Dott. Emanuele Mascolo

La Legge n. 172/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento, l’art. 609undicies.c.p., il quale prevede che “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600quater.1, 600quinquies, 609bis, 609quater, 609quinquies e 609octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Sul punto ut supra “è bene, richiamare, circa l’adescamento dei minori, la recentissima giurisprudenza”, secondo la quale, “la modalità subdola dell’adescamento di un minore mediante la creazione di un falso profilo sui social networks, tesa ad ottenere prima delle foto spinte e poi instaurare una relazione di fiducia, solo per avere rapporti sessuali completi, esclude la particolare tenuità del fatto.”[1]

Va precisato, per completezza espositiva, che, con la Legge richiamata, l’Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote, che ha avuto l’obiettivo di contrastare il fenomeno della pedopornografia, quando il reo opera al di fuori del suo Paese di origine.

Viene così introdotto nel nostro ordinamento l’art. 414bis, c.p., rubricato “Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia”, che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque “con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.

L’istigazione, viene in dottrina definita come “condotta diretta ad eccitare, determinare, alimentare l’altrui risoluzione caratterizzata da una diretta ed immediata attitudine ad influenzare l’altrui volontà” e ciò chiaramente può avvenire in qualsiasi modo e  attraverso qualsiasi mezzo”.[2]

L’istigazione, in concreto, per essere ritenuta idonea al fine dell’induzione a commettere un reato, deve essere sottoposta ad un giudizio logicamente fatto ex ante.

Pertanto, al fine di giungere alla prova della concreta pericolosità dell’agente è necessaria la “continuità temporale tra istigazione e commissione del fatto istigato.”[3]

L’impostazione sistematica e le modifiche apportate al c.p., non sono passate inosservate in dottrina, parte della quale, critica aspramente la scelta del legislatore di porre attenzione e dare rilievo agli atti compiuti con minorenni, poiché la stessa linea di repressione andrebbe utilizzata per la “produzione pornografica con maggiorenni”.[4]

Nella compagine della normativa europea, non va sottaciuta la Direttiva 2011/93/UE, che ha avuto il principale obiettivo “di arginare i frequenti fenomeni di abuso, sfruttamento dei minori, pornografia minorile e adescamento dei minori a fini sessuali, stabilendo norme minime relative alla definizione dei citati reati.”[5]

Alla stregua di tale normativa, si possono comprendere meglio, non solo le definizioni di pornografia minorile e di spettacolo pornografico, ma, si rinvengono delle esimenti in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche, nonché, la “criminalizzazione di condotte non contemplate nella Decisione quadro 2004/68/GAI, in particolare le nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale commesse mediante strumenti informatici, quali l’adescamento online ai fini dell’abuso e la visualizzazione di contenuto pornografico minorile grazia alla webcam e ad Internet.”[6]

Tra queste vi è il grooming, definito come l‘adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l’autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale.

Dal breve excursus normativo a livello internazionale, se ne può desumere che si deve citare la Dichiarazione Finale della Conferenza di Stoccolma, svoltasi nel 1996, che può essere definita la “Carta madre” nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori, nella quale, vengono tracciate una serie di linee guida a tutela e prevenzione degli abusi sessuali sui bambini, dal turismo sessuale alla pornografia infantile e viene rimarcato lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori possa cagionare nei bambini offese tali da pregiudicarne lo sviluppo fisico, psicologico, morale e sociale.

Ne discende il principio sancito secondo cui ogni bambino ha diritto di essere pienamente protetto da tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale.

La dottrina fa notare che “dalla Dichiarazione finale emerge che le nozioni di abuso e sfruttamento sessuale dei minori abbiano subito una graduale evoluzione parallelamente con il progresso socio-economico-culturale della società; scopo del documento è di evidenziare la necessità di coordinamento e cooperazione tra gli Stati nel garantire la prevenzione, protezione, e recupero del bambino sfruttato o abusato sessualmente.”[7]

Va inoltre menzionata la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia infantile su Internet, tenuta a Vienna nel 1999, che contiene le considerazioni e raccomandazioni dirette a una politica di tolleranza zero per la lotta alla pedopornografia, evidenziando altresì la necessità di un’esplicita e decisiva legislazione.

A questo punto, si deve citare, quasi a conclusione del nostro excursus, la Convenzione di Lanzarote del 2007, secondo la quale, “lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale sono le peggiori forme di violenza contro i bambini.”

Il fenomeno dell’abuso sessuale di bambini in Europa, non è statisticamente certo ma, ricerche e sondaggi non lasciano dubbi circa il fatto che “c’è una notevole discrepanza tra il numero di casi di abuso riferiti alla polizia e ai servizi sociali e la realtà: i bambini spesso trovano difficoltà a riferire di essere stati abusati sessualmente, perché spesso sono violentati da familiari o da conoscenti, o subiscono minacce.”[8]

Preso atto di ciò, durante il Terzo Summit dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa, svolto a Varsavia il 16-17 maggio 2005, gli Stati membri del COE si sono impegnati ad elaborare nuove misure di contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. In quest’occasione è stato lanciato il programma triennale “L’Europa per e con i bambini”, che contiene una specifica sezione dedicata alla violenza., che prevede l’elaborazione di nuovi strumenti convenzionali tra gli Stati Parte del COE.

Per raggiungere questa finalità è stata creata, tramite delega del CD-PC, nonchè il “Comitato di Esperti sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi”, che ha svolto uno studio ricognitivo degli strumenti internazionali esistenti.

Gli esiti di tale studio non è confortante, poiché sono emersi numerosi vuoti normativi da colmare e la necessità di costruire uno strumento con carattere vincolante per gli Stati Parte.
La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è stata aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote ed è stata sottoscritta, al momento, da 27 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l’Italia, che ha apposto la propria sottoscrizione il 7 novembre 2007.[9]
Possiamo evidenziare a questo punto “molte previsioni sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna e al sistema delle indagini e della procedura penale, con riferimento, in particolare, alla registrazione e raccolta dei dati e al monitoraggio del fenomeno e soprattutto alla cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso Internet)[10]

La giurisprudenza di legittimità, nel nostro ordinamento è tornata di recente sul concetto di adescamento, chiarendo inequivocabilmente che “si tratta di reato di mero pericolo indiretto e di mera condotta la cui repressione ha ad oggetto le condotte preparatorie di reati che sono nella mente del reo né’ si richiede che l’adescamento vada a buon fine, tanto che non è nemmeno ammessa la configurabilità del tentativo”.[11]

Altra parte della giurisprudenza, ha recentemente chiarito che “l’articolo 23 della Convenzione, infatti, chiedeva agli Stati aderenti di reprimere le condotte di adescamento realizzate attraverso la proposta di un incontro rivolta da un adulto ad un minore con lo scopo di commettere una serie di reati previsti dalla medesima Convenzione, “quando questo proposito fosse seguito dalla realizzazione di atti materiali idonei ad organizzare l’incontro”. La disposizione convenzionale, pertanto, non richiedeva la criminalizzazione della condotta di adescamento che si fosse arrestata alla mera presa di contatto (diretta al compimento di determinati reati a sfondo sessuale) tra il minore e l’adulto, ma prevedeva un quid pluris integratosi nella realizzazione di atti idonei all’organizzazione dell’incontro finalizzato all’abuso o allo sfruttamento del soggetto vulnerabile. Dovendo optare tra le diverse soluzioni ordinamentali volte a sanzionare le condotte illecite di adescamento di minorenni, gli Stati aderenti avevano dunque scelto di imporre la repressione di quel tipo di condotta a forma libera sostanzialmente assimilabile agli atti idonei, diretti in modo non equivoco alla commissione del reato, che nel nostro ordinamento qualificano la fattispecie del reato tentato. Ne deriva che il legislatore interno avrebbe potuto evitare di introdurre una specifica disposizione volta a criminalizzare il reato di adescamento di minorenni, perchè l’attuazione della disposizione convenzionale discendeva direttamente dall’operatività della clausola estensiva dell’incriminazione di cui all’articolo 56 c.p., in combinato disposto con le fattispecie di parte speciale che già sanzionavano i comportamenti a danno di minore che la Convenzione di Lanzarote si preoccupava di reprimere; cosicchè l’introduzione di una specifica disposizione che ricalcasse la previsione dell’articolo 23 del documento pattizio avrebbe comportato l’inutile duplicazione di un crimine già  esistente. La scelta di introdurre l’articolo 609 undicies è dunque dipesa dall’esplicita volontà del legislatore di reprimere condotte prodromiche non solo al reato consumato, ma anche al reato tentato. Si è scelto di rispondere con la massima severità all’attuale emergenza sociale di contrasto al fenomeno dell’adescamento dei minori – specie quello compiuto via Internet, ormai largamente diffuso per la possibilità agevole di stringere rapporti informatici non protetti con lo scopo di neutralizzare il rischio di un intervento tardivo. Perciò – nel pieno rispetto degli ordinari e leciti rapporti tra normazione interna e sovranazionale per cui la pattuizione convenzionale fissa il nucleo minimo ed essenziale di tutela da accordare ad una data situazione giuridica, ma i singoli Stati aderenti restano liberi di garantire un livello di tutela maggiore tramite la previsione di sanzioni più severe ed incisive per la repressione di comportamenti dannosi per il bene giuridico tutelato – ha ritenuto di anticipare la tutela ad una fase prodromica rispetto al tentativo di compimento di reati sessuali a danno di minori, collocando nell’alveo della responsabilità penale gli atti preparatori all’organizzazione dell’incontro finalizzato al compimento di un reato a sfondo sessuale, sempre che tali atti, circoscritti in un novero specifico di condotte, costituiscano un pericolo per il bene giuridico tutelato e siano dunque idonei a lederlo, se pur in una fase anticipata. La scelta discrezionale compiuta dal legislatore, oltre ad essere pienamente legittima dal punto di vista dei rapporti interordinamentali (si ricordi, a tal proposito, che l’ordinamento americano e quello canadese prevedono una soglia di punibilità ancora più anticipata, punendo qualsiasi condotta che implichi un contatto tra adulto e minore per il compimento di reati sessuali), ha il pregio di reprimere tutte le fasi individuate dalla più recente scienza medico-psichiatrica per descrivere la struttura della manipolazione psicologica posta in essere dall’adescatore per attirare il minorenne e renderlo vittima di reati a sfondo sessuale. Con l’introduzione dell’articolo 609 undicies c.p. infatti, si criminalizzano le condotte di vitctim selection, friendship forming stage, risk assesment stage, exclusivity stage, ossia tutte le condotte attraverso cui l’agente, spinto dal movente sessuale, seleziona la vittima, prende contatti con essa, instaura un rapporto intimo e confidenziale, ne carpisce la fiducia, introduce la tematica sessuale e le rivolge i primi inviti, mentre la fase finale – il c.d. sexual stage con cui l’agente esercita sul minore pressioni finalizzate all’incontro ed inizia concretamente ad organizzarlo – resta ricompresa nell’ambito del tentativo, perchè cronologicamente più vicina alla consumazione del reato a sfondo sessuale di volta in volta considerato, più rischiosa per l’effettiva lesione del bene giuridico tutelato e dunque meritevole di essere criminalizzata in ogni sua forma di manifestazione (purchè idonea e diretta in modo univoco alla commissione del reato) e di subire una sanzione più severa”.[12]

 

[1] C. Cass. Pen., 14 febbraio 2018, n. 7006.

[2] Bricchetti R., Pistorelli L., L’istigazione a pratiche pedofile è un nuovo crimine, in Guida al Diritto, 27 ottobre 2012, n. 43, p. 86.

[3] Bricchetti R., Pistorelli L., op. cit.

[4] Padovani T., Dieci anni di lotta alla pornografia minorile tra realtà virtuale e zone d’ombra, in Guida al Diritto, 03 gennaio 2009, n. 1, p. 12.

[5] Manniello T., Dalla pedopornografia al sexting, le devianze sessuali nell’era informatica, in https://tesi.luiss.it/21611/1/108403_MANNIELLO_TERESA.pdf

[6] Manniello T., op. cit.

[7] Manniello T., op. cit.

[8] Manniello T., op. cit.

[9] www.giustizia.it

[10] Manniello T., op. cit.

[11] C. Cass. Pen., 7 novembre 2018, n. 50139.

[12] C. Cass. Pen., 13 luglio 2018, n. 32170.

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