DECRETO CRESCITA 2.0: COINVOLTA ANCHE LA GIUSTIZIA

a cura della D.ssa Filomena Agnese Chionna

 

Una breve nota è doverosa in materia di d. l. approvata dal Consiglio dei Ministri in data 04. Ottobre 2012 la quale va a disciplinare vari settori tra i quali la “Giustizia”. Tale decreto è innovativo in quanto apre le porte in maniera ufficiale alla digitalizzazione anche nel settore pubblico e nell’ambito dei procedimenti giudiziari. Vengono introdotte disposizioni per snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni «in modo da rendere più efficienti i servizi in ambito giudiziario tra cittadini e imprese». Per quanto concerne i procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura delle cancellerie o delle segreterie degli uffici giudiziari verranno effettuate esclusivamente per via telematica, quando il destinatario è munito di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero quando la parte costituita in giudizio personalmente abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento». Stessa procedura nell’ambito dei processi penali per le notificazioni a persona diversa dall’imputato. Anche per i fallimenti tutte le comunicazioni inerenti ai momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno online, a stabilirlo è l’art. 17 del decreto.

 

SEZIONE VI

GIUSTIZIA DIGITALE

Art. 16

Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

1. All’articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile le parole «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All’articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile dopo le parole «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti parole: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a

persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione,

dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di

posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo

di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni

relative al procedimento. In tal caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le

comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio

avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi

di posta elettronica comunicati a norma del comma 12..

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al

destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli

137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli

articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati

individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25

giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali

previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le

notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,

150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale e per gli uffici giudiziari diversi dai

tribunali e dalle corti d’appello.

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale

dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati,

il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di

comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano

applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona

diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2,

del codice di procedura penale.

11. I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche

amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero

della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto

legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio

2010, n. 24, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni

a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal ministero della

giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e

protesti.

13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i

commi 6 e 8 del presente articolo.

14. All’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è

aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. L’importo del diritto di copia,aumentato di

dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la

comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui

imputabile».

15. Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici

giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla

formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per

l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti

dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12

novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione

dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 17

Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 15, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il decreto di convocazione e’

sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e’ delega alla trattazione

del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a

cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante

dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica

certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con

modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando,

per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la

notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona

a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15

dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la

notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito

dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si

perfeziona nel momento del deposito stesso. L’udienza è fissata non oltre quarantacinque

giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella

dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

b) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

« 31-bis

(Comunicazioni del curatore)

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice

delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica

certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di

mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili

al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito

in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il

curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e

ricevuti»;

c) all’articolo 33, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso

termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo

posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

d) all’articolo 92, il primo comma è sostituito dal seguente comma: «Il curatore,

esaminate le scritture dell’imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza

indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di

proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo

indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale

degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni

altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la

residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate

nell’articolo seguente;

2) la data fissata per l’esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le

domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con

l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 31-bis, secondo comma, nonché della

sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 93, terzo comma, n. 5;

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;

e) all’articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente comma:«La domanda di ammissione al passivo

di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con

ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima

dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Il ricorso può essere sottoscritto anche

personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,

comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e, nel

termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata

del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al

successivo sesto comma.»;

3) al terzo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) l’indicazione dell’indirizzo di

posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla

procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.»;

4) il quinto comma è sostituito dal seguente comma: «Se è omessa l’indicazione di cui al

terzo comma, n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l’articolo 31-bis, secondo comma.»;

f) all’articolo 95, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il

progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale

almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e nello

stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato

nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito

possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate

dall’articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque

giorni prima dell’udienza.»;

g) l’articolo 97 è sostituito dal seguente:

( Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo )

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà

comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di

proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;

h) all’articolo 101, primo comma, le parole «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle

seguenti: «trasmesse al curatore»;

i) all’articolo 102, terzo comma, dopo le parole «primo comma» sono inserite le seguenti:

«trasmettendone copia»;

l) all’articolo 110, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito

del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli

per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 98, ne sia data comunicazione

mediante l’invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;

m) all’articolo 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice ordina il deposito del conto

in cancelleria e fissa l’udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici

giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dell’avvenuto deposito e della

fissazione dell’udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al

passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non

soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed

avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque

giorni prima dell’udienza con le modalità di cui all’articolo 93, secondo comma. Al fallito,

se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la

data dell’udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.»;

n) all’articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso è proposto da un

terzo, esso deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al

quale ricevere le comunicazioni. Si applica l’articolo 31-bis, secondo comma.»;

2) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale

adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato

dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere

del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest’ultimo ai

creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i

dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come

voto favorevole.»;

o) all’articolo 129, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la proposta è stata

approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a

mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l’omologazione del

concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla

comunicazione con modalità telematica, la notizia dell’approvazione è comunicata

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a

norma dell’articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a

trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro

interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata

col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione

è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;

p) all’articolo 143, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del

tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;

q) all’articolo 171, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale

provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo

indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale

degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni

altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la

residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la

proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica

certificata, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni

è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l’avvertimento di cui

all’articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono

effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di

quindici giorni dalla comunicazione dell’avviso, non è comunicato l’indirizzo di cui

all’invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta

elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente

mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al

curatore il commissario giudiziale. »;

r) all’articolo 172, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il commissario giudiziale

redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle

cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie

offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’adunanza dei

creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma

dell’articolo 171, secondo comma.»;

s) all’articolo 173, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La

comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica

certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma.»;

t) all’articolo 182, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma: «Si applica

l’articolo 33, ultimo comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il

liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest’ultimo comunica

a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale,

che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma»;

u) all’articolo 205, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso

termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli

estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o

ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della

relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del

registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e

ai titolari di diritti sui beni

v) all’articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni;

1) il primo comma è sostituito dal seguente comma: «Entro un mese dalla nomina il

commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il

relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice

nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e,

in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la

residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti

a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa.

Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo

comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l’avvertimento sulle

conseguenze di cui al quarto comma e relativo all’onere del creditore di comunicarne ogni

variazione. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente comma: «Entro quindici giorni dal ricevimento

della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono

far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o

istanze.»;

3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma: «Tutte le successive comunicazioni

sono effettuate dal commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai

sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica

certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata

consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in

cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il

commissario liquidatore.»;

z) all’articolo 208, dopo le parole «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei

loro beni» sono aggiunte le seguenti parole: «,comunicando l’indirizzo di posta elettronica

certificata. Si applica l’articolo 207, quarto comma.»;

aa) l’articolo 209, primo comma, è sostituito dal seguente: «Salvo che le leggi speciali

stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di

liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande

indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella

cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette

l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte

ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 207, quarto comma. Col

deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo.»;

bb) all’articolo 213, secondo comma, le parole «nelle forme previste dall’articolo 26, terzo

comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalità di cui all’articolo 207, quarto

comma»;

cc) all’articolo 214, secondo comma, le parole «nelle forme previste dall’articolo 26, terzo

comma» sono sostituite dalle parole «con le modalità di cui all’articolo 207, quarto

comma».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’art. 22, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il commissario giudiziale comunica

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso

dell’imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo

del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli

indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro

caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del

creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata eil termine entro il quale

devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza

dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l’accertamento del passivo»;

b) l’art. 22, comma 2, è sostituito dal seguente: «I creditori e i terzi titolari di diritti sui

beni sono invitati ad indicare nella domanda l’indirizzo di posta elettronica certificata ed

avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell’onere di comunicarne al

commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal

commissario all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo

titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica

certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata

consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in

cancelleria. Si applica l’articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n.

267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

c) l’articolo 28, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. L’imprenditore insolvente e

ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.

La stessa è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti

sui beni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell’articolo 22,

comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria»;

d) all’articolo 59, comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi:

«L’imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre

copia del programma depositato, che reca l’indicazione della eventuale mancanza di parti

per ragioni di riservatezza. La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in

cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta

elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo 22, comma 2. Si applica

l’articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al

curatore il commissario straordinario.»;

e) all’articolo 61, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario

straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a

tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma

dell’articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

f) all’articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario

trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i

creditori a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a norma dell’articolo

22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:«Il termine decorre, per

l’imprenditore, dalla comunicazione dell’avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni,

dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell’articolo 22, comma

2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».

3 .La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti

introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente

articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta

amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa

data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171,

207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n.

270.

5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4 ,le disposizioni di

cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il

curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre

45 mesi, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni

relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in casodi omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

 

 

 

 

 

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