Sara Cadelano

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), costituiscono strumenti mediante i quali i cittadini/utenti possono ottenere, dalle pubbliche amministrazioni, benefici, provvedimenti autorizzatori o concessori, di carattere positivo, senza necessità di esibizione di certificati rilasciati da altre autorità.

Al fine di coniugare lo strumento della semplificazione amministrativa con il principio della certezza pubblica, il d.P.R. n. 445/2000 ha confermato l’obbligatorietà del controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà, già sancito dal d.P.R. n. 403/1998.

L’art. 71 d.P.R. n. 445/2000, in particolare, stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà), anche a campione (le altre modalità non risultano, pertanto, escluse) ed in tutte le ipotesi nelle quali sorgano “fondati dubbi” sulla veridicità delle dichiarazioni medesime.

In precedenza, infatti, il cittadino doveva fornire le prove di quanto da lui dichiarato, procurandosi personalmente le relative certificazioni amministrative. Attualmente, invece, la p.a. acquisisce la dichiarazione sostitutiva fornita dal cittadino e verifica se la stessa corrisponda all’effettivo possesso dei requisiti.

Tale modifica normativa trova la propria ragion d’essere nel superamento del principio della primazia della p.a. sul cittadino e nel riconoscimento dell’opposto principio di una posizione di tendenziale parità (quantomeno negoziale) della p.a. con il cittadino.

Ciò ha comportato, di fatto, l’introduzione, nel nostro ordinamento, di una presunzione “juris tantum” di veridicità delle dichiarazioni del cittadino/utente, con una sorta di inversione dell’onere della prova.

Dal punto di vista della natura giuridica dell’istituto in esame, il controllo sulle dichiarazioni sostitutive costituisce un subprocedimento eventuale, all’interno del procedimento nel quale la dichiarazione sostitutiva viene presentata. Pertanto, agli interessati dovrà essere comunicato l’avvio del solo procedimento principale.

Alcuni adempimenti relativi ai controlli di cui sopra riguardano diverse amministrazioni; in particolare: l’amministrazione procedente (che riceve la dichiarazione ed effettua il controllo) e l’amministrazione certificante (che dispone dei dati utili all’amministrazione procedente ai fini dell’espletamento del controllo e che glieli comunica su sua richiesta).

Nello specifico, tali adempimenti possono avere carattere generale o specifico.

Nel primo caso, le amministrazioni devono definire i canali di scambio dei propri dati e sottoscrivere protocolli d’intesa con altre pp.aa. interessate allo scambio.

Nel secondo caso, invece, le pp.aa. individuano linee guida per l’espletamento dell’attività di controllo, che può differenziarsi in ragione del tipo di procedimento, e deve comunicarle agli uffici addetti al controllo; in aggiunta, devono individuare le aree di attività in cui il rischio di dichiarazioni mendaci risulta essere maggiore.

Inoltre, ex art. 71, co. 2, d.P.R. n. 445/2000, i controlli possono essere effettuati attraverso la consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante (a tal fine, è necessaria un’interconnessione tra le diverse pp.aa.); oppure, i controlli possono avvenire tramite richiesta, all’amministrazione certificante, di una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Peraltro, l’art. 43 d.P.R. 445/2000 stabilisce l’uso esclusivo della telematica; pertanto, i tempi relativi alla richiesta di conferma dell’informazione possono essere molto brevi.

Per quanto concerne, inoltre, l’ipotesi di irregolarità od omissioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, rilevabili d’ufficio ma che non costituiscano falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione informa l’interessato, così che quest’ultimo possa provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza, il procedimento non ha seguito.

Nel caso in cui il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, la legge prevede, oltre alle sanzioni penali, anche che il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell’art. 2 d.P.R. 445/2000, inoltre, le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

L’art. 72 d.P.R. 445/2000 stabilisce, altresì, che, al fine di favorire l’accertamento d’ufficio e permettere le molteplici attività di controllo su citate, le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Le stesse pp.aa., attraverso l’ufficio così individuato, devono rendere note, tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Si rileva, in aggiunta, che, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 445/2000, le pp.aa. e i dipendenti (salvo in caso di dolo o colpa grave) sono esenti da responsabilità in ordine agli atti emanati, qualora l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

Si precisa, infine, che la mancata risposta alle richieste di controllo interno entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art. 72 d.P.R. 445/2000, e che viene presa in considerazione, altresì, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

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