a cura del Consigliere di Prefettura dott. ssa Agata Luciana Tomasello

 

La materia dell’ambiente assume diverse connotazioni ed è scomponibile in una pluralità di elementi e profili giuridicamente rilevanti tra cui la ricchezza di risorse, l’assetto del territorio anche in senso strettamente urbanistico, il paesaggio, la cd salubrità ambientale . Invero, il Consiglio di Stato ha statuito che non esiste un bene ambiente tutelato in sè per sé bensì una serie di beni giuridici quale quelli della flora, della fauna, dell’aria, dell’acqua, del paesaggio, ove la tutela dell’ambiente rappresenta il fine ultimo al quale può condurre un’incisiva e specifica azione amministrativa a tutela dei suddetti beni che secondo l’accezione comune in tale nozione rientrano.[1]

La tutela dell’Ambiente coinvolge una pluralità di soggetti sia pubblici e privati.

La nostra carta Costituzionale all’art. 117comma 2 lett. s) attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia ambientale, già dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione novellata dalla legge n. 3/2001 è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). I lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 della Costituzione inducono, d’altra parte, a considerare che l’intento del legislatore sia stato quello di riservare comunque allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale, senza peraltro escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In definitiva, si può quindi ritenere che riguardo alla protezione dell’ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato. In tal senso emerge anche una copiosa produzione  di direttive comunitarie volte alla protezione dell’ambiente In particolare,i l decreto legislativo n. 334 del 1999, dopo avere, all’art. 1, premesso che il decreto stesso contiene disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a “limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente”, all’art. 3, comma 1, lettera f) definisce “incidente rilevante” l’evento che “dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente”, attribuendo all’art.20 al Prefetto il compito di redigere il piano di emergenza esterno.. E gli stessi concetti vengono sostanzialmente ribaditi anche negli artt. 7, comma 1, e 8, commi 2 e 10, cosicché si può fondatamente ritenere, in riferimento alle norme citate, che il decreto in esame attenga, oltre che all’ambiente, anche alla materia “tutela della salute”, la quale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, rientra nella competenza concorrente delle regioni.

Così pure rientra nella competenza concorrente regionale la cura degli interessi relativi alla materia “governo del territorio”, cui fanno riferimento, in particolare, gli artt. 6, commi 1 e 2, 8, comma 3, 12 e 14 dello stesso decreto, i quali prescrivono i vari adempimenti connessi all’edificazione e alla localizzazione degli stabilimenti, nonché diverse forme di “controllo sull’urbanizzazione”. Anche le competenze relative alla materia della “protezione civile” possono essere individuate in alcune norme del citato decreto, come, ad esempio, l’art. 11, l’art. 12, l’art. 13, comma 1 lettera c), comma 2 lettere c) e d) l’art. 20 e l’art. 24, le quali prevedono essenzialmente la disciplina dei vari piani di emergenza nei casi di pericolo “all’interno o all’esterno dello stabilimento”.

A tal proposito un organo di fondamentale rilevanza che rappresenta il momento di sintesi della presenza dello Stato sul territorio con compiti di rappresentanza generale del governo è il Prefetto.

Il d.lgs n. 300/99 attribuisce alle Prefetture U.T.G. (Uffici territoriali di Governo) l’esercizio di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica non espressamente attribuite allo Stato.

In armonia con i dettami costituzionali il rapporto tra le istituzioni è incardinato nel principio di leale collaborazione con conseguente equiordinazione, interazione, connessione tra i livelli di governo di volta in volta coinvolti in vista del conseguimento dell’obiettivo comune teso al miglior perseguimento dell’interesse pubblico. Tutto ciò può in concreto estrinsecarsi nella promozione di intese, accordi, concorrenza nella produzione di uno specifico atto ammnistrativo, o nel semplice coordinamento e nella collaborazione (ex art. 10 comma 2 legge. 131/2003) nello svolgimento delle rispettive funzioni.[2]

In materia di ambiente, territorio e infrastrutture uno strumento efficace ed efficiente è quello delle conferenze permanenti. Quest’ ultima consacrata nell’art. 11 comma 4 del d.lgs n. 300/99,  differisce dalla conferenza di servizi disciplinata nella legge sul procedimento amministrativo la quale rappresenta un modulo organizzatorio e procedimentale delle diverse PA coinvolte nella realizzazione di un interesse pubblico.

Le conferenze permanenti sono formate dai rappresentanti delle strutture periferiche dello Stato, nonchè dai rappresentanti degli enti locali, che coadiuvano il Prefetto che le presiede Esse si connotano come stanze di compensazione delle tensioni locali, centri di codecisione, di coordinamento al fine di garantire un’azione unitaria efficace ed efficiente delle pubbliche amministrazioni sul territorio.[3]

Anche la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 40 del 21 dicembre 2006 sottolinea che in seno alla Conferenza permanente deve crearsi una forma stabile di raccordo interistituzionale dal quale scaturiscano accordi di programma, intese, patti territoriali, protocolli, progetti.

Ai sensi dell’art.11 comme 4 d.lgs n. 300/1999, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento, il Prefetto può richiedere ai rappresentanti delle strutture periferiche dello Stato l’adozione di provvedimenti volti a evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso non vengano assunte nel termine indicato, il Prefetto , previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente. E’ evidente che la ratio ispiratrice della disposizione va individuata non in una generale esistenza di ripristino della legalità violata, bensì nella tutela, nella garanzia e nella salvaguardia dell’interesse del cittadino.

E’ chiaro che il potere di intervento del Prefetto ha carattere eccezionale e straordinario in conformità al tradizionale ruolo attribuito al Prefetto nella mediazione e composizione dei conflitti.[4]

Anche l’art. 7 del D.P.R. 180/2006 prevede che qualora il Prefetto venga a conoscenze di anomalie nell’attività amministrativa di un ufficio dello Stato, tale da arrecare un grave pregiudizio alla collettività debba svolgere un’attività di mediazione con i soggetti interessati al fine di raggiungere un’intesa con gli uffici amministrativi coinvolti. Laddove tale intesa non venga raggiunta convoca la conferenza permanente per individuare le misure necessarie atte ad evitare il pregiudizio. Sicché il Prefetto, assegna un termine per adempiere. In caso di inottemperanza, previo assenso del Ministro ed informandone il Presidente del Consiglio competente, adotta i provvedimenti necessari. Qualora il Ministro non manifesti l’assenso, il Presidente del Consiglio può deferire la questiona al Consiglio dei Ministri che può autorizzare l’intervento sostitutivo del Prefetto.

Il potere di ordinanza nel diritto ambientale

E’ opinione condivisa in dottrina che la molteplicità dei provvedimenti denominati “ordinanze contingibili e urgenti”, “ordinanze di necessità ed urgenza”, “ordinanze extra ordinem”, o “ordinanze in deroga alla legislazione vigente”, sia riconducibile ad un unico potere amministrativo che consente all’amministrazione di far fronte ad emergenze nelle quali non è possibile intervenire in via ordinaria mediante i provvedimenti tipici e le procedure ordinarie previste dalla legge: ha cioè la funzione di “colmare le lacune dell’ordinamento giuridico”. Si tratta dei provvedimenti dal contenuto non predeterminato dalla legge ovvero provvedimenti tipici, ma in situazioni diverse da quelle previste e secondo procedure differenti. Il presupposto per la loro adozione è una situazione eccezionale di“necessità ed urgenza” indi, devono essere idonei ad affrontare l’emergenza e devono rispettare i principi generali dell’ordinamento, pur derogando a disposizioni ordinarie di legge.[5] Quanto alla durata te porale dell’efficacia dell’ordinanza si registrano due diverse impostazioni. L’orientamento tradizionale propende per la natura ben delimitata nel tempo dell’ordinanza in quanto strumento eccezionale e ontologicamente provvisorio, sicché venuta meno l’urgenza e la contingibilità, il provvedimento extra ordinem non avrebbe più ragione di esistere.[6] Un più recente orientamento non esclude a priori la permanenza dell’ordinanza in quanto volta alla tutela dell’incolumità pubblica. In particolare, il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha sostenuto che la tesi della temporaneità non sia coerente con l’esigenza di elasticità del provvedimento adattabile alle più imprevedibili situazioni di rischio. Ne deriva che ove la fattispecie richieda misure non provvisorie sarà legittimo il ricorso a ordinanze extra ordinem senza limite temporale.[7]

In particolare, in  materia di ordinanze prefettizie l’art. 2 del T.U.P.L.S.  attribuisce al Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Si configura così una competenza generale ad emanare ordinanze al fine di fronteggiare fattori eccezionali ed emergenziali sia naturali (catastrofi, terremoti), sia connessi all’attività dell’uomo (disastri ambientali).

La legislazione ambientale contempla il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti in diverse disposizioni. Ai tradizionali strumenti di intervento straordinario previsti per fronteggiare generiche situazioni di emergenza, si sono infatti affiancate disposizioni che attribuiscono poteri d’ordinanza in ambiti specifici, quali quello della tutela dell’ambiente. In particolare, l’art. 8 della l. n.349/1986 (ordinanze del Ministro dell’Ambiente15) e l’art. 8 della l. n. 59/1987 (ordinanze del Ministro dell’Ambiente, eventualmente di concerto con altri Ministri). Accanto a queste, pur appartenendo ad un diverso settore della legislazione, si possono considerare le ordinanze di protezione civile di cui all’art. 5 della l. n. 225/1992, le quali se adottate in caso di calamità naturali possono facilmente disporre interventi con rilevanti conseguenze ambientali. In tale quadro si inseriscono anche i provvedimenti contingibili e urgenti aventi ad oggetto speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 191 del d.lgs. n.152/2006, ai sensi del quale:”Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.”

Dunque, la materia della gestione dei rifiuti non è sottratta all’ambito dei poteri extra ordinem attribuiti dalla legge n. 225/1992. Ciò che deve valutarsi è sempre l’oggettiva esistenza di una situazione di pericolo non superabile nè fronteggiabile tempestivamente e adeguatamente con misure e secondo le procedure ordinarie. Del resto, anche, l’art 54TUEL al comma 11 dispone che,in caso di inerzia del Sindaco il Prefetto possa intervenire con proprio provvedimento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica.

Alla luce di quanto detto, il Prefetto è legittimato a esercitare poteri d’impulso atti ad eliminare il pericolo di grave pregiudizio e, ove i soggetti legittimati ad attivarsi rimangano inerti, a provvedere in via sostitutiva.

 

La società del rischio e l’arte della protezione civile

La società contemporanea è caratterizzata dallo sviluppo di nuove tecnologie, fonti energetiche che, da un lato apportano indubbi benefici alla collettività, dall’altro generano ansie e paure per i rischi ambientali ad esse connesse. Non a caso un profilo rilevante nella società odierna è la gestione del rischio tanto in chiave preventiva quanto nelle forme di gestione, soccorso ed assistenza al verificarsi dell’emergenza.

Con il termine rischio ci si riferisce alle potenziali conseguenze di tipologie differenti di eventi naturali e non e di un ampio spettro di azioni umane.[8]

Per quel che qui ci interessa occorre porre l’attenzione su quei rischi improvvisi, involontari che colpiscono la popolazione e l’ambiente in cui essa vive.

In particolare, la legge n.. 225/1192 ha istituito il servizio nazionale della protezione civile, con l’importante compito di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Tale legge, approvata dopo un iter parlamentare travagliato durato circa un decennio, disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata. Un tale complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nell’affidamento delle funzioni di impulso e coordinamento al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un suo delegato (Ministro o Sottosegretario). A livello centrale, infatti, a seguito delle modifiche apportate al testo originario della legge l’organo di indirizzo politico e di coordinamento della protezione civile è il Presidente del Consiglio o al Ministro dell’Interno da lui delegato. A livello locale il potere è conferito al Prefetto quale autorità provinciale di protezione civile e delegato dei suddetti organi centrali.

Invero, la protezione civile si occupa di eventi calamitosi involontari che si manifestano in tempi celeri, cd ragioni di urgenza, non sono fronteggiabili con i mezzi ordinari, colpiscono il territorio nei suoi assetti fondamentali. Occorre precisare che le calamità costituiscono il campo d’azione primario della protezione civile di cui il Prefetto ha un ruolo preponderante di impulso e coordinamento tra soggetti istituzionali interessati, invece i rischi ambientali costituiscono un campo d’azione secondario in presenza dei quali agisce in via sostituiva (come nel caso del black out elettrico o in caso di crisi nelle forniture idriche).

L’azione della protezione civile si compone di uno spettro di attività ben organizzate che non consistono esclusivamente nell’intervento nella fase patologica del rischio bensì nella predisposizione di una serie di attività preliminare che si inseriscono in una fase antecedente al manifestarsi del pericolo. Per massimizzare l’efficienza e garantire il miglior risultato non basta, infatti, una semplice attività di prevenzione, ma occorre anche la previsione o studio di tutti gli scenari di rischio astrattamente verificabili, l’individuazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, la stima quantitativa dei rischi individuati ed infine la valutazione del rischio per quanto attiene la strategia da attuare tenendo conto dei valori e giudizi di tutti i soggetti coinvolti.

Tutto questo è in armonia con i principi cardine del diritto ambientale quali: lo sviluppo sostenibile, quello della prevenzione , del “chi inquina paga”, della correzione dei danni, della precauzione affinché tutte le scelte della pubblica amministrazione debbano prioritariamente essere volte alla salvaguardia dell’ambiente in tutte le sue estrinsecazioni.

L’azione della protezione civile, infatti, richiede un saper fare che mette insieme padronanza teorica e pratica. Non è semplice attività dio esecuzione ma si caratterizza per la specificità dell’approccio progettuale legata al contesto, al fenomeno e al territorio di riferimento. Viene definita”techne” (dal greco antico intesa come arte, tecnica, competenza, destrezza).[9]

E’ chiaro che lo studio, l’analisi e la valutazione del rischio non può non essere legata alla pianificazione territoriale e destinazione d’uso dei suoli.[10] Sapere se un territorio è a rischio sismico o alluvionale è certamente una informazione rilevante in sede di qualificazione,  zonizzazione nonché edificazione del territorio.

In effetti la legge n. 225/1992 è frutto della nascita della consapevolezza che l’evento tragico calamitoso è spesso da addebitare ad una carenza di pianificazione, prevenzione e mancata comprensione delle situazioni di rischio. Invero, costituiscono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza .

Gli ambiti di competenza vengono definiti in base alla gravità dell’evento calamitoso. La legge n. 225/1992 all’art. 2 distingue gli eventi fronteggiabili mediante interventi attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (lett. a), gli eventi che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni( lett.b), gli eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari(lett.c). All’accadere di eventi di quest’ultimo tipo è collegata la facoltà di utilizzare lo strumento dell’ordinanza derogatoria purchè rispettosa dei principi generali dell’ordinamento (art. 5), previa dichiarazione dello stato di emergenza (di durata e di estensione territoriale definita) ad opera del Consiglio dei ministri, con assunzione, quindi, della responsabilità collegiale al massimo livello di Governo. I poteri straordinari possono, inoltre, estrinsecarsi al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Ponendo l’accento sull’attività svolta posso individuarsi due diversi momenti: uno precedente al verificarsi della calamità e uno successivo. Con riferimento al primo, la previsione consiste nel determinare le cause dei possibili eventi calamitosi e quindi i rischi sul territorio, la prevenzione è volta invece ad evitare i danni o ridurli al minimo sulla base delle conoscenze acquisite per effetto della precedente attività. Per quanto concerne l’azione che si colloca temporalmente dopo l’evento calamitoso, ci si riferisce al soccorso, all’assistenza alla popolazione interessata e al superamento della situazione di emergenza. E’ evidente che quanto più incisive siano le prime due forme di azione tanto meno sarà necessario attivare le altre due.[11]

Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 225/1992, a livello locale il Prefetto predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della Provincia, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, e ne cura l’attuazione. Inoltre, al verificarsi di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell’interno; assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati; adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;vigila sull’attuazione da parte delle strutture provinciali di protezione civile;  a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza (che non può superare i 90 giorni , prorogabile di altri 60 giorni) opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri derivanti dalle ordinanze.

Dalla lettura della norma è evidente che il Prefetto è una componente essenziale del Servizio nazionale di protezione civile, in quanto in occasione di un evento calamitoso può attivare tutte le forze statali con particolare riferimento ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’ordine, può adottare ordinanze derogatorie purchè contengano le norme che si intendono derogare e siano motivate. A tal proposito delicati problemi sono sorti in riferimento all’art 5 comma 2 che sembrerebbe consentire la deroga a norme costituzionali e penali. In realtà, al di là di una lettura epidermica della norma, il principio di legalità porta ad escludere una tale interpretazione nel quadro di una interpretazione funzionale e sistematica dell’istituto.[12] Anche se l’antigiuridicità penale dei provvedimenti emanati ex art 5 l. n. 225/1992 è stata ritenuta legittima dalla giurisprudenza se correlati a situazioni di pericolo non altrimenti evitabile con tempestività e proficuità di risultato.[13]

Inoltre, in caso di necessità il Prefetto attiva presso la Prefettura il Centro di coordinamento dei soccorsi per il tempo dell’emergenza o i Centri operativi misti di livello comunale e intercomunale, ed in armonia del principio di leale collaborazione svolge un fondamentale ruolo di cerniera con funzioni di impulso e di garanzia della presenza dello Stato sul territorio.[14]

Analogamente, come già sopra accennato, in tema di rischio industriale ed in attuazione della direttiva comunitaria 82/501/CEE, a seguito del disastro di Seveso che ha causato il rilascio di una nube diossina con gravi conseguenze alle persone e all’ambiente, è stato emanato il d.lgs n. 334/1999 con finalità di prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose. All’uopo si realizza  e viene fuori una fitta rete di collaborazione tra i privati gestori degli stabilimenti e i soggetti istituzionali. In particolare, il Prefetto è deputato alla elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE) d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati. Il PEE è il documento ufficiale che mira alla tutela ambientale contro i danni di un incidente rilevante ed è finalizzato a minimizzare gli effetti negativi, ad attuare misure di protezione ed ad informare la popolazione al fine di creare una rete comunicativa pubblico-privata per provvedere alla gestione post emergenza.[15] Un’efficace gestione dell’incidente invero, si basa sulla tempestività degli interventi coordinati tra loro e un lusso costante e aggiornato di informazioni. Ove al Prefetto spetta il ruolo di impulso, coordinamento con i diversi livelli territoriali coinvolti .

Dal momento che è impossibile annullare del tutto il rischio del verificarsi di incidenti dannosi per l’ambiente è opportuno investire nella programmazione e prevenzione in stratta connessione con l’attività di pianificazione territoriale, con opportune verifiche sul raggiungimento effettivo di tali obiettivi da parte delle Regioni, Province e Comuni. Di guisa che un corretto assetto del territorio, come ad esempio evitare di edificare in zone ad alto rischio sismico) anche da un punto di vista urbanistico, possa scongiurare gravi danni alle persone a fronte di eventi imprevedibili ed altrimenti inevitabili

In Italia, probabilmente, si potrebbe mirare ad una intensa ed efficace pianificazione strategica di protezione civile per la gestione dei disastri mediante consultazione ed informazione della popolazione secondo un approccio di analisi multirischio.[16] Invero, una completa e  corretta informazione della società o gli incentivi fiscali alla messa in sicurezza di edifici ad alto rischio, potrebbero innescare una responsabilizzazione diffusa, non solo da parte delle istituzioni, ma anche  da parte dei cittadini, al problema della sicurezza dalle calamità, cosi che si possa ridurre molti danni gravi all’ambiente e alle persone.

[1]Cons,.St., sez. I, 11 aprile 1991n.257 in Rivista Giuridica ambiente, 1992, p.130

[2]P. Formicola, “La funzione prefettizia di promozione della leale collaborazione interistituzionale per la tutela dei diritti civili e sociali dei cittadini, in Instrumenta, 2004, 22 p.95.

[3]F. Caringella, S. Mazzamuto, G. Morbidelli, Ordinamento e attività istituzionali del Ministero dell’Interno, Dike, 2013, p.44.

[4]Le funzioni del Prefetto, in www.interno.gov.it.

[5]E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, X ed., Giuffrè, Milano, 2008, p. 341. Sul potere d’ordinanza in generale, si v. R. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità, A. Giuffrè, Milano, 1990, pp. 4ss.

[6]R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, X Edizione, Nel Diritto Editore, 2016/2017, p.63.

[7]Cons. St., Sez., V, 13 ottobre, 2003, 6169.

[8]D.F. Bignami, Protezione civile e riduzione del rischio disastri”, Maggioli Editore, 2010, p.11.

[9]D. F. Bignami, op.cit., p. 68.

[10]S. Menoni, Strade, ferrovie e grandi rischi, Trimestrale del Laboratorio Territorio Mobilità e Ambiente, Università degli studi di Napoli Federico II, Vol.2, Giugno 2009, pp.17ss.

[11]S. Cassese, Trattato di diritto Amministrativo,Giuffrè Editore, Milano, 2003, p.2151.

[12]F. S. Severi, Le ordinanze della l.n.225/1992 nella protezione civile, Giuffrè, Milano , 1996, p.86.

[13]Cass. pen. 19 novembre 1996, in Impresa, 1997, p. 281.

[14]F. Caringella, S. Mazzamuto, G. Morbidelli, op.cit., p.471.

[15]F. Caringella, S. Mazzamuto, G. Morbidelli, op.cit., p.474.

[16]D. F. Bignami, op.cit., p. 293.

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