I chiarimenti dell’INPS e la proroga al 3 maggio 2020

Avv. Annunziata Staffieri

L’INPS con due recenti messaggi del 15 e del 16 aprile è tornato ad occuparsi del congedo parentale straordinario introdotto dall’art. 23 del decreto “Cura Italia” al fine di consentire ai genitori lavoratori di poter accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole disposta dall’esecutivo Conte con il DPCM del 4 marzo u.s.

Più precisamente con il messaggio n.1621 del 15 aprile 2020 la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali dell’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo in questione chiarendo i casi di incompatibilità e di compatibilità.

 Successivamente con il messaggio n. 1648 del 16 aprile 2020 ha prorogato i termini per la fruizione di tali congedi fino al 3 maggio (data di chiusura delle scuole) e non si escludono ulteriori proroghe in futuro.

Il messaggio INPS n.1621 del 15 aprile.

L’Istituto Previdenziale con il messaggio in questione chiarisce che il congedo in esame può essere fruito a decorrere dal 5 marzo “da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni”

Esso può essere fruito sia continuativamente che in via frazionata con la possibilità per il genitore di alternare la fruizione del congedo sia con l’attività lavorativa che con altri congedi o permessi con esso compatibili.

Ha spiegato l‘INPS che i permessi in questione spettano “per nucleo familiare e non per ogni figlio” intendendosi per nucleo familiare quello composto dai soggetti presenti nello stato di famiglia.

I coniugi separati o divorziati

Per quanto riguarda i coniugi separati o divorziati l’Istituto Previdenziale ha precisato che, qualora gli stessi continuino a risiedere nella stessa casa, essi vengano considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se iscritti in due stati di famiglia diversi.

Precisa infatti l’Istituto che “affinchè i coniugi separati o divorziati siano considerati due nuclei familiari diversi è necessario che essi abbiamo due diverse residenze oppure sia stato disposto l’affido esclusivo del minore ad uno solo dei genitori”. In tal caso potrà beneficiare del congedo solo il genitore con l’affido esclusivo “a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore”

Inoltre l’Inps ha colto l’occasione per ribadire ulteriormente che per poter usufruire di tale misura i genitori devono esser in costanza di rapporto di lavoro[1]: il genitore potrà beneficiare di tale misura, infatti, solo nel caso in cui l’altro genitore lavori.

Tale misura pertanto non spetta qualora l’altro genitore non lavori o sia disoccupato intendendosi per tale il soggetto che rilascia la DID e che soddisfi alternativamente uno dei seguenti requisiti:

  • Non svolga attività lavorativa né di tipo subordinato né autonomo;
  • Sia lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del TU delle imposte sui redditi di cui al DPR n.917/1986 (pari rispettivamente a 8.145 euro e a 4.800 euro).

Inoltre chiarisce l’INPS che non sarà possibile usufruire del permesso in parola qualora l’altro genitore sia beneficiario degli ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione guadagni, la NASPI, la CISOA, il reddito di cittadinanza e via discorrendo.

Casi di compatibilità.

L’Istituto previdenziale ha spiegato con il summenzionato messaggio che il congedo in esame può essere fruito anche qualora l’altro genitore:

  1. sia in malattia stante l’impossibilità per lo stesso di potersi occupare del bambino;
  2. sia in smart working stante l’impossibilità per lo stesso di poter accudire i figli;
  3. sia in ferie nello stesso giorno in cui l’altro usufruisce del congedo da covid-19.
  4. sia in aspettativa non retribuita (in quanto detta aspettativa determina solo una sospensione e non un’interruzione del rapporto di lavoro);
  5. sia a part-time e abbia un lavoro intermittente in quanto come chiarito dall’INPS “sia il lavoratore part- time che il lavoratore intermittente hanno un valido rapporto di lavoro e non sono, dunque, né disoccupati né inoccupati”
  6. abbia chiesto l’indennità Covid-19 (il bonus da 600 euro).

Casi di incompatibilità

Il congedo parentale straordinario 2020 invece non può essere fruito:

da parte di entrambi i genitori nello stesso giorno: nel caso di presentazione di più istanze di congedo covid-19 da parte di entrambi i genitori per lo stesso periodo, l’Istituto chiarisce che verrà accolta la richiesta cronologicamente presentata per prima.

 Esso inoltre è incompatibile:

  • con il voucher baby sitting che sono pertanto da considerarsi alternativi ai congedi in parola;
  • con i permessi di allattamento ex art.19 e 20 del dlgs n.151/2001;
  • con la fruizione del congedo parentale ordinario ex art. 32 dlgs n.151/2001 negli stessi giorni e per lo stesso figlio;
  • con la cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività. A tal uopo l’Istituto precisa che “qualora la cessazione intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. L’incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro”. Ciò in quanto come precisato in precedenza per poter godere della misura in esame è necessario, che entrambi i genitori siano in costanza di rapporto di lavoro e che vi sia l’effettiva necessità per i genitori di accudire la prole.

Infine si rammenta che i congedi COVID-19 non sono infine cumulabili con la fruizione degli ammortizzatori sociali quali ad esempio la Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, l’assegno ordinario, la CISOA, NASPI e DIS-COLL.

Messaggio INPS n.1648 del 16 aprile 2020.

L’INPS con il successivo messaggio del 16 aprile ha prorogato i congedi in parola fino al 3 maggio pv.

 inizialmente detti congedi potevano essere fruiti fino al 3 aprile us. Successivamente con il messaggio del 7 aprile us l’Istituto aveva esteso la fruizione dei congedi in esame fino al 13 aprile in considerazione della successiva proroga della chiusura della scuola fino a tale data.

Con il messaggio n.1648 è arrivata la proroga dei congedi in questione fino a 3 maggio. Ciò in considerazione dell’ulteriore proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado disposta dal DPCM de 10 aprile us fino al prossimo 3 maggio.

Quindi i genitori lavoratori potranno beneficiare di un periodo massimo di 15 giorni al 50% della retribuzione per il periodo dal 5 marzo fino al 3 maggio purché ricorrano le condizioni illustrate in precedenza.

NOTE

[1] Vedi sul tema Annunziata Staffieri, “Congedo parentale straordinario 2020: come funziona”, in Giuricivile, 2020, 3 (ISSN 2532-201X).

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