Misure cautelari

A cura dell’avvocato Rotola Mariateresa

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza numero 34473 del 2012

Massima

La corte di cassazione a sezioni unite enuncia il seguente principio :”la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere  ex articolo  375 comma 3 del codice di procedura penale, opera non solo in occasione dell’adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari ”.

“Alla stregua di tutte le argomentazioni deve conclusivamente dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 275 comma 3, secondo periodo del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 2 del decreto legge 23 febbraio 2009 n 11 – …. – nella parte in cui non fa salva, altresì l’ipotesi in cui sono acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; non manifesta infondatezza in relazione ai seguenti articoli della Costituzione: articolo 3 per ingiustificata parificazione del procedimento relativo ai delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 152 del 1991 a quelli concernenti i delitti di mafia nonché l ‘irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; articolo 13 primo comma quale referente fondamentale delle misure cautelari privative della libertà personale; articolo 27 primo comma con riferimento all’attribuzione alla coercizione personale di tratti funzionali tipici della pena ”.

 

Sintesi del caso

La questione  prende avvio dalla pronuncia del tribunale , in funzione di giudice dell’appello cautelare, che disponeva la misura cautelare in carcere in quanto applicabile anche nell’ipotesi di cui all’aggravante dell’articolo 7 del dl 23 febbraio 2009 n 11  la presunzione di cui all’articolo 275 comma 3 del codice penale non potendo, questa, essere sostituita, in corso di esecuzione, da una meno afflittiva. La questione giunge  all’attenzione delle Sezioni Unite, in quanto, l’imputato –a mezzo del suo difensore – ritiene che la disposizione normativa di cui all’articolo 275 comma 3 è una norma speciale e, in quanto tale, non suscettibile di applicazione analogica (cioè inapplicabile a vicende successive rispetto a quella originaria ).

 

La materia del contendere

La problematica posta al vaglio della Cassazione riguarda innanzi tutto la risoluzione del quesito se sia applicabile l’automatismo cautelare di cui all’articolo 275, comma terzo, del codice di procedura penale, solamente alle ipotesi di prima applicazione ovvero anche alle vicende successive. Una volta fornita una compiuta risposta all’ interrogativo preliminare, l’ulteriore quesito attiene alla fondatezza o meno della questione di costituzionalità con riferimento all’articolo 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone l’applicazione della misura cautelare più afflittiva nella fattispecie di cui  al reato di favoreggiamento personale, aggravato ai sensi dell’articolo 7 decreto 152 del 1991, sottraendo così al giudice il potere di verificare l’idoneità, nel caso di specie, di misure cautelari meno afflittive.

 

 

Questio iuris

Le questioni giuridiche sottoposte all’attenzione delle Sezioni Unite sono di diversa natura, la prima attiene  all’ambito applicativo della presunzione dell’applicabilità della misura cautelare in carcere, la seconda, invece, attiene alla fondatezza o meno della questione di  incostituzionalità della presunzione della misura cautelare in carcere fuori dalle ipotesi elencate dalla norma (articolo 275 comma 3 del codice di procedura penale ).la seconda attiene alla fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 275 del codice di procedura penale laddove prevede l’automatismo cautelare della misura cautelare più afflittiva nelle ipotesi di cui il reato di favoreggiamento personale, in quanto aggravato ai sensi dell’articolo 7 decreto 152 del 1991.

 

Normativa di riferimento

DECRETO LEGGE 13 maggio 1991 n. 152 (coordinato con la legge di conversione n. 203/1991 )

Art. 7

Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni  previste dall’articolo 416-bis  del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano  sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

 

Articolo 275 del codice di procedura penale, criteri di scelta delle misure

Comma 1

Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Comma 2

Ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata

Comma 3

La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 –
quater , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , escluso il quarto comma, e 600 -quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari

 

Articolo 299 del codice di procedura penale

Comma 1

Le misure coercitive[281286] e interdittive[287290] sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’articolo 274

 

Comma 2

Salvo quanto previsto dall’articolo 275 comma 3 quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,   il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose.

 

Nota

La sentenza in commento dirime il contrasto interpretativo ruotante attorno all’interpretazione di cui all’articolo 275, del codice di procedura penale nella parte in cui deroga alla gradualità delle misure cautelari. L’articolo, cioè, pone una regola ed una eccezione, la regola è rappresentata dall’applicabilità della misura cautelare più afflittiva solamente quando le misure meno gravi non risultino adeguate, mentre, l ‘eccezione attiene alla deroga della gradualità della misura nelle ipotesi dei reati espressamente contemplati dal comma terzo dell’articolo 275. Con tale eccezione, dunque, il legislatore prevede una doppia presunzione, la prima – iuris tantum – è la sussistenza delle esigenze cautelari, la seconda –iuris et de iure – concerne la possibilità di fronteggiarle soltanto con la custodia in carcere.

Nel particolare, il contrasto interpretativo del disposto normativo di cui al comma terzo, si incardina sulla applicabilità della/e presunzione/i, enunciata/e dall’articolo innanzi citato, esclusivamente nel momento in cui viene adottato il provvedimento cautelare ovvero anche ai momenti successivi.

La cassazione con la citata sentenza si fa carico di enunciare le differenti tesi al fine, poi, di prendere una posizione, normativamente supportata.

Secondo una prima scuola di pensiero la presunzione opera esclusivamente con riferimento al momento iniziale in cui la misura deve trovare applicazione; viceversa, non trova applicazione la presunzione di cui all’articolo 275, con riferimento alle vicende successive all’applicazione della misura cautelare in carcere.  Secondo tale prima tesi, cioè, con riferimento a quest’ultima ipotesi è necessario verificare la possibilità di sostituire la misura iniziale con altra meno afflittiva, alla luce del decorso del tempo e della persistente e concreta pericolosità sociale.

L’opposta tesi –sposata altresì dalle SS.UU. – sostiene che l’automatismo dell’applicazione della misura cautelare in carcere vige non solamente con riferimento al momento iniziale applicativo della misura ma anche quanto ai momenti successivi ed indipendentemente dalle eventuali modificazioni dettate dal decorso del tempo.

Il principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite :”la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale opera non solo nel caso dell’adozione di provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari ”.

Le ragioni su cui poggia l’assunto sostenuto dalla cassazione muove da un dato logico ed uno sistematico. Quanto al primo, si osserva che, laddove fosse reso possibile, per quei delitti evidentemente considerati dall’ordinamento particolarmente gravi, derogare alla presunzione, sebbene in un momento successivo rispetto all’applicazione, evidentemente, tale deroga non risponderebbe a ragion di logica. Per quanto attiene al dato sistematico, è evidenziato, innanzitutto, la diversa terminologia adoperata laddove si fa riferimento alla presunzione,  ovvero il termine  “disposta ”  che permette di desumere il riferimento non solamente al momento genetico dell’applicazione, ma anche ai momenti successivi), rispetto al termine  “applicata” usato  con riferimento alla misura cautelare in carcere da applicarsi quando le altre non risultino sufficienti, evidentemente a voler significare il riferimento unicamente al momento genetico e non anche ai momenti successivi. L’ulteriore dato sistematico posto in evidenza è rappresentato dal richiamo, di cui all’articolo 299 di cui al codice di procedura penale, dell’ articolo 275, comma terzo, in quanto eccezione  alla possibilità di sostituire la misura in corso, nell’ipotesi di attenuazione delle  esigenze cautelari.

Alla luce del principio enunciato, dunque, l’articolo 275 comma 3, viene dichiarata non manifestamente infondata da questione di legittimità costituzionale attiene all’articolo 275 c 3, come modificato dal d.l.   23 febbraio 2009 n 11 ( dalla legge 23 aprile 2009 n 38 ) per contrasto con gli articoli 3 per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 d.l. 152 /91° quelli concernenti i delitti di mafia.

Le Sezioni Unite ripercorrono i precedenti giurisprudenziale della Corte Costituzionale al fine di dimostrare la non infondatezza della questione di costituzionalità.

Con la decisione n 450/1995 la Corte Costituzionale, con l’avvallo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sottolinea che l’automatismo ammesso con riferimento ai reati di mafia, è ammissibile in quanto il vincolo di appartenenza ad un sodalizio criminoso può essere interrotto solamente dalla custodia cautelare in carcere. La Corte sottolinea che la scelta della misura da applicare non deve necessariamente essere attribuita al giudice, ben potendo il legislatore  operare una valutazione in termini generali “nel rispetto della ragionevolezza e dei valori costituzionali coinvolti ”. La pericolosità per la sicurezza collettiva, che caratterizza gli illeciti di cui ai reati di mafia, permettono di privilegiare l’interesse alla tutela della collettività, a scapito della libertà individuale, sottraendo alla valutazione del giudice la scelta della misura da applicare

Viceversa, negli anni successivi, la corte costituzionale dichiara (sentenza numero 139/2010 ) che le presunzioni assolute –specialmente quando si riferiscono a diritti fondamentali   – violano il principio di uguaglianza, così confermando le pronunce precedenti, e creando ulteriori addentellati giurisprudenziali di riferimento.

Il principio di uguaglianza, cioè, è violato se le presunzioni sono arbitrarie ed irrazionali, cioè se non sorrette da dati di esperienza generalizzata, riprendendo, dunque, l’assunto, in precedenza sostenuto, circa la compatibilità della presunzione operata con riferimento ai reati di mafia.

Con sentenza numero 265/2010 viene disposta l’incostituzionalità dell’articolo 275 laddove aveva previsto l’automaticità dell’applicazione della misura cautelare in carcere nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 609 bis, comma primo e 609 quater, richiamando “come tratto saliente del sistema l’assenza di automatismi..

Ciò che viene nuovamente ribadito, che rappresenta il tratto comune delle sentenza della Corte Costituzionale, riprese dalla Corte di Cassazione è la peculiare e specifica  natura  del fenomeno della criminalità organizzata.  È quest’ultimo, cioè,  a premettere una così incisiva deroga al principio della gradualità della misura,  ovvero l’esigenza di tagliare i legami tra le persone interessate e la struttura della criminalità organizzata, nonché la tutela della collettività, a fronte di un reato tanto grave e pericoloso,  rendono ammissibile una tanto rilevante deroga.

Dunque, si desume che, con riferimento a reati differenti, carenti dell’esigenza cautelare sottesa al reato di mafia, non sia possibile estendere la ratio   derogatoria individuata con riferimento a tali reati associativi. Tanto è stato sostenuto dalla Corte Costituzionale –non solamente con riferimento ai reati di cui agli articoli 609 bis, comma primo e 609 quater ma altresì – chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell’automatismo cautelare della misura cautelare in carcere nei procedimenti per omicidio volontario. La motivazione della incostituzionalità di tale disposizione attiene alla impossibilità di sostenere l’inidoneità di misure meno afflittive a far fronte alle esigenze cautelari.

Nuovamente la Corte deve pronunciarsi sul tema (con la sentenza numero 164/2011 ) e dispone l’incostituzionalità dell’articolo 275 comma terzo, laddove non consente di apprezzare l’esistenza di esigenze cautelari, con riferimento all’omicidio volontario, che possano essere soddisfatte con misure cautelari meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere.

La corte costituzionale precisa che i connotati , quali la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà, proprie dell’associazione di tipo mafioso, sono tali da fornire una congrua base statistica alla presunzione assoluta di adeguatezza.

In tempi ancora più recenti, la Corte Costituzionale si è pronunciata in termini di incostituzionalità con  riferimento all’articolo 275, comma terzo , laddove non premette di vagliare l’applicabilità di misure cautelari meno gravi, con riferimento ai reati di cui all’articolo 74 del DPR del 1990 n 309 (associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope  ). Anche con riferimento a tale fattispecie delittuosa viene sottolineate la non riconducibilità alla fattispecie dei delitti mafiosi, mancando l’esistenza di una struttura complessa gerarchicamente organizzata, essendo ben possibile l’esistenza di associazioni rudimentali volte allo spaccio degli stupefacente. Conseguentemente la fattispecie in oggetto non è considerata riconducibile a quelle massime di esperienza che permettono, quanto ai reati di mafia, la presunzione di adeguatezza della misura cautelare in carcere.

Da ultimo la Corte Costituzionale (sentenza numero 110/2012), con riferimento all’articolo 416, realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 473 e 474  del codice penale.  La linea esegetica della Corte Costituzionale è sempre la stessa, ovvero  l’esistenza delle condizioni tali – esistenza di un sodalizio criminoso e, l’esistenza di questo  vincolo può essere fatta venir meno solamente con l’applicazione della più afflittiva misura cautelare  – che  precludono una valutazione circa l’idoneità di misure cautelari differenti,  essendo ragionevole sostenere, in base a criteri statistici, che le esigenze cautelari possono fronteggiarsi unicamente con la più afflittiva delle misure. Le associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, non postulano necessariamente la creazione di una struttura compressa che conduca con se la forza intimidatrice di cui –tanto si è sottolineata l’importanza nel corso delle pronunce della Corte Costituzioanale-  si è detto nel corso della trattazione.

Alla luce di quanto innanzi enunciato, la Suprema Corte dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in quanto alla luce della giurisprudenza costituzionale (nel corpo della sentenza illustrata, nonché ripresa ed esplicata nel corso della nota esplicativa )   l’articolo 7 del decreto legge 152 del 1991, “potrebbe non postulare necessariamente esigenze cautelari affrontabili esclusivamente con la misura cautelare in carcere”.

La circostanza aggravante in oggetto, può accompagnare qualsiasi reato, per questo, tra l’altro, non pare possibile effettuare una parificazione del disvalore giuridico e sociale e della pericolosità sociale, dei  delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall’articolo 416 bis .

Infatti, il reato aggravato dal disposto normativo innanzi citato non pare rivestire le caratteristiche individuate a più riprese dalla Corte Costituzionale, con giurisprudenza costante ( dal 1995 sino ad oggi ), quali la partecipazione ad un vincolo associativo, caratterizzato dalla stabilità e dalla potenzialità di generare assoggettamento ed omertà,

La Suprema Corte sottolinea, tra l’altro, che la questione oltre a non essere manifestamente infondata – alla luce delle numerose pronunce della Corte Costituzionale  – è altresì rilevante nel caso di specie, in quanto l’appello del pubblico ministero, avverso l’ordinanza con la quale era stata concessa la custodia domiciliare, ha trovato accoglimento proprio sul presupposto che l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento personale, in quanto aggravato ai sensi dell’articolo 7 decreto 152 del 1991, opera non solamente in occasione dell’adozione del provvedimento genetico ma altresì con riferimento alle vicende successive (cioè quanto al permanere o meno delle esigenze cautelari ).

Dottrina

L’articolo 275 del codice di procedura penale, svolge il fondamentale ruolo di dettare i criteri di scelta delle misure adatte alle esigenze cautelari del caso concreto, al fine di sacrificare nella misura più proporzionata possibile la libertà della persona. Quest’ultima rappresenta un diritto inviolabile dell’uomo, da cui la necessità di arrecare un pregiudizio che sia il meno invasivo possibile ma che al contempo permetta di affrontare le esigenze cautelari che il caso concreto pone.

Il giudice, dunque, deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare. La possibilità di scelta tra differenti misure esclude automatismi, così evidenziando il ruolo di mediazione, tra interessi tra loro confliggenti ,attribuito dal legislatore al giudice.

 

Sentenze e precedenti conformi e difformi

Conformi

Cassazione sezione prima del 4.3.1993 n 931 ;

Difformi

Cassazione sezione sesta del 13.1.1995 n 54 ; cassazione sezione prima del 24.5.1996 n 3592; cassazione sezione sesta del 20.10.2010 del 4424.

 

Bibliografia

Codice di procedura penale, commentario, S.Guadalupi, LaTribuna (pagg.668-670 )

Manuale di procedura penale, M. Pisani, A. Molari, V.Perchinunno, P.Corso, O.Dominioni, A.Gaito, G.Spangher, ed. Monduzzi

 

Testo sentenza

http://www.cortedicassazione.it/Documenti/34473_09_12.pdf

 

Di admin

Lascia un commento

Help-Desk