FALLIMENTO E CARTELLE ESATTORIALI MEDIO TEMPORE ANNULLATE

 

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. I CIVILE- 5 APRILE 2012 N. 5494

a cura dell’Avv. Andrea Sciuto

 

Massima

 

  1. In      materia di fallimento il principio del res      inter alios acta aliis nec nocet nec prodest è biunivoco: il creditore      non può ottenere l’ammissione al passivo sulla base di una sentenza a lui      favorevole ma inopponibile alla massa qualora questa sia resa nei      confronti del fallito in data successiva alla dichiarazione di insolvenza;      il curatore non può respingere la domanda di ammissione avvalendosi degli      effetti favorevoli al fallito della sentenza di primo grado al quale egli      è rimasto estraneo finanche in grado di appello.
  2. La      sentenza favorevole al creditore ma inopponibile alla massa, in quanto      resa nei confronti del fallito in data successiva alla dichiarazione di      insolvenza, non è inutiliter data,      poiché potrà produrre effetti nei confronti del fallito tornato in bonis.
  3. La domanda di insinuazione va proposta dal      concessionario (oggi agente della riscossione) avvalendosi esclusivamente      dell’estratto del ruolo e, anche qualora il credito risulti contestato      dinanzi al giudice tributario o il curatore intenda impugnare la cartella      esattoriale, il G.D. non può negarne l’ammissione, ma è tenuto a disporla con      riserva.

 

 

Fatto

 

La vicenda trae origine da una procedura fallimentare nel corso della quale il Tribunale di Milano ha respinto la domanda dell’Agenzia delle Entrate volta ad ottenere l’ammissione con riserva del credito insinuato, credito già fatto valere con una cartella esattoriale poi annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Il Tribunale ha sostenuto che la mancata notifica del ricorso in appello avverso la sentenza di annullamento della cartella al curatore del fallimento, comporta che la sentenza, benché impugnata, passi in giudicato nei confronti del curatore medesimo, in quanto soggetto diverso e ulteriore dal fallito.

 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione avverso il provvedimento di diniego e la società Equitalia Spa ha altresì presentato ricorso incidentale adesivo. Entrambe le ricorrenti hanno fondato le proprie censure principalmente sull’assunto secondo il quale, poiché la questione di legittimità della cartella era ancora al vaglio dei giudici dell’appello, il tribunale di Milano avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 33 del D.Lgs. n. 112 del 1999 dell’art. 88 del DPR 602 del 1973.

Inoltre, l’omessa notifica dell’appello al curatore sarebbe da ritenere irrilevante al suddetto fine, poiché, secondo le difese dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, in materia tributaria l’efficacia oggettiva delle sentenze dovrebbe estendere i propri effetti non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi. In caso contrario, infatti, la stessa cartella sarebbe legittima nei confronti del fallito e illegittima nei confronti dei creditori.

 

 

 

Quaestio iuris

 

Le procedure fallimentari sono aumentate in maniera esponenziale negli ultimi periodi a causa della perdurante crisi economica ed è conseguentemente divenuto di fondamentale importanza pratica per i vari soggetti coinvolti nella procedura, non da ultimi per gli avvocati e per i curatori fallimentari, conoscere gli esatti limiti dei diversi istituti giuridici che devono trovare applicazione in concreto, al fine di garantire la correttezza della procedura e quindi abbreviare i tempi della medesima.

Il caso in esame è senza meno emblematico, in quanto è possibile distinguere al suo interno ben tre diverse posizioni: da una parte troviamo il Tribunale, che non ha ammesso Equitalia al passivo sulla considerazione per la quale tale società non aveva notificato l’impugnazione  di una sentenza di annullamento di cartella esattoriale al curatore del fallimento, da un’altra parte troviamo la posizione di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate, che, pur individuando correttamente i riferimenti normativi alla base della loro pretesa di ammissione al passivo, sono addirittura arrivate a sostenere che il principio di cui all’art. 2909 del codice civile, sull’efficacia della cosa giudicata, sarebbe derogato in materia tributaria. Da altra parte ancora si attesta infine la posizione della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che i crediti dei due ricorrenti devono essere iscritti con riserva ma non sull’inesistente presupposto di una deroga all’art. 2909 del codice civile, bensì sulla base di specifiche e ben individuate norme di legge, in particolare secondo quanto disposto in combinato dalle norme dell’art. 33 del D. Lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 88 del DPR n. 602 del 1973.

La pronuncia in questione ha anche dato modo alla Suprema Corte di fornire interessanti chiarimenti circa la reale portata delle sentenze rese nei confronti del soggetto, che fallisca nelle more di un giudizio, nonché circa la portata del giudicato nei confronti dei creditori e del curatore.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1119-2011 proposte da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TREDIL S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. GIANNINO BETTAZZI, 1 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l’avvocato DE SIERVO BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERETTI MARIA GRAZIA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

EQUITALIA ESATRI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso l’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIERTLER GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO TREDIL S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. GIANNINO BETTAZZI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l’avvocato DE SIERVO BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERETTI MARIA GRAZIA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso il decreto n. 13795/2010 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2012 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocata DE SIERVO BEATRICE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento dei propri ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con decreto dei 30.10.010, pronunciando nel giudizio di L. Fall., ex art. 98 introdotto da Equitalia Esatri s.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento della Tredil s.p.a.

(giudizio nel quale si era costituita, aderendo alle conclusioni di Equitalia, anche l’Agenzia delle Entrate) ha respinto la domanda dell’opponente volta ad ottenere l’ammissione, quantomeno con riserva, del credito insinuato – di Euro 635.936,55 al privilegio e di Euro 5,56 al chirografo – portato da cartella esattoriale annullata con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contro la quale l’ente impositore aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. li Tribunale ha affermato che, poichè l’Agenzia delle Entrate non aveva provveduto a notificare l’appello al curatore, la sentenza di annullamento era divenuta definitiva nei confronti di quest’ultimo.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento, affidato atre motivi.

Equitalia Esatri ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo. Il Fallimento della Tredil ha resistito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88 e art. 2909 c.c..

Deduce che, alla data in cui è stato pronunciato il decreto impugnato, la questione della legittimità dell’emissione della cartella esattoriale era ancora sub iudice (ed anzi era già stata depositata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva riformato quella di primo grado), sicchè il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, a nulla rilevando che a curatore non fosse stato notificato l’atto d’appello, in quanto in materia di contenzioso tributario l’efficacia oggettiva della sentenza estende i suoi effetti erga omnes, non potendosi ragionevolmente ritenere che la medesima cartella esattoriale sia contemporaneamente legittima nei confronti del fallito ed illegittima nei confronti della massa dei creditori.

2) Con il primo motivo del ricorso incidentale adesivo, Equitalia Esatri s.p.a. propone analoga censura, rilevando che, poichè il merito della pretesa tributaria era ancora sub iudice, il credito insinuato avrebbe dovuto essere ammesso con riserva allo stato passivo sulla base del ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti che di seguito si precisano.

L’assunto dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la sentenza di secondo grado, quand’anche pronunciata nei soli confronti della società fallita, sarebbe opponibile al fallimento, è palesemente errato, non rinvenendosi in materia tributaria alcuna eccezione al disposto dell’art. 2909 c.c. e dovendosi pertanto escludere che la sentenza del giudice tributario emessa nei confronti di un soggetto fallito, allorchè il giudizio sia stato intrapreso prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, faccia stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite, attesa la posizione di terzietà che questi assume nel procedimento di verifica – quale portatore dell’interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare – sia nei confronti dei creditori concorsuali sia nei confronti del fallito (Cass. nn. 24963/010, 5582/05, 6465/01, 250/96).

La sentenza, tuttavia, non è nè nulla nè inutiliter data, e, pur essendo inopponibile al Fallimento – rispetto al quale costituisce res inter alios acta – potrà produrre i suoi effetti nei confronti del fallito tornato in bonis (Cass. nn. 24963/2010 cit, 14981/06, 6771/02, 8530/01).

I principi appena enunciati operano però in maniera biunivoca: ne consegue che – così come il creditore non può ottenere l’ammissione a passivo sulla base di una sentenza a lui favorevole ma inopponibile alla massa, in quanto resa nei soli confronti del fallito in data successiva alla dichiarazione di insolvenza – il curatore non può respingere la domanda di ammissione, fondata su di un titolo diverso, avvalendosi degli effetti favorevoli al fallito della sentenza di primo grado emessa in un giudizio al quale egli è rimasto estraneo e che, nonostante l’intervenuta dichiarazione di fallimento, è proseguito fra le parti originarie anche in grado d’appello.

Va peraltro ricordato che la mancata formazione del giudicato tributario nei confronti del Fallimento non è di ostacolo all’ammissione al passivo del credito dell’ente impositore: infatti, come correttamente rilevato dalle parti ricorrenti, in base al comb. disp. del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33 ed D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, la domanda di insinuazione va proposta dal concessionario (oggi agente della riscossione) avvalendosi esclusivamente dell’estratto del ruolo e, anche qualora il credito risulti contestato dinanzi al giudice tributario o il curatore intenda impugnare la cartella esattoriale, il G.D. non può negarne l’ammissione, ma è tenuto a disporla con riserva, da sciogliersi una volta che sia inutilmente decorso il termine per l’impugnazione, o il giudizio sia definito con decisione irrevocabile o venga dichiarato estinto.

Il Tribunale, pertanto, non poteva respingere la domanda sulla scorta di una sentenza di primo grado che la parte non aveva azionato e che, essendo stata resa in un giudizio al quale il curatore non aveva partecipato, era a questi inopponibile e non avrebbe mai potuto fare stato nei suoi confronti, ma, rilevato che Equitalia aveva prodotto l’estratto del ruolo, avrebbe dovuto limitarsi a delibare – previa verifica della natura concorsuale del credito e della sussistenza dei privilegi richiesti – se l’ammissione andasse o meno disposta con riserva.

L’accoglimento dei motivi sin qui esaminati comporta la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati e regolerà anche (e spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e di quello incidentale adesivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di entrambi i ricorsi e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 a

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