Quando e perchè è illegittimo il provvedimento della P.A. che vieta agli animali di entrare nei giardini pubblici

di Samantha Mendicino

T.A.R. PIEMONTE, Sez. II – 18 maggio 2012, n. 593

Ebbene sì: l’ordinanza sindacale con cui si vieta ai cani di entrare nei luoghi pubblici nonostante l’utilizzo, da parte dei rispettivi proprietari, del guinzaglio è illegittima se non esiste “una situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica”, debitamente documentata mediante l’obbligo di istruttoria, che non sia risolvibile mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti di cui è dotata la P.A.

L’ordinanza (che è stata impugnata e, successivamente, annullata dal TAR) motivava il detto divieto in base alla mancata raccolta delle deiezioni degli animali, da parte dei proprietari. Dunque, il Sindaco riteneva necessario ordinare il divieto di accesso nell’area verde per evitare possibili rischi alla salute pubblica.

Per il TAR non è così: perchè rientra nei poteri ordinari del Sindaco ” …potenziare il controllo da parte della polizia municipale, sanzionando i trasgressori dell’obbligo predetto”.

Si legge nella sentenza “… Dal testo dell’ordinanza impugnata si evince che il Comune di Crodo considera la presenza dei cani nelle aree verdi un rischio di natura igienica per la salute dei cittadini, oltre che un problema per il decoro della cittadina a causa delle deiezioni degli animali, non raccolte dai proprietari. Pertanto il Comune si limita ad affermare che la presenza degli animali potrebbe avere conseguenze dannose per la salubrità dei cittadini. Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l’accesso dei cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria. Dall’esame degli atti di causa non è dato rinvenire, infatti, idonea istruttoria volta a sostenere la decisione di adottare un’ordinanza quale quella impugnata… L’unico obbligo imposto dalla legge nella conduzione dei cani è quello di condurli al guinzaglio con l’obbligo di idonea museruola, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi pubblici ( art. 83 D.P.R. n. 320 del 1954). L’esercizio del potere di ordinanza sindacale non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. E’ pertanto illegittima l’ordinanza che vieti l’accesso ai cani, anche se al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche, in ragione del rischio sanitario derivante dalla mancata raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari: a prescindere dalle carenze istruttorie, la situazione risulta infatti agevolmente fronteggiabile attraverso il controllo della polizia municipale…”

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