NON E’ NECCESARIO PROVARE LA COLPA DELLA PA
LA GIURISPRUDENZA ITALIANA ABBRACCIA QUELLA COMUNITARIA IN TEMA DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DELLA PA

CONSIGLIO DI STATO, 8 NOVEMBRE 2012 N. 5686
a cura dell’Avv. Giuseppe Benfatto

La giurisprudenza comunitaria, in materia di appalti pubblici, configura già da tempo, in relazione all’assunzione di provvedimenti lesivi di interessi legittimi, una responsabilità non avente natura né contrattuale né extracontrattuale, ma oggettiva. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che nelle gare d’appalto pubblico non può gravare sul ricorrente danneggiato l’onere di provare che il danno derivante dal provvedimento amministrativo illegittimo sia conseguenza di una colpa dell’Amministrazione, la quale non può sottrarsi all’obbligo di risarcire i danni cagionati dal suo provvedimento illegittimo adducendo l’inesistenza a proprio carico di elementi di dolo o di colpa. Infatti la regola comunitaria statuisce che nella materia degli appalti pubblici il semplice fatto di avere assunto provvedimenti illegittimi lesivi di interessi legittimi configura una responsabilità non avente natura né contrattuale né extracontrattuale, ma oggettiva, sottratta ad ogni possibile esimente, poiché mira a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi delle imprese, a protezione della concorrenza. Questa regola non può essere circoscritta ai soli appalti comunitari ma deve estendersi, in quanto principio generale di diritto comunitario, a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, non fosse altro che per il richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel Codice degli appalti.

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