di Samantha Mendicino [1]

 

Si conclude con oggi questo sintetico ma analitico excursus afferente alle regole che disciplinano il trasporto dei nostri beniamini sui vari mezzi di locomozione. In base al principio del responsabile possesso, ogni proprietario deve aver consapevolezza di come affrontare le vicende del quotidiano in compagnia del proprio animale. Ed, infatti, se è vero che, per come dice il Qoèlet[2], “…chi cresce il sapere aumenta il dolore” è altrettanto verititero che “la conoscenza è potere[3]. Dunque, quanto segue è la rappresentazione dell’attuale regolamentazione in materia ma è sempre consigliato, in anticipo rispetto alla partenza, richiedere le opportune informazioni sul trasporto animali all’ente/trasportatore specifico: tanto al fine di conoscere eventuali modifiche regolamentari e/o normative dell’ultimo momento.  

I trasporti urbani

In merito ad autobus e metropolitane, si deve far riferimento ai regolamenti comunali il cui contenuto può essere conosciuto anche tramite accesso ai siti on line dei singoli enti: i regolamenti (come anche altri atti amministrativi) sono normalmente riprodotti in apposite rubriche oppure, semplicemente, si può profittare dei recapiti dell’URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) che saranno di certo ivi pubblicati. Due elementi, però, rimangono fermi in tutti i comuni: a) anche laddove sia consentito l’accesso ai cani su autobus e metrò, non si deve dimenticare che gli stessi dovranno essere condotti con museruola e guinzaglio; b) inoltre, potrebbe essere richiesto il pagamento del biglietto.

Con riferimento ai taxi, invece, il discorso cambia: qui sono i singoli tassisti/conducenti a decidere se accettare o meno l’animale nell’autovettura. Ma non si deve dimenticare che occorre sin da subito segnalare al centralino, che si contatta per richiedere il mezzo, l’esistenza del nostro cucciolo: sarà cura di questi inviare chi sarà disposto a trasportare noi ed il nostro beniamino. 

Il treno

Qui iniziano i problemi, soprattutto, in considerazione delle recenti novità regolamentari applicate dall’11 dicembre 2011 da Trenitalia ai viaggi sui propri mezzi di trasporto: disposizioni ancor più restrittive e limitative del diritto dei cittadini a poter liberamente circolare assieme al proprio animale rispetto ad un paio di anni fa.

Ma procediamo con ordine. Innanzitutto, analizziamo quelle che possiamo considerare le norme comuni, cioè applicabili a qualunque treno: 1) ricordiamo che all’atto di acquisto del biglietto per l’animale potrà essere richiesta l’esibizione del certificato di iscrizione all’anagrafe canina (per i cani provenienti dall’estero, invece, il “passaporto canino”) ma, soprattutto, che questo certificato dovrà essere con noi durante il viaggio: se alla richiesta del controllore non lo potremo esibire, potranno essere irrogate delle penalità e potrebbe capitare che ci venga chiesto anche di scendere alla fermata successiva (anche se c’è da discutere su questo punto); 2) gli animali ammessi nelle carrozze non possono occupare i posti destinati ai viaggiatori e Trenitalia precisa, altresì, che “qualora –gli stessi- rechino disturbo agli altri viaggiatori l’accompagnatore dell’animale, unitamente all’animale stesso, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.” Ma, ovviamente, tale disturbo dovrà essere oggettivo e non è ammessa, per legge, nessuna deroga al principio generale del divieto di “abuso del diritto” da parte degli altri viaggiatori.

 

A questo punto, ricordiamo che ” … i cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell’apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e nei livelli di servizio AV Executive, 1^ Business, 2^ Premium e 2^ Standard. E’ ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore”. Mentre a  bordo dei treni con le carrozze a cuccette, vetture comfort, vagoni letto, vetture Excelsior ed Excelsior E4 si dovrà acquistare il compartimento per intero.

Per tutti gli altri animali (dunque, anche i cani di taglia grande) è possibile il trasporto secondo il seguente schema:

1) sui treni Espressi, Intercity ed Intercity Notte (Ia e IIa classe) previo pagamento[4] del biglietto di IIa classe ridotto del 50%;

2) sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultima carrozza, con esclusione dell’orario dalle 7.00 alle 9.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì (anche se non si comprende quale sia il ragionevole motivo di fondo a questo limite temporale…), previo pagamento del biglietto ridotto del 50%;

3) nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette ordinarie e comfort e nelle vetture Excelsior ed Excelsior E4 per compartimenti è necessario acquistare per intero la cuccetta ed il cane dovrà pagare anche un biglietto di IIa classe ridotto del 50%. Ma attenzione: il trasporto è ammesso, previa riservazione al momento dell’acquisto del biglietto dell’accompagnatore.

Ovviamente, il cane dovrà essere, in ogni caso, dotato di guinzaglio e museruola.

4) Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per i non vedenti: ciò è negato a tutti gli altri animali.

 Gli aerei

Con riferimento ai velivoli non esiste un regolamento unico per tutte le compagnie aeree (qui esiste concorrenza: elemento che non esiste con riferimento ai trasporti in treno). Conviene sempre, per tale motivo, in largo anticipo rispetto alla data di partenza, informare la biglietteria dell’esistenza di un animale al  seguito, anche per conoscere la possibilità e/o modalità di trasporto dello stesso oltre al relativo costo. Del pari, una volta conosciute tali informazioni, necessiterà anche prenotare il biglietto per il nostro beniamino e portare con noi il libretto sanitario (quando si va all’estero, occorre anche lo specile passaporto europeo che ne certifichi lo stato di buona salute[5]). In linea generale, in cabina è ammesso solo un certo numero di animali e sempre che questi (custoditi in gabbie) siano di piccola taglia, cioè di peso inferiore ai 10 Kg  (gli uccelli, ad esempio, sono condotti nelle loro gabbie; i gatti, invece, normalmente sono condotti nei loro trasportini, anche se alcune companie aeree richiedono gabbie particolari).

Per gli animali di taglia medio-grande, invece, la regola generale è quella del trasporto in apposite gabbie nella stiva (posteriore) pressurizzata e climatizzata.

Non bisogna dimenticare, poi, che laddove l’aereo nazionale faccia scalo all’estero oppure ivi è il luogo di destinazione, sarà necessario informarsi sulle formalità/normative in vigore nello/negli stato/i interessati: esistono alcuni Paesi, infatti, in cui il nostro animale potrebbe anche essere sottoposto a quarantena!

Le informazioni possono essere acquisite sia presso la compagia aerea che (consigliabile) presso l’ambasciata del Paese interessato.

Una curiosità: non molti sono a conoscenza della esistenza di una compagnia aerea americana, la PetAirWays[6], che consente il trasporto degli animali con modalità di gran lunga più sicure e comode. Infine, si ricorda che le compagnie aeree low cost normalmente non accettano animali a bordo. 

 Le navi

Sulle imbarcazioni, infine, non esistono problemi particolari. Si fa riferimento alle navi, ai traghetti ecc: le compagnie di navigazione generalmente applicano regole favorevoli al trasporto degli animali, soprattutto laddove si tratti di brevi traversate.

Se l’animale è di taglia grande e non è possibile, perciò, portarlo nelle tipiche “borse da viaggio” per animali, potrebbe essere richiesto dalla regolamentazione (il cui contenuto si raccomanda di richiedere al momento della prenotazione dei biglietti o, meglio, se in data anche anteriore) il trasporto dell’animale sul ponte. Su alcuni traghetti, infatti, vige il divieto di condurre l’animale di media-grande taglia all’interno della nave. Non si deve mai dimenticare, inoltre, di portare con sè il libretto sanitario (sempre meglio evitare le eventuali sanzioni in caso di omissione) oltre al guinzaglio ed alla muserola.

 I cani dei non vedenti – i cani poliziotto – i cani destinati ad operazioni di salvataggio

Tutto quanto descritto sino a qui non concerne i cani guida i quali hanno diritto a viaggiare assieme al loro padrone gratuitamente ed in qualunque mezzo di trasporto (anche in aereo).

Ciò con l’unica accortezza di doverlo fornire di museruola (ma solo eventualmente: ad esempio, nei treni questo obbligo non sussiste per espressa disposizione regolamentare mentre sugli aerei è previsto) oltre che di guinzaglio (comunque necessario al non vedente per usufruire del proprio ausilio a quattro zampe).

Per i cani guida non è necessario avere con sè il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e non si applicano tutti gli altri obblighi/vincoli previsti in via generale per i cani.

Questa è una diretta applicazione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) ma, soprattutto, è una necessaria misura atta a garantire il diritto inviolabile della persona a muoversi liberamente, a condurre una vita dignitosa ecc. in adempimento del dovere inderogabile di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). Inoltre, le medesime regole più favorevoli sono estese anche ai conduttori/proprietari dei cani poliziotto e di quelli destinati  alle operazioni di salvataggio. Tanto  per evidenti motivi di sicurezza ed ordine pubblico.

Ma non solo perchè ricordiamo, seppure brevemente, che i cani prima del loro “arruolamento” devono essere sottoposti ad accurate visite sanitare (esami clinici, radiografie ecc) e debbono superare anche diverse prove psico-attitudinali, al fine di valutare la presenza dei requisiti caratteriali e psicofisici necessari per svolgere le loro eventuali future mansioni.

Ciò garantisce, pertanto, una certa selezione tra gli animali che sarano poi destinati a tali funzioni. Soprattutto perchè quando si parla di requisiti psicofisici ci si intende riferire non solo alla prestanza fisica ma soprattutto alla pazienza, alla perseveranza ed all’equilibrio del cane. Solo dopo aver superato tutte queste selezioni, mediche e psico-attitudinali, il cane inizia la sua “specializzazione”  per essere destinato successivamente alle più disparate attività quali l’antidroga, il soccorso soprattutto nelle situazioni causate dalle calamità naturali, nella polizia giudiziaria o nei servizi antiesplosivo



[1] Per tutti coloro che dovessero avere dei quesiti in tema, si ricorda che l’e-mail della redazione a cui inviare qualunque richiesta e/o domanda e/o comunicazione e/o commento è: redazione@nuovefrontierediritto.it

[2]  Il Qoèlet o Qohèlet è uno dei libri dell’Antico Testamento della Bibbia ebraico-cristiana. In esso viene narrato un ipotetico dialogo tra il bene ed il male, con esposizione dei vari “perchè” convenga seguire il bene oppure del “perchè” no, soprattutto per il fatto incontrovertibile che ogni vita termina inevitabilmente con la morte. La conclusione pare essere che allora, se la morta è l’unico fine possibile in questa vita, tutto è vano. Ma Qoèlet (che tradotto significa: colei che è l’anima del discorso) consiglia: “Abbi fiducia nel Padre e segui le Sue indicazioni

[3] Francis Bacon in Novum Organum, trad. italiana di E. De Mas, Laterza , Roma-Bari 1992

 

[4] ATTENZIONE: se il proprietario dell’animale (al controllo del personale di bordo) dovesse risultare sprovvisto del biglietto per il proprio beniamino oppure conducesse con sè l’animale sui treni in cui non è ammesso il suo trasporto, sarà tenuto a pagare il prezzo del detto biglietto maggiorato di una sopratassa. Maggiore sarà la sopratassa nel caso in cui il proprietario dovesse essere sprovvisto della prescritta iscrizione all’anagrafe canina (intorno agli € 25,00).  In tutte queste ipotesi, poi,  il proprietario e l’animale saranno costretti a scendere alla prima fermata successiva al riscontro delle dette irregolarità. LISTINO PREZZI E SANZIONI consultabile su http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/trenitalia/area_clienti/Listino_prezzi_CapitoloIV_ParteII_Trasporto_Nazionale.pdf

[5] A lezione di… Diritto Civile: Rapporto tra uomo ed animale, Nuove frontiere del diritto, n. 2, pag. 52 e ss. Disponibile su www.nuovefrontierediritto.it

[6] Opera negli Stati uniti e permette agli animali di viaggiare in apposite gabbie all’interno della cabina e non nelle stive dove vengono relegati i bagagli dei passeggeri. Esiste sull’aereo del personale adibito al controllo degli animali (che avviene ogni 15 minuti circa), anche se i costi risultano ancora elevati

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