Cassazione civile sezione lavoro sentenza 12 novembre 2012 n 19644
La scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire anche nell’ambito di una sola unità o di un solo settore produttivo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso 7105-2008 proposto da (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS),
presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e
da ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
– ricorrente


contro (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS) & PARTNERS, rappresentata e
difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1459/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il
04/01/2008 R.G.N. 316/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dal Consigliere
Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che
ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, rigettando l’appello proposto da (OMISSIS), ha confermato la
sentenza di primo grado con cui era stata ritenuta la legittimita’ del licenziamento per
riduzione di personale intimato al ricorrente dalla (OMISSIS) spa con lettera del 27.12.2005. A
tali conclusioni la Corte territoriale e’ pervenuta osservando che la Legge n. 223 del 1991,
articoli 4 e 5, non preclude al datore di lavoro, nella valutazione delle esigenze tecnico-produttive, di individuare uno stabilimento o comunque una unita’ produttiva della quale si

rende necessaria la chiusura e di concentrare solo su tale unita’ la scelta dei dipendenti da
licenziare, cosi’ come era avvenuto nel caso di specie, in cui era stata chiusa la sede di
(OMISSIS), alla quale era addetto il (OMISSIS), ed erano stati licenziati tutti i dipendenti che
erano addetti alla stessa sede ed erano gia’ stati posti in cassa integrazione.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi ad un unico motivo cui
resiste con controricorso la (OMISSIS) spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi
collettivi nazionali di lavoro in relazione alla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, commi 1 e 9, e
articolo 5, comma 1, chiedendo a questa Corte di stabilire se “allorche’ la societa’, i cui
lavoratori siano stati posti in cassa integrazione straordinaria, ritenga di non essere in grado
di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative … la stessa societa’ deve aprire la procedura di mobilita’ nei confronti di tutti i
lavoratori posti in cigs, consentendo cosi’ l’esame congiunto delle parti sociali sull’insieme dei
lavoratori posti in cigs, salva la possibilita’, all’esito della procedura, di individuare i lavoratori
eccedenti, secondo il prevalente criterio oggettivo di tipo tecnico produttivo, anche presso una
sola sede o reparto dell’impresa; essendo comunque tenuta ad indicare nelle comunicazioni
Legge n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9 nei confronti dell’Ufficio Regionale del Lavoro,
della Commissione Regionale per l’impiego e delle associazioni di categoria, anche i nominativi
di coloro che non sono colpiti dal licenziamento ed i relativi requisiti, al fine di consentire il
controllo del puntuale rispetto dei criteri di scelta di cui alla Legge n. 223 del 1991, articolo 5,
comma 1”.
2.- Il ricorso e’ infondato.
La questione all’esame, attinente all’ambito entro il quale deve essere operata la scelta dei
lavoratori da licenziare, e’ gia’ stata oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di
questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di licenziamento collettivo per
riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo
esclusivo ad un’unita’ produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei
lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilita’, non deve necessariamente

interessare l’intera azienda, ma puo’ avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore
ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unita’
produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto cio’ non sia il frutto
di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato
dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (cfr. ex plurimis
Cass. n. 26376/2008, Cass. n. 14612/2006, Cass. n. 13783/2006, Cass. n. 11034/2006, Cass. n.
10590/2005, Cass. n. 13182/2003, Cass. n. 12711/2000 e, da ultimo, Cass. n. 2429/2012). Al
riguardo, e’ stato osservato che “… la delimitazione del personale a rischio si opera in relazione
a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che sono state enunciate dal datore con la
comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3; e’ ovvio che, essendo la riduzione di personale
conseguente alla scelta del datore sulla dimensione quantitativamente e qualitativamente
ottimale dell’impresa per addivenire al suo risanamento, dalla medesima scelta non si puo’
prescindere quando si voglia determinare la platea del personale da selezionare”. Dovendosi
tuttavia attribuire il debito rilievo anche alla previsione testuale della norma secondo cui le
medesime esigenze tecnico produttive devono essere riferite al “complesso aziendale”, “… si
arguisce facilmente che non vi e’ spazio per una restrizione all’ambito di applicazione dei
criteri di scelta che sia frutto della iniziativa datoriale pura e semplice, perche’, come gia’
detto, cio’ finirebbe nella sostanza con alterare la corretta applicazione dei criteri stessi, che la
Legge n. 223 del 1991, articolo 5, intende sottrarre al datore, imponendo che questa venga
effettuata o sulla base dei criteri concordati con le associazioni sindacali, ovvero, in mancanza,
secondo i criteri legali. E’ dunque arbitraria e quindi illegittima ogni decisione del datore
diretta a limitare l’ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se cio’ non sia
strettamente giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione del
personale. La delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in
mobilita’ e’ dunque consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative,
che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3,
quando cioe’ gli esposti motivi dell’esubero, le ragioni per cui lo stesso non puo’ essere
assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta”
(cfr. in motivazione Cass. n. 25353/2009, nonche’, nello stesso senso, Cass. n. 9711/2011). 3.-
Nel caso in esame deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che la procedura di
mobilita’ era stata preceduta da una crisi settoriale che aveva determinato la chiusura
dell’unita’ produttiva di (OMISSIS), alla quale era addetto il lavoratore, e la successiva
sospensione, con ricorso alla c.i.g.s. dal luglio 2002 al dicembre 2005, dei dipendenti della
stessa sede.
L’individuazione dei lavoratori interessati al provvedimento di sospensione era avvenuta sulla
base dei criteri concordati con le organizzazioni sindacali, e cioe’ con riferimento alla

situazione delle singole unita’ produttive e “sulla base delle effettive esigenze tecnico
produttive derivanti dalle attivita’ eseguibili e dalle professionalita’ impiegabili in dette
attivita'”.
Al termine del periodo di c.i.g.s., la societa’, non avendo la possibilita’ di garantire il reimpiego
dei lavoratori sospesi dal lavoro, aveva avviato la procedura di mobilita’ nei confronti di tutti i
dipendenti (quattro) rimasti nella sede di (OMISSIS).
4.- Nel contesto sopra indicato, il collegamento con l’ammissione alla c.i.g.s. del personale
addetto alla sede di (OMISSIS) e con l’impossibilita’ del suo reimpiego giustifica, quindi,
l’avvio della procedura di mobilita’ e legittima la decisione del datore di lavoro di limitare
l’ambito di selezione ad una singola unita’ produttiva. 5.- Il ricorrente, d’altra parte, non ha
dedotto che la limitazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da
porre in mobilita’ non dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative che si traggono dalle
indicazioni contenute nella comunicazione di cui alla Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma
3, inviata dalla (OMISSIS) alle organizzazioni sindacali, ne’ che tale limitazione non sia
coerente con le suddette ragioni, limitandosi a sostenere, in contrasto con l’indirizzo
giurisprudenziale sopra menzionato, che, anche quando il progetto di ristrutturazione
aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una unita’ produttiva o ad uno specifico settore
dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla
mobilita’, debba interessare necessariamente l’intera azienda.
6.- In definitiva, quindi, in difetto di una specifica contestazione inerente alla completezza e
alla veridicita’ delle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, in
ordine alle ragioni che non consentono che l’esubero possa essere assorbito, o alla eventuale
incoerenza della delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da
porre in mobilita’ rispetto alle suddette indicazioni, non puo’ ritenersi che detta delimitazione
sia dipesa da una pura e semplice iniziativa datoriale e non sia invece giustificata dalle
esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale, cosi’ come indicate
nella comunicazione di inizio della procedura, conducenti a limitare la platea dei lavoratori
oggetto della scelta. 7.- Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi
insussistente anche la dedotta violazione della Legge n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9,
giacche’, anche a voler prescindere dal fatto che non viene riportato nel ricorso per cassazione
il contenuto della comunicazione prevista dalla suddetta disposizione, la mancata indicazione,
nella detta comunicazione, anche dei dipendenti addetti ad altre sedi, che hanno invece
conservato il posto di lavoro, risulta comunque coerente con la delimitazione (ritenuta
legittima) dell’ambito applicativo dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilita’ ad
una singola unita’ produttiva. 8.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata,
restando assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.
9.- Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate tacendo
riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella
A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (articoli 41 e 42, Decreto
Ministeriale cit.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
40,00 oltre euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

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