Avv. Annunziata Staffieri

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n.23/2020 noto come Decreto “Liquidità imprese” recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di potere speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”
Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 infatti l’Esecutivo guidato dal Premier Conte ha adottato un ventaglio di misure a tutela delle PMI quali ad esempio la concessione di prestiti garantiti dallo Stato, il potenziamento del fondo di garanzia, il credito di imposta per l’acquisto di mascherine, la proroga dei termini processuali ed il rinvio delle scadenze dell’IVA e di ulteriori tasse e contributi.
Ma vi è di più! Tra le varie novità introdotte dal recente decreto “Liquidità Imprese” varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 aprile meritano di essere ricordate anche due importanti news in tema di ammortizzatori sociali: l’estensione della cassa integrazione guadagni anche ai neoassunti e l’eliminazione dell’imposta di bollo per coloro che intendono beneficiare della cassa integrazione in deroga
L’art 41 del decreto-legge “Liquidità imprese” dispone che “Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Le disposizione di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, n.18.”
Grazie a tale disposizione vengono, pertanto, estese anche ai neoassunti le tutele apprestate in precedenza dal decreto “Cura Italia” in tema di cassa integrazione.
Giova infatti rammentare che in base al decreto “Cura Italia” potevano, infatti, accedere alla cassa integrazione ordinaria e alla cassa integrazione in deroga solo i lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020.
E’ evidente che una cospicua fetta di lavoratori restavano pertanto prive di garanzie.
Al fine di tutelare anche i neoassunti il Consiglio dei ministri con il recente decreto “Liquidità Imprese“ ha colmato anche tale lacuna.
Potranno accedere agli ammortizzatori sociali pertanto anche gli stagionali e più in generale coloro che operano nel settore del turismo oppure dell’agricoltura in precedenza esclusi da tale misura.
Conseguentemente anche costoro avranno la possibilità di beneficiare, già a partire da metà aprile, dell’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche grazie alla convenzione siglata a Roma lo scorso 30 marzo tra l’attuale Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, l’associazione bancaria italia (A.B.I), i sindacati e le associazioni datoriali.
Grazie ad una apertura di conto verrà pertanto erogato a tali soggetti la somma forfettaria pari a €1400 parametrata a 9 settimane di sospensione a zero ore.
Naturalmente tale importo dovrà essere riparametrato in caso di durata inferiore della cassa integrazione oltre che in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.
Ma vi è di più! Con il recente decreto-legge il Governo Conte, in un’ottica di semplificazione delle procedure, ha abolito anche il pagamento dell’imposta di bollo tradizionalmente richiesta alle aziende, agli imprenditori ed ai professionisti all’atto della presentazione dell’istanza di cassa integrazione in deroga.
Le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto previdenziale n.38 del 12 marzo 2020 e n.47 del 28 marzo 2020.
Infine, per completezza, si segnala la recente circolare n.8 dell’8 aprile 2020 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori istruzioni operative in tema di ammortizzatori sociali introdotti dal decreto “io resto a casa” e dal successivo decreto “Cura Italia”
Come precisato dal dicastero del Welfare le istanze di cassa integrazione devono essere corredate:
– Dall’accordo sindacale come previsto dal comma 1 dell’art.1 del DL n.1872020 salvo il caso in cui il datore non abbia alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti;
– L’elenco nominativo dei dipendenti interessati dalla sospensione o dalla riduzione di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione con il relativo importo;
– Dati dell’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del legale rappresentante);
– La causale di intervento per l’accesso al trattamento di integrazione salariale;
– Il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail;
– Dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento.

Copyright 2020© Associazione culturale non riconosciuta Nuove Frontiere del Diritto Via Guglielmo Petroni, n. 44 00139 Roma, Rappresentante Legale avv. Federica Federici P.I. 12495861002.
Nuove frontiere del diritto è rivista registrata con decreto n. 228 del 9/10/2013, presso il Tribunale di Roma, Direttore responsabile avv. Angela Allegria, Proprietà: Nuove Frontiere Diritto. ISSN 2240-726X

Di admin

Lascia un commento

Help-Desk