L’assenza di necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condòmini 

di Samantha Mendicino

Cass Civ. sent. n. 11757/2012

Quando oggetto della impugnazione è la tabella millesimale esiste la legittimazione passiva di tutti i partecipanti: motivo per il quale è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti costoro.

Ma non così allorquando oggetto della impugnazione sia la delibera che approva la tabella millesimale: in questa ipotesi la legittimazione passiva appartiene solo all’amministratore, il quale è legittimato a resistere contro l’impugnazione delle delibere assembleari.

Si legge nella sentenza: “ … l’impugnazione della tabella è cosa diversa dalla impugnazione della delibera che modifica la tabella. L’impugnazione della delibera, infatti, non trae fondamento dall’errore iniziale o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto, ma dai vizi concernenti l’atto e la sua formazione. Precisato che la domanda giudiziale diretta ad impugnare la tabella millesimale configura una azione diversa rispetto alla domanda concernente l’impugnazione della delibera assembleare che modifica la tabella, diversa nelle due ipotesi è anche la legittimazione passiva. Come già affermato da questa Corte (Sez. II, 15 aprile 1994, n. 3542), l’impugnazione della delibera che modifica la tabella va infatti proposta contro l’amministratore del condominio, perché questi è sempre legittimato a resistere contro l’impugnazione delle deliberazioni assunte dall’assemblea. Alla stregua di questo principio, la decisione della Corte d’appello non si sottrae alle censure della ricorrente. Essendo oggetto della specifica impugnazione proposta dalla condomina F. non la tabella millesimale, ma la delibera di approvazione della nuova tabella, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non sussiste: legittimato passivo nell’azione di impugnazione della delibera è l’amministratore del condominio”

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