L’impresa conduttrice può recedere dal contratto di locazione se registra la riduzione del fatturato su un preciso ramo d’azienda, anche se complessivamente c’è un aumento di volume d’affari delle altre attività. L’azienda locataria, dunque, non deve pagare al locatore né i restanti canoni né la penale. Cassazione, sentenza 7217 depositata il 27 marzo 2014.

La Suprema Corte di Cassazione ha praticamente affermato il seguente principio: “Ove il conduttore svolga la propria attività in diversi rami di azienda per i quali utilizzi distinti immobili, i gravi motivi di cui all’art. 27, ult.co.1. n. 392/78 debbono essere accertati in relazione all’attività svolta nei locali per cui viene effettuato il recesso, senza possibilità di negare rilevanza alle difficoltà riscontrate per tale attività in considerazione dei risultati positivi registrati in altri rami aziendali“. In un’ottica di bilanciamento fra l’interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto sino alla sua naturale scadenza, e l’interesse del conduttore a non essere vincolato quando l’attività per cui è locato l’immobile divenga anti-economica, si riconducono e limitano “i gravi motivi di recesso” alla sola attività svolta nell’immobile locato, a nulla rilevando i risultati positivi registrati in altri rami di azienda. L’orientamento affermato in questa sentenza rileva ai fini di sostenere la ricorrenza dei gravi motivi di recesso, sempre sussistendone i fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto di locazione esclusivamente riconducibili al contratto di locazione afferente il ramo di azienda.

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Scarica qui il testo integrale della sentenza 7217 2014

Avv. Federica Federici

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