APPELLABILITA’ DELLE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE: RILEVANTE IL VALORE DELLA CONTROVERSIA

CASS. CIV. SEZ. III,  sent.  11.06.2012 n° 9432

di Alessandra Carmen Impieri

 

In una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sent. 11.06.2012 n° 9432, è stata affrontata la questione dell’ammissibilità dell’appello a rime obbligate previsto per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.

Ebbene il principio di diritto espresso dalla Corte è il seguente: “ Ai fini dell’ammissibilità dell’appello “a rime obbligate”, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (art. 113, secondo comma, c.p.c.), nei limiti di cui all’art. 339, terzo comma, c.p.c. (come novellato dal D. Lgs. N. 40 del 2006, applicabile ratione temporis), non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, ma il valore della controversia, da determinarsi – indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato – applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza.

Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell’ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma “conforme a giustizia” (salvo che quest’ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art. 7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa, ne consegue l’appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti del citato art. 339”.

Innanzitutto giova ricordare che i mezzi di impugnazione, tra cui l’appello, costituiscono il rimedio tipico e pressoché unico attraverso cui provocare il controllo sulla validità e sulla giustizia delle sentenze. Essi infatti costituiscono uno sviluppo del diritto di azione e del diritto di difesa riconosciuti direttamente dall’art. 24, 1° e 2° comma Cost.[1].

Come il diritto d’azione mira ad un provvedimento di merito che statuisca sulla esistenza o sull’inesistenza del diritto fatto valere in giudizio dall’attore, così i mezzi di impugnazione delle sentenze mirano non solo ad eliminare la sentenza invalida o ingiusta, ma anche a sostituirla con altra sentenza che si pronunci sulla esistenza o no del diritto azionato dall’attore.

Nello specifico l’appello è il mezzo diretto ad assicurare in modo pieno la garanzia soggettiva dell’impugnazione e a realizzare, sia pure in modo molto tendenziale, il cosiddetto principio del doppio grado di giurisdizione[2].

Fino all’Ottocento solo il carattere gerarchico dell’ordinamento giudiziario giustificava l’appello stesso: la sentenza d’appello era destinata a sostituire la sentenza impugnata in quanto emanata da un giudice sopraordinato rispetto al giudice di primo grado.

Poi con l’abolizione del carattere gerarchico dell’ordinamento giudiziario, non vi era più alcun motivo per considerare migliore la sentenza enuciata dal giudice d’appello rispetto a quella emessa dal giudice di primo grado.

Tuttavia la ragione della prevalenza della sentenza di appello sta nella circostanza che il secondo giudice ha minori probabilità di errare  in quanto ha la possibilità di utilizzare l’insegnamento del primo grado e valutarne i risultati.

Da qui la funzione dii garanzia soggettiva  dell’appello: la parte che si ritenga destinataria di una sentenza ingiusta o illegittima può provocarne il controllo da parte di un altro giudice.

Fatte queste doverose premesse, l’art. 113 c.p.c. al 1° comma enuncia il principio secondo cui nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità, mentre ai sensi del 2° comma dello stesso articolo il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.

Non è cosa semplice spiegare in cosa consista il giudizio di equità.

La dottrina è concorde nel ritenere che il giudizio equitativo appartenga al sistema della tutela giurisdizionale non meno del giudizio legalitario. Anche perché tale tutela, che si realizza attraverso l’attività del giudice, può essere provocata soltanto dalla pretesa circa la titolarità di un diritto che si intende far valere.

 Anche nel giudizio di equità il giudice dovrà fare ricorso alla qualificazione giuridica del diritto fatto valere in giudizio non solo per verificare la giurisdizione e la competenza, ma anche per verificare se si sia alla presenza di una pretesa giuridicamente protetta alla stregua dell’ordinamento. Il giudizio di equità riguarda solo l’individuazione della regola sostanziale alla cui stregua risolvere la controversia, non le regole processuali che rimangono intatte.

L’equità si pone come giustizia del caso singolo, nella misura in cui mira a recuperare la peculiarità della fattispecie concreta pretermessa dalla norma generale ed astratta. Infatti nel giudizio di equità il distacco del giudice dalla regola legale deve fondarsi su valori già emersi nella coscienza sociale, ancorchè non tradotti o non ancora tradotti in termini di legge scritta.

La sentenza pronunciata secondo equità deve essere motivata[3] al pari della sentenza pronunciata secondo diritto[4], mentre l’art. 119 disp. att. prevede che “quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo[5]”.

L’art. 339 c.p.c. stabilisce al 2°comma che “è inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114” mentre al 3° comma prevede che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme  sul procedimento, per violazione di norme cosituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

Per quanto concerne il caso di specie, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza del Giudice di Pace che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale, in quanto trattavasi, ad avviso del Tribunale, di sentenza pronunciata secondo equità.

 Si deduceva ciò:

1)    dalla quantificazione dei danni in citazione ( € 900,00 oltre interessi e rivalutazione);

2)    dalla dichiarazione di valore ai fini del pagamento del contributo unificato (€ 1.032,00 );

3)    dalle conclusioni rassegnate dall’attore, ove si parlava ancora di danni quantificati in € 900,00.

Quindi il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’appello – contemplato per le sentenze pronunciate secodo equità, nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3 – non essendo dedotta la violazione dei principi regolatori della materia, ma semplicemente la censura della valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.   

La Suprema Corte, invece ha fatto rilevare, quanto al danno all’autovettura, che mentre nella parte iniziale dell’atto introduttivo veniva quantificato in € 900,00, già nelle conclusioni del medesimo atto si chiedevano tutti i danni, oltre interessi e svalutazione, comunque nella misura provata e quantificata secondo giustizia e non secondo equità.

Per di più in sede di precisazione delle conclusioni, si quantificava in € 150,00 il danno da fermo tecnico e si insisteva per gli interessi e per la rivalutazione.

La mancata menzione di voler contenere il danno nei limiti dell’equità valeva come dichiarazione di valore della domanda nei limiti della competenza del Giudice adito, con conseguente esperibilità dell’appello senza alcun limite.

Inoltre la dichiarazione ai fini del contributo unificato ha una finalità puramente fiscale, atteso che la stessa ha come unico destinatario il funzionario di cancelleria, e non può in nessun modo incidere sulla determinazione del valore della causa, a cui giovano solo gli artt. 10 e ss. c.p.c.

Pertanto l’unico elemento scriminante ai fini dell’appellabilità o meno delle sentenze emesse dal Giudice di Pace è il valore della controversia.

Da ciò consegue che qualsiasi domanda determinata nell’ammontare, seppur inferiore al  limite di cui all’art. 113, 2° comma c.p.c., qualora sia accompagnata da una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, che non sia una clausola di stile ed indipendentemente dalla dichiarazione del contributo unificato,  va considerata indeterminata nell’ammontare, o meglio si presume  ricompresa nel limite massimo della competenza per valore dell’autorità adita.

La Suprema Corte con tale pronuncia ha superato o meglio ampliato il criterio per la determinazione del valore della controversia, per il quale dapprima si riteneva di dover sommare alla somma capitale solo gli interessi scaduti[6] o, a seconda dei casi, anche di considerare la rivalutazione monetaria in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda[7].

Molto interessante a questo riguardo la pronuncia n° 8075 del 6 aprile 2006 nella quale si è affermato il principio secondo cui “nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con l’espressa indicazione della quantificazione del danno in  euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall’art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è impugnabile con l’appello, non con il ricorso per cassazione, non rilevando in contrario che l’attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro detto limite, dato che il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda”. 

Alla luce delle considerazioni svolte, pacificamente si può affermare che le sentenze del giudice di pace in materia di risarcimento danni entro l’importo di € 1.100,00, se l’istante ha avanzato richiesta di una somma indeterminata ad ogni modo “conforme a giustizia”, sempre che quest’ultima non sia una pura clausola di stile, perché in tal caso essendo tale somma indeterminata,  la relativa domanda si presume ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 c.p.c. pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda stessa e quindi inevitabilmente al di sopra del limite della giurisdizione equitativa.

Suprema Corte di Cassazione 

sezione III

sentenza n. 9432 del 11 giugno 2012

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da P.M. avverso la sentenza del Giudice di pace (sentenza n. 35799 del 2007), che aveva respinto la sua domanda (notificata il 20 febbraio 2006) di risarcimento del danno in esito a un sinistro stradale (sentenza del 2 settembre 2009).
L’inammissibilità dell’appello veniva fondata sul valore della controversia (entro Euro 1.100,00), con conseguente emissione della sentenza secondo equità, e, quindi, sulla mancata denuncia della violazione di principi informatori della materia.

2. Avverso la suddetta sentenza, P. propone ricorso per cassazione con tre motivi diricorso.

G.S. e la Zuritel Assicurazioni Spa, ritualmente intimati, non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. Il giudice del merito ha ritenuto la sentenza secondo equità (ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2) sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) nell’atto introduttivo di primo grado, i danni richiesti relativamente all’automobile sono quantificati in Euro 900,00, oltre interessi e rivalutazione;
b) ai fini del pagamento del contributo unificato, il valore è indicato in Euro 1.032,91;
c) per quanto tale dichiarazione sia rivolta al cancelliere e non incida sulla determinazione del valore della causa, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., nella specie è confortata dalle conclusioni dinanzi al giudice di pace, nelle quali i danni furono quantificati in Euro 900,00. Quindi, ha ritenuto inammissibile l’appello – previsto, per le sentenze pronunciate secondo equità, nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, (come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis, per essere il giudizio pendente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (atto di citazione del febbraio 2006) e la sentenza del giudice di pace pubblicata dopo, nel 2007) – non essendo dedotta la violazione dei principi regolatori della materia, ma, sostanzialmente, solo la censura della valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.

2. Con il primo motivo di ricorso – deducendo la violazione degli artt. 10, 14, 16, 17 e 113, in relazione all’art. 339 c.p..c., comma 3, – si lamenta la non corretta riconduzione della domanda in quella che il giudice di pace decide secondo equità, dovendosi, invece, ritenere la domanda di risarcimento proposta senza precisazione di quantum e, quindi nei limiti della competenza per valore del giudice adito (Euro 15.493,71, ex art. 7 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis), ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ..
A tal fine, in particolare, si sottolinea quanto segue.

a) Quanto al danno all’autovettura, mentre nella parte iniziale dell’atto introduttivo veniva quantificato in Euro 900,00, nelle conclusioni dello stesso atto, venivano chiesti tutti i danni (sotteso quello di fermo tecnico), oltre interessi e svalutazione, comunque nella misura provate e quantificata secondo “giustizia” e non secondo “equità”.
In sede i precisazione delle conclusioni, si quantificava in Euro 150,00, il fermo tecnico e si insisteva per gli interessi e rivalutazione. b) Comunque, la mancata espressa dichiarazione di voler contenere il danno nei limiti dell’equità vale come intenzione di contenere la domanda entro i limiti massimi di competenza del giudice adito. c) La dichiarazione di valore rispetto al contributo unificato, avente finalità esclusivamente fiscale, non incide sulla determinazione del valore della causa, da effettuarsi ai sensi degli artt. 10 e segg. c.p.c.; nè il convenuto ha mai contestato, nella prima difesa, il valore della causa.

2.1. Il motivo va accolto.
Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere il giudizio, non secondo equità, ma nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con conseguente esperibilità dell’appello senza limiti.
2.2. Preliminarmente, deve escludersi che la dichiarazione per il contributo unificato abbia incidenza nella determinazione del valore della causa, ai fini della competenza.

La Corte, infatti, ha affermato il seguente principio la circostanza che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall’art. 10 c.p.c., comma 2, rilevanti ai fini dell’individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude l’art. 163, n. 4 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude l’art. 10 cit., comma 1, quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” e fra queste dell’art. 14 c.p.c. (Cass. 13 luglio 2007, n. 15714).

2.3. Rilevanti, per la decisione della controversia, sono i principi, consolidati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema d’impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per Cassazione, in base al combinato disposto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 2, prima della modifica operata con il D.Lgs. n. 40 del 2006.
In generale, la Corte ha affermato, che “sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall’art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza” (es. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899).
Ne consegue che, quando la controversia abbia ad oggetto somma di denaro non determinata ma orientativamente indicata in “quella maggiore o minore conforme a giustizia”, essendo indeterminata la domanda si presume, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., u.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità (es. Cass. n. 899 del 2005).
In tale contesto, in riferimento a domanda determinata nell’ammontare, che si accompagna a richiesta generica di maggior somma, si è precisato “in caso di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace, il valore della causa, per stabilire se la stessa debba essere decisa secondo equità (perchè non superiore al (valore previsto dall’art. 113 cod. proc. civ.)) va individuato applicando le norme relative alla competenza per valore, con la conseguenza che, se la parte, oltre ad indicare una somma specifica non superiore (all’importo suddetto), abbia anche richiesto, in via alternativa o subordinata, una somma maggiore, da determinarsi in corso di causa, il valore della causa, in forza del principio stabilito dall’art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, (ai sensi dell’art. 7 cod. proc. civ.)” (Cass. 20 settembre 2002, n. 13795) e, cioè, in ragione della natura della domanda, in misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa.

2.4. Nella specie, nell’atto introduttivo il danno all’autovettura veniva quantificato in Euro 900,00 e nelle conclusioni dello stesso atto venivano chiesti tutti i danni (compreso quello di fermo tecnico, quantificato in Euro 150 in sede di precisazione delle conclusioni), oltre interessi e svalutazione, comunque nella misura quantificata secondo giustizia. Che la clausola “secondo giustizia” non sia di stile (Cass. 26 luglio 2011, n. 16318) si desume dalle risultanze di causa; basti considerare la richiesta di interessi e rivalutazione sull’importo quantificato nella domanda.
Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto sulla base del seguente principio di diritto:
“Ai fini della ammissibilità dell’appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (art. 113 c.p.c., comma 2), nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, (come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis), non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, ma il valore della controversia, da determinarsi – indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato – applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza. Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell’ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest’ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art. 7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Consegue l’appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all’art. 339 cit.”. 3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sui motivi di appello.

3. Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha condannato la parte soccombente alle spese processuali del grado, senza ricorrere alla compensazione per giusti motivi.
Entrambi restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, logicamente preliminare.
4. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e il giudice di rinvio, cui è rimessa la causa anche per le spese del presente processo, esaminerà l’appello nel merito senza le limitazioni di cui all’art. 339 cit.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Art. 24 Cost. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina  le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

[2] Principio non costituzionalizzato secondo cui il rapporto deciso deve essere sottoposto ad una nuova cognizione in tutte le questioni che hanno formato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado.

[3] Cass. Civ. , 27 luglio 2006, n° 17122: “Nelle sentenze emesse secondo equità, il giudice di pace, quando sceglie di allontanarsi dallo stretto diritto, non può limitarsi ad  affermare che ciò gli sembra equo, ma deve dar conto delle ragioni per cui, in conformità ai principi informatori della materia, un determinato comportamento gli appare meritevole di tutela più o meno ampia rispetto alla valutazione data dall’ordinamento positivo, evidenziando come questo apprezzamento sia obiettivamente giusto in base a quei particolari di fatto che rilevano specificamente nel giudizio di equità”.

[4] Art. 118, 2° comma disp. att. prevede “Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge ed i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

[5] Cass. Civ., 11 novembre 2003, n° 16945: “Nel giudizio di equità necessaria…il giudice di pace, nel formulare la regola decisoria del caso concreto, non ha né l’obbligo di individuare la norma giuridica astrattamente applicabile né di applicarla in concreto e quindi non ha nessun obbligo di motivare perché intende discostarsene, mentre invece ha l’obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-induttivo seguito per determinare la regola equitativa”.

[6] Cass. Civ., 21 aprile 2006, n° 9366

[7] Cass. Civ., 26 febbraio 2008, n° 4994

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