenuti    in sua presenza o da lui compiuti.”

 

PERICULUM DAMNI
 

L’azione revocatoria di cui all’art 2901   c.c. ha la finalità di ricostruire la garanzia generica assicurata al   creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza, per effetto   dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al   punto pregiudicare la realizzazione del diritto del ceditore con l’azione   espropriativa (Cass. 14.06.2007 n. 13927).

Tale azione assicura uno stato di maggiore   fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere detta   garanzia; tuttavia il riconoscimento dell’eventus damni non presuppone una   valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma   richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della   pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto   eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass.   09.03.2006 n. 5105).

Alla stregua di tale presupposto sarà   revocabile l’atto di disposizione che renda più difficile o onerosa la   realizzazione del credito. Il danno può consistere non solo in una variazione   quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione   qualitativa. Infatti, il requisito del “periculum   damni” deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l’atto dispositivo renda   più incerto o difficile, il soddisfacimento del credito, e quindi anche in   presenza di una mera riduzione della garanzia patrimoniale che esponga il   credito al pericolo dell’infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass.   15.02.2007 n. 3470).

 

CONSILIUM FRAUDIS
 

La prova della consapevolezza di arrecare   pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante   presunzioni. Gravi precisi e concordanti presunzioni è considerata la sproporzione   tra il prezzo di vendita di un immobile e il loro valore accertato, il grado   di parentela fra il debitore e l’acquirente (Cass. 05.03.2009 n. 5359; Cass.   21.04.2006 n. 9376).

La lesione della garanzia patrimoniale si ha   in seguito al compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella   ricorrenza in capo al debitore ed eventualmente al terzo, della   consapevolezza che, con l’atto disposizione, venga a diminuire la consistenza   delle garanzie spettanti ai creditori.

L’azione revocatoria ha finalità cautelare e   conservativa del diritto di credito essendo diretta a conservare nella sua   integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del   debitore. In coerenza con tale sua funzione l’azione predetta determina   l’inefficacia dell’atto nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita   per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione   esecutiva per la realizzazione del credito (Cass.08.04.2003 n. 5455)

 

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