Dott.ssa Filomena Agnese Chionna

L’ordinanza n. 23927/2018 porta al vaglio della Cassazione l’analisi di una questione di strettissima attualità, concernente la possibilità o meno, per l’investitore, di far uso selettivo della nullità del contratto quadro, limitandone gli effetti solo ad alcune delle operazioni poste in essere in esecuzione del rapporto dichiarato nullo.
Il dibattito è stato affrontato affermando, secondo un primo orientamento, che nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale sottoscritto soltanto dall’investitore, non soddisfa i requisiti richiesti dall’art 23 del d.lgs. 58/1998, relativo all’obbligo della forma scritta. Secondo tale impostazione, sarebbe necessaria la sottoscrizione di entrambi i contraenti, rappresentando tale ipotesi una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto.
Altra parte della giurisprudenza, propende per un diverso approccio ermeneutico, l’intermediario potrebbe opporre il rimedio dell’exceptio doli generalis, nelle ipotesi in cui il cliente proponga una nullità selettiva, andando a rivelarsi iniqua l’operazione, ed a trasformarsi in abuso del diritto, al fine di trasferire sull’intermediario il rischio dell’esito negativo dell’investimento.
La cassazione è stata chiamata a dirimere il contrasto, ed in particolare a chiarire la portata dell’eventuale nullità del contratto quadro recante la sola firma dell’investitore; nonché, l’ulteriore questione attinente alla contrarietà o meno della cd nullità selettiva.
Le cassazione a sezioni unite in una prima battuta ha affermato che laddove il contratto quadro sia redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente, ed esso rechi la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella della banca, in tal caso, il consenso resta desunto, e va esclusa la nullità.
La successiva giurisprudenza ritiene che laddove le singole operazioni siano state attuate in mancanza di un contratto quadro, nell’ipotesi in cui il cliente proponga una nullità selettiva, l’intermediario non può richiedere l’opposizione del rimedio dell’exceptio doli generalis.
La sanatoria per convalida o per rinuncia a valersi della nullità, può essere prospettata solo in relazione ad un contratto quadro formalmente esistente, e non anche per l’ipotesi di negozio affetto da nullità.
La questione attinente alla nullità selettiva, nei contratti di intermediazione richiede, pertanto, la soluzione del dibattito considerando le divergenti esigenze tra gli investimenti operati dai privati e la tutela dell’intermediario, nonché, dei mercati finanziari.

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