Possibilità di integrazione postuma della motivazione nel caso in cui la precedente omissione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato, e comunque le ragioni sottese al provvedimento fossero percepibili già in fase infraprocedimentale.

 

a cura dell’Avv. Antonella Martucci

Consiglio di Stato, IV, 07.06.2012, n. 3376

Nella sentenza in epigrafe il Supremo Consesso, pur confermando la sussistenza del principio generale secondo cui non è possibile per la p.a. l’integrazione postuma della motivazione in corso di causa, dà conto del nuovo orientamento tendente ad attenuare le conseguenze di detto principio in determinate circostanze .

Più in particolare, il Consiglio di Stato tende a dequotare il vizio di integrazione postuma “ tutte le volte in cui la omissione di motivazione successivamente esternata non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato, e comunque in fase infraprocedimentale fossero state percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato”.

Tale assunto si basa su una precedente pronuncia degli stessi ermellini secondo cui il divieto di integrazione postuma, seppur essenziale per garantire il diritto di difesa al soggetto privato che intenda impugnare un provvedimento della p.a. ( in guisa di evitare i cosiddetti “ricorsi al buio”), non sussiste nel casi in cui “ le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato”, precisando, inoltre, che non tutte le ipotesi di chiarimenti resi nel corso del giudizio da parte della pubblica amministrazione possono essere qualificati quali casi di integrazione postuma della motivazione.

 

 

 

 

Di admin

Lascia un commento

Help-Desk