Cos’è e come funziona?

La rateizzazione semplificata Equitalia che partirà dal 2015 è un’iniziativa dell’Agenzia della Riscossione annunciata dal comunicato stampa del 18 agosto scorso. Tale iniziativa, nata per agevolare i contribuenti, consentirà di scegliere immediatamente se saldare il debito, notificato con la cartella esattoriale, in un’unica soluzione o aderire al piano di rateizzazione secondo il prospetto in allegato.

Ciò permetterà di semplificare la richiesta di dilazione, che fino adesso si è svolta solo  presentando direttamente la domanda di rateizzazione agli uffici della riscossione e simulando il calcolo delle rate online sul sito di Equitalia.

A partire dal 2015, invece, i contribuenti riceveranno allegata alla cartella di pagamento anche un prospetto per la dilazione, ossia, un piano di ammortamento precompilato a nome di legge, dove saranno indicati il numero di rate con cui è possibile rateizzare il debito e l’importo per ciascuna rata, da utilizzare nel caso in cui si preferisca non pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione.

Un’altra novità è la possibilità di vedere condonate dal 2015 le cartelle sotto i 300 euro, a partire dal prossimo anno cambia infatti il calendario per le concessionarie della riscossione, che richiederanno prima i pagamenti dei debiti formati nel 2014 e poi via via quelli degli anni precedenti.

PRESUPPOSTI RICHIESTA DILAZIONE RATEAZIONE FINO A 10 ANNI

Per le persone fisiche

Riduzione propria capacità reddituale: quando l’importo della singola rata supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare ( si può fare riferimento all’indicatore ISR o ISEE).

Per le società

La rata mensile pagata supera il 10% del valore della produzione, cioè ricavi ordinari meno costi ordinari della produzione).

MODALITA’ DI RICHIESTA

Importi inferiori a 50.000 euro: rateazione concessa automaticamente presentandosi in Equitalia.

Per importi superiori a 50.000: necessario produrre i debiti fino a 50.000, la rateazione è concessa automaticamente, senza verifica della situazione di difficoltà economica.

Rateazione Equitalia 2015 cartelle con piano rateizzazione precompilato. Dal 1° gennaio arriverà in allegato alla cartella di pagamento per facilitare i contribuenti, privati, società ed imprese, che potranno fare domanda di dilazione, senza presentarsi agli sportelli dell’agente incaricato alla riscossione, ma accettando subito il piano di ammortamento allegato alla cartella, oppure, scegliere di pagare il debito iscritto a ruolo in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica.

Modulo piano ammortamento rate e interessi con cartella:

Il modulo di rateizzazione precompilato arriverà in allegato alla cartella esattoriale Equiltalia notificata al contribuente per mezzo anche del nuovo servizio di Poste Italiane, il cd. atto mof.

Il cittadino, l’impresa e la società, aprendo la busta, oltre a trovare la descrizione del debito iscritto a ruolo, quindi di un bollo auto omesso, una multa non pagata, tributi Agenzia dell’Entrate o di enti locali, IVA non liquidata,  ecc, il bollettino per pagare in un’unica soluzione o altre modalità di versamento accettate, in allegato troverà il piano di ammortamento relativo al debito, ossia, un piano di rateizzazione precompilata del debito che Equitalia in qualità di agente della riscossione, può concedere in base ai parametri previsti dalla legge.

Un’iniziativa questa, molto importante, se si pensa che le rateizzazione, oggi, è lo strumento di pagamento più utilizzato dai contribuenti e che quelle concesse e attive sono circa 2,5 milioni di cui per il 65% sono imprese e il 35% a persone fisiche, che si traduce anche in meno file agli sportelli e risposte immediate da parte di Equitalia.

 

In quante rate è possibile rateizzare debito iscritto a ruolo?

I 4 PIANI DI RATEAZIONE

In virtù dell’introduzione della nuova rateazione decennale sono previsti quattro piani di rateizzazione per il contribuente:

  1. 1.   Piano ordinario con durata massima di 72 rate;
  2. 2.   Piano ordinario in proroga, sempre da 72 rate aggiuntive;
  3. 3.   Piano straordinario con durata massima di 120 rate;
  4. 4.   Piano straordinario in proroga di 120 rate aggiuntive per le situazioni di gravi difficoltà;

Ad oggi, secondo la normativa vigente, è possibile dilazionare un debito iscritto a ruolo, quindi notificato per mezzo di cartella di pagamento esattoriale, con un piano di ammortamento ordinario da 72 rate, da pagare quindi in 6 anni di rate, o straordinario con cui rateizzare l’importo fino a 120 rate, in 10 anni, qualora sussistano gravi situazioni e condizioni, che devono però essere dimostrate.

L’importo minimo di ciascuna rata è di 100 euro, salvo eccezioni e nel caso in cui Equitalia, non conceda la dilazione in 120 rate, per il richiedente è sempre possibile accedere alla rateizzazione ordinaria. E’ poi possibile in ogni momento, visualizzare il piano di ammortamento rate e simulare il calcolo e l’importo di ciascuna rata, utilizzando il servizio online messo a disposizione da Equitalia per il contribuente.

Inoltre, una volta concessa la dilazione ed il contribuente paga regolarmente le rate, per legge non è considerato inadempiente e pertanto può richiedere il DURC, il certificato di regolarità fiscale essenziale per poter lavorare con la Pubblica Amministrazione e non può essere sottoposto per quel debito a provvedimenti cautelari ed esecutivi come ad esempio il fermo amministrativo sull’auto, iscrizione di ipoteche o pignoramenti immobiliari e pignoramenti stipendio o pensione.

 

Come e cosa cambia dal 2015?

Il contribuente fino adesso, ha potuto richiedere la rateizzazione di una cartella esattoriale notificata da Equitalia, solo rivolgendosi direttamente agli sportelli dell’agente di riscossione e presentando il relativo modulo di domanda dilazione e altri documenti.

Dal 2015 con la rateazione Equitalia semplificata, invece, riceverà allegata alla notifica della cartella di pagamento, anche il modulo piano di ammortamento precompilato, per accettare subito la rateazione proposta secondo i termini di legge.

Il titolare del debito iscritto a ruolo, troverà nella busta il relativo piano di rientro e le istruzioni su come fare ad accettare la rateazione e quali documenti presentare ed inviare ai fini di concessione e riconoscimento del beneficio da parte di Equitalia.

Ricordiamo che per richiedere la rateizzazione fino a 120 rate, è necessario dimostrare la grave e comprovata situazione di difficoltà in cui versa il contribuente a causa della crisi economica, che ha di fatto determinato una mancanza di liquidità e quindi l’impossibilità di poter assolvere nell’immediato l’adempimento. A tal proposito, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha stabilito che in presenza di una situazione economica disagiata da parte del contribuente, è possibile concedere una dilazione del debito in base alle sue effettive disponibilità. Per cui, presentando una domanda motivata, la persona fisica o la ditta individuale può ottenere così più di 72 rate quando l’importo di ciascuna rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare mentre per le imprese, l’importo della rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.

Per ottenere, invece, la concessione fino a 72 rate per debiti fino a 50.000 euro è molto più semplice in quanto non serve documentare e né dare prova di una situazione di difficoltà economica mentre per debiti oltre i 50 mila euro, rimane obbligatoria la dimostrazione di tale difficoltà. È poi possibile, richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate

costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

 

Suggeriamo questo link, molto utile per le simulazione di calcolo e gli adempimenti da sbrigare:

http://www.odc.torino.it/public/convegni/SLIDES%20RATEIZZAZIONI.pdf

Per quanto concerne la proroga e decadenza della rateizzazione, va detto che il piano di dilazione sia ordinario che straordinario, può essere prorogato una sola volta in tutta la durata della rateazione, quindi una sola volta in 6 o in 10 anni, richiedendo ulteriori 72 rate se si tratta di quella ordinaria o di altre 120 rate se straordinaria e se in presenza di determinati requisiti. La decadenza del beneficio, avviene invece, in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

LA PROROGA

Nell’ipotesi di mancato pagamento delle rate o ritardo:

1)   interruzione della possibilità di pagare a rate

2)   sanzioni connesse al ritardo nel versamento delle rate precedenti

3)   fermo amministrativo o ipoteca giudiziale

 

Fino al mancato versamento di 8 rate: sanzioni sull’importo omesso senza revoca o decadenza della rateazione

 

La novità è prevista in un emendamento al disegno di legge di Stabilità 2015, in corso di approvazione entro fine anno dal Parlamento. La disposizione che si cerca di introdurre prevede che – relativamente a debiti tributari scaturenti da cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di accertamento esecutivi e in dipendenza di accertamenti con adesione emessi per tributi di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni – il debitore possa accedere, previa domanda, ad una forma di rateazione “semplificata”

La semplificazione

L’emendamento ravvisa nella “semplificazione” la non obbligatorietà di comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà a pagare al fine di ottenere la dilazione “per un massimo di centoventi rate mensili”. Il piano di ammortamento è a rate costanti o crescenti per ciascun anno a scelta del contribuente, seppure con importo minimo della rata non inferiore a 100 euro.

Tempistica

L’agevolazione prevede una tempistica ben definita: le domande, infatti, possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, da cui, nell’ipotesi prospettata, un’operatività limitata al prossimo 30 giugno 2015

Gli interessi

Il debitore che propone istanza di rateizzazione semplificata dovrà comunque pagare – oltre all’importo originario iscritto a ruolo o di quello residuo – un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell’ingiunzione fiscale, dell’avviso di accertamento esecutivo o dalla data di definizione dell’accertamento con adesione. Esclusi gli interessi di mora, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, fattispecie che ha portato inevitabilmente a parlare di sanatoria

 

Rateizzazione ai ‘decaduti’

La nuova rateazione semplificata si applicherebbero anche ai contribuenti già decaduti dalla rate Equitalia, alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015. La rateazione non pregiudica la possibilità di lavorare con le amministrazioni pubbliche e di partecipare alle gare d’appalto.

Se si saltano più di 8 rate si decade dal beneficio ma subentra un’altra possibilità in quanto sono stati riaperti i termini per la riammissione al beneficio della rateizzazione.

FONTE: WWW.GRUPPOEQUITALIA.IT

FONTI NORMATIVE

Legge stabilità 23.12.2014  n. 190 pubblicata in G.U. 29.12.2014, entrata in vigore l’1.1.2015.

Termine previsto dalla legge per le disposizioni contenute in questo schema: 30.6.2015

Avv. Federica Federici

Di admin

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