Dott.ssa Filomena Agnese Chionna

La diffusione dei bitcoin, ed in genere delle criptovalute, obbliga gli studiosi a doversi soffermare ad analizzare il profilo giuridico da assegnare ai bitcoin, ed ad individuare la disciplina ad esso applicabile.
La dottrina spesso si è interrogata sulla natura giuridica dei bitcoin, plurime sono state le interpretazioni e prese di posizione da parte degli esperti.
Partendo dall’analisi letterale di bitcoin e dal suo significato quale moneta elettronica, occorre fornire una definizione, certo è che essa è nata nel 2009, ed è riconducibile a Satoshi Nakamoto, del quale se ne conosce solo lo pseudonimo.
La valuta virtuale bitcoin è utilizzata principalmente per pagamenti tra privati via internet, nonché, in taluni negozi online che accettano detta valuta. Questa valuta virtuale non ha un unico emittente, ma viene creata direttamente in una rete, tramite uno speciale algoritmo. Il sistema della valuta virtuale bitcoin, consente la detenzione e la cessione anonime di valori in bitcoin all’interno della rete, da parte di utenti che hanno indirizzi bitcoin.
Parte della dottrina assegna al bitcoin una funzione di scambio e di pagamento, partendo dall’assunto secondo cui, il bitcoin può essere individuato quale mezzo di pagamento virtuale, a sostegno di tale tesi, vi è l’indicazione fornita dalla Bce, secondo cui il bitcoin viene classificato come mezzo di pagamento virtuale di “terzo tipo” il quale consente l’acquisto di beni virtuali e reali; essendo possibile operare una classificazione dei mezzi di pagamento virtuale, rientrano nella tipologia di “primo tipo” gli strumenti che permettono l’acquisto di beni e servizi digitali all’interno di una comunità. Il “secondo tipo” consente l’acquisto dei soli beni virtuali.
Orbene, altra parte della dottrina, riconduce i bitcoin alla categoria della criptovaluta, quale valuta digitale. Le valute virtuali a giudizio della Bce, sono rappresentazioni digitali di valore, non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica, per contro esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, essi possono essere utilizzati come mezzo di scambio o a scopo di investimento e archiviate e negoziate elettronicamente. Le valute virtuali non sono moneta legale non devono essere confuse con la moneta elettronica.
Altra parte della dottrina conferisce al bitcoin un riconoscimento similare al valore di moneta. Il bitcoin non è un mezzo di pagamento che può essere assimilato a una moneta avente corso legale, ma bensì gli si potrebbe riconoscere una natura convenzionale, difettando lo stesso dei requisiti propri della moneta tradizionale, tuttavia sussistono dei dubbi nella possibilità di assimilarla ad essa. Il bitcoin possiede il requisito dell’accettabilità generale (ossia durevolezza, fungibilità, trasportabilità e limitata quantità); dell’assenza di costi di transazione; difetta, per contro, della spendibilità immediata del valore facciale corrispondente al valore attuale.
Da ultimo, una recente tendenza individua nei bitcoin una tipologia di moneta elettronica, quale valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. Ciò porta ad escludere la sua sussumibilità nella menzionata categoria.
Nel nostro ordinamento non sussiste alcuna normativa inerente ai bitcoin, e neanche una disciplina in tema di criptovalute, tuttavia deve riconoscersi almeno la natura convenzionale essendo uno strumento con cui è possibile scambiare beni e servizi, affiancandolo al denaro ufficiale. Essa si caratterizza per non avere corso legale, viceversa, viene accettata su base volontaria, e quindi classificabile alla stregua degli usi.
In una sentenza della corte di giustizia emessa il 22 ottobre 2015 (causa C-264/14) si afferma che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti.
Sarà interessante seguire il dibattito sorto attorno a tale questione, ed attendere eventuali sviluppi di legislazione che, vadano ad arginare o disciplinare interi settori dove è diffuso il bitocin.

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