img_3532Nota a Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 7 aprile 2016, n. 1390

A cura del dott.  Mauro Leanza

Con sentenza datata 24/6/2015 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Busto Arsizio in data 29/1/2014 ha, tra l’altro, assolto l’imputato dal reato di concorso in riciclaggio per non aver commesso il fatto.

In sintesi, all’imputato veniva contestato di aver, in concorso con altri soggetti, ostacolato l’identificazione della provenienza illecita della somma di Euro 8.500.000,00 provento del delitto di evasione fiscale perpetrato dal padre deceduto facendo rientrare in Italia la suddetta somma di denaro, detenuta in Paesi a fiscalità privilegiata attraverso la costituzione e la relativa gestione di una serie di società di diritto estero .

Giova ricordare che il delitto di riciclaggio, previsto all’art. 648 bis, I co. c.p. punisce “fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

A tal proposito, la pubblica accusa aveva individuato il reato presupposto al riciclaggio nell’evasione fiscale posta in essere, via via, da diversi soggetti anche in concorso tra loro. Secondo la tesi accusatoria era configurabile il reato di riciclaggio in conseguenza dell’originario reato tributario perpetrato dal de cuius, da cui provenivano le somme trasferite all’estero e la consapevolezza del figlio di tale illecita provenienza. A sostegno della propria tesi, la Procura rilevava che all’epoca dei fatti il padre dell’imputato non aveva altri redditi oltre quelli societari ne era provvisto di autorizzazione all’esportazione di valuta, con la conseguenza che il trasferimento in Italia era avvenuto con frode; evidenziava, ancora, che il figlio doveva essere necessariamente consapevole della provenienze illecita delle somme, essendosi rivolto a consulenti per eseguire il rimpatrio dei capitali ed avendo distrutto la documentazione relativa presente nel proprio computer.

Possiamo dire, pertanto, che esso si compone di due fasi distinte ma complementari: da una parte la commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque; dall’altra, l’intervento di un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto, quale può essere, in genere, un congiunto ovvero una persona di fiducia, il quale, essendo a conoscenza dell’origine illecita della disponibilità, si preoccupa di gestire tale risorsa finanziaria, occultandone la provenienza e reinvestendone i proventi illeciti in un’attività apparentemente legale e di difficile riconoscimento da parte degli inquirenti .

rbene, osserva la Corte che non può essere escluso a priori che i fondi di capitale costituti all’estero potessero essere di provenienza lecita e, peraltro, all’epoca non era vigente la norma secondo cui, ai soli fini fiscali, i capitali esteri non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti ad imposizione in Italia (solo nel 2009, infatti, con il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 12, co. 2, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta la presunzione secondo la quale, i capitali esteri non dichiarati si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione).

In altre parole, la decisione di merito relativamente ai profili descritti in sentenza è stata reputata corretta dalla Suprema Corte, ed infatti è vero che per la configurabilità della fattispecie di riciclaggio non è necessaria l’individuazione nei suoi esatti termini del reato presupposto ma è anche vero che la stessa non è configurabile quando si verte in una situazione nella quale non sia addirittura “possibile stabilire se vi sia stato un reato (rectius: un delitto) presupposto”.

Pertanto se, come nel caso di specie, la provenienza delittuosa delle somme rappresenta solo una delle condotte ipotizzabili ma questa non è stata caratterizzata da alcuna prova decisiva ad escludere altre ipotesi alternative, ciò non può che determinare l’assoluzione dell’imputato rispetto all’accusa di riciclaggio.

In conseguenza delle descritte argomentazioni, ne discende che merito della pronuncia in esame è l’aver fornito un chiarimento per quelle situazioni in cui non è possibile stabilire la sussistenza del reato di cui all’art.648 bis c.p. in assenza della concreta prova del precedente delitto tributario e, come nel caso di specie della consapevolezza dei terzi (del figlio) della sua consumazione avvenuta in passato.

Copyright © Associazione culturale non riconosciuta Nuove Frontiere del Diritto Via Guglielmo Petroni, n. 44 00139 Roma, Rappresentante Legale Federica Federici P.I. 12495861002. 
Nuove frontiere del diritto è rivista registrata con decreto n. 228 del 9/10/2013, presso il Tribunale di Roma. Proprietà: Nuove Frontiere Diritto. ISSN 2240-726X

Lascia un commento

Help-Desk