Avv. Angela Allegria

Nei giorni 3 e 4 dicembre 2018 l’Assemblea Plenaria della Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa ha approvato all’unanimità il Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione.
Subito viene specificato che tale codice non costituisce uno strumento assestante, ma è stato pensato e progettato all’interno della normativa internazionale ed europea relativa alle ADR. Si legge, infatti, che esso è “coerente” e può essere utilizzato congiuntamente al Codice europeo di condotta dei mediatori dell’U.E. del 2004 e alle raccomandazioni della Commissione Europea per l’efficienza della giustizia e alle linee guida e agli altri strumenti sulla mediazione e ADR.
I principi in esso contenuti, inoltre, possono essere recepiti nelle legislazioni nazionali dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa per formare uno “standard base per gli organismi di mediazione”.
Nei contenuti il Codice potrebbe consentire in Italia un rapido adeguamento del Dm 180/2010 per la mediazione civile e commerciale. Infatti, i princìpi affermati dal Cepej non solo possono essere adottati volontariamente dagli organismi che operano nel settore, ma costituiscono un invito agli Stati membri del Consiglio d’Europa alla loro adozione nelle rispettive normative nazionali quali standard utili ad innalzare il livello qualitativo dei servizi e all’armonizzazione delle discipline vigenti.[1]
Immediatamente dopo aver fornito la definizione di organismo di mediazione inteso come “qualsiasi ente pubblico o privato che gestisce o amministra una procedura di mediazione condotta da un mediatore terzo neutrale di qualsiasi professione di provenienza che offre il servizio sotto i suoi auspici nell’assistere le parti in lite a risolvere amichevolmente la loro controversia” si fa riferimento alla qualità e alla competenza del servizio.
Gli organismi di mediazione dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per garantire un adeguato livello di qualità e competenza dei suoi servizi assicurando innanzitutto che i mediatori siano “qualificati” nel condurre procedure di mediazione di qualità avendo partecipato a percorsi di formazione base e continui sulle tecniche di risoluzione delle controversie e di mediazione e “competenti” nel gestire le specifiche tipologie di controversie assegnate.
Dovrebbero essere previste procedure trasparenti, correte ed efficienti per la selezione e la nomina dei mediatori.
Anche il personale di segreteria o di case management dovrebbe essere adeguatamente formato nell’assistenza da prestare alle parti e al mediatore durante la procedura di mediazione.
Gli ambienti adibiti ad uffici e stanze di mediazione dovrebbero essere facilmente accessibili, segnalati, adeguatamente equipaggiati e confortevoli, questo in quanto le parti devono poter accedere e partecipare in modo agevole alla procedura fin dalla presentazione dell’istanza. Deve, inoltre essere utilizzato e monitorato un adeguato sistema di gestione della qualità, anche attraverso opportuni ed efficienti meccanismi di rilevazione delle performance dell’organismo e dei mediatori tramite questionari di soddisfazione dei clienti e la raccolta dei dati statistici sugli indicatori principali delle mediazioni.
Al punto n. 3 si fa riferimento alla trasparenza e alla comunicazione prevedendo un sito internet continuamente aggiornato e facile da consultare nel quale inserire tutte le informazioni circa la natura e la storia dell’organismo, i nomi e i curricula aggiornati dei mediatori, la procedura di mediazione, il regolamento dell’organismo e la legislazione pertinente in materia di mediazione, i costi di mediazione, il codice di condotta utilizzato dai mediatori. Si specifica, infine, il divieto nei confronti dell’organismo di rilasciare dichiarazioni false, scorrette o fuorvianti nelle proprie comunicazioni o azioni di marketing sui propri servizio e su quelli dei mediatori affiliati.
Quanto alle regole e all’etica (punto n. 4) si applica il Codice di condotta europeo per i Mediatori che costituisce lo standard minimo nella fornitura dei servizi di mediazione. A questo si aggiunge tutto quanto previsto dalle legislazioni nazionali.
Devono essere garantiti sempre indipendenza, imparzialità e neutralità dell’organismo e dei suoi mediatori nei confronti di tutte le parti e dei propri legali (punto n. 5) ed è importante, come specificato nel punto n. 8, l’adozione di tutte le misure ragionevoli per proteggere il livello di riservatezza previsto dalle leggi e dai regolamenti rilevanti e/o concordate dalle parti.
Gli organismi devono istituire procedure per individuare ed eliminare qualunque tipo di conflitto di interesse, anche solo potenziale (punto n. 6).
Di particolare interesse risulta il punto n. 7, nel quale si prevede la possibilità di istruire e mantenere meccanismi di reclamo e disciplinari equi ed efficaci per gestire le controversie riguardanti i mediatori o i gestori delle procedure.
Di non poco conto la previsione finale del suddetto punto ove si prevede in concreto il ricorso a procedure di composizione amichevole dei eventuali controversie sorte attraverso l’attivazione di procedure di negoziazione e mediazione.

[1] MARINARO M., Consiglio d’Europa per gli organismi di mediazione arriva il nuovo codice etico, in Quotidiano del Diritto, 7.1.2019.

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