Cassazione civile sezione lavoro sentenza 8 novembre 2012 n 19329
La prescrizione annuale dell’indennità di maternità è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto assicuratore, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso 9518/2008 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS),
(OMISSIS), (OMISSIS), giusta 3078 delega in atti;
– ricorrente –
contro (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS),
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2008 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 14/01/2008 R.G.N. 219/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 09/10/2012 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 14/1/2008 la Corte d’Appello di
Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Cosenza, ha condannato l’INPS a corrispondere a (OMISSIS)
l’indennita’ di maternita’ per astensione obbligatoria e
facoltativa post partum in relazione al parto dell'(OMISSIS)
respingendo l’eccezione di prescrizione annuale proposta
dall’Inps ed ha confermato la sentenza impugnata nella parte
in cui ha dichiarato improcedibile la domanda di liquidazione
dell’indennita’ di disoccupazione agricola.
La Corte territoriale ha rilevato, con riferimento all’indennita’ di
maternita’ per astensione obbligatoria (periodo dall’8/5/95
all’8/10/94 con ultimo atto interruttivo al 18/10/1994), che
“considerato il tempo trascorso occorrente per la definizione
della procedura (giorni 180), alla data di notifica del ricorso di
primo grado (10 marzo 1996) non risultava decorso il termine
prescrizionale” e che “riguardo all’indennita’ di maternita’ per
astensione facoltativa (periodo 9 novembre 1994 – 9 maggio
1995) la domanda amministrativa era stata inoltrata il 3
febbraio 1995 per cui, in relazione alla sospensione del termine
per tutta la durata del procedimento in sede amministrativa,
alla data di notifica del ricorso giudiziario (10 marzo 1996) non
era decorso il termine di prescrizione”.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione
INPS formulando un unico motivo di impugnazione.
Si e’ costituita (OMISSIS) depositando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in primo luogo, essere respinta l’eccezione di
inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla resistente il
mancando il necessario collegamento tra il ricorso e il rilascio
della procura” in quanto il ricorso stesso e la procura erano
privi della data.
Da un lato, infatti, la procura e’ stata rilasciata in calce al
ricorso con la conseguenza che deve presumersi in base l'”id
quod plerumque accidit” rilasciata in data posteriore alla
pubblicazione della sentenza impugnata e quindi sussiste il
requisito della specialita’. Dall’altro lato la riproduzione della
stessa in calce alla copia, certificata conforme all’originale,
notificata alla resistente offre la certezza che sia stata altresi’
conferita in data anteriore alla notificazione del ricorso (cfr.
Cass. n. 462/1999, n. 1861/2001 e n. 13443/2003).
Con l’unico motivo l’INPS denuncia violazione e falsa
applicazione (articolo 360 c.p.c., n. 3) della Legge n. 138 del
1943, articolo 6, in riferimento al R.D.Legge n. 1827 del 1935,
articolo 97 e Legge n. 88 del 1989, articolo 46, comma 10. Lamenta che la Corte territoriale ha accolto la tesi secondo
cui il termine di prescrizione annuale dell’indennita’ di
maternita’ (Legge n. 138 del 1943, articolo 6) rimane sospeso
per la durata del procedimento amministrativo. Osserva che
secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 4346/2008) i casi di sospensione della
prescrizione sono tassativi e insuscettibili di applicazione
analogica o interpretazioni estensive. Ne consegue che in
relazione all’indennita’ di maternita’ per astensione
obbligatoria si era gia’ maturata la prescrizione (ultimo atto
interruttivo il 18/10/94) e che in relazione all’indennita’ di
maternita’ facoltativa si erano prescritti i ratei maturati fino al
10 marzo 1995 (notifica del ricorso in sede giurisdizionale
10/3/1996).
Il motivo e’ infondato.
Deve essere, infatti, richiamata la recente pronuncia di questa
Corte (cfr. Cass. SSUU n. 5572 del 6/4/2012) che, risolvendo il
contrasto di giurisprudenza circa gli effetti sospensivi del
decorso del termine di prescrizione, da riconoscersi alla
domanda di prestazione previdenziale, ha affermato che “In
tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione
e’ sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del
silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto assicuratore della Legge
n. 533 del 1973, ex articolo 7, anche durante il tempo di
formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo
condizionante la procedibilita’ della domanda giudiziale ex
articolo 443 cod. proc. civ., essendo ancora valido il principio
di settore, enucleabile dal R.D.L. n. 1827 del 1935, articolo 97,
e conforme ai principi costituzionali di equita’ del processo ed
effettivita’ della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del
termine di prescrizione e’ sospeso durante il tempo di attesa
incolpevole dell’assicurato; ne consegue che la prescrizione
del diritto all’indennita’ di maternita’, soggetta al termine
annuale ai sensi della Legge n. 138 del 1943, articolo 6 e della
Legge n. 1204 del 1971, articolo 15, e’ sospesa per i centoventi
giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui alla Legge n. 533
del 1973, articolo 7 e per i centottanta giorni di formazione del
silenzio rigetto previsto dalla Legge n. 88 del 1989, articolo 46”.
In applicazione dei suddetti principi alla data di notifica del
ricorso giurisdizionale del 10/3/96 non si era maturato il termine
di prescrizione annuale relativo all’indennita’ di maternita’
obbligatoria ed a quella facoltativa.
Il ricorso dell’Istituto deve essere, pertanto, respinto con
compensazione delle spese processuali tenuto conto che il
contrasto giurisprudenziale circa la sospensione della prescrizione durante la procedura amministrativa e’ stato
risolto solo in epoca recentissima con la sentenza citata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
Cassazione.

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