Iscrizione nel registro delle imprese, riservatezza, diritto all’oblio, informazioni disponibile per un tempo determinato?

A cura della dott.ssa Filomena Agnese Chionna 

La questione oggetto di analisi, concerne lo studio della disciplina del diritto alla protezione dei dati personali,  osservando se sia possibile a richiesta di parte, la cancellazione delle iscrizioni dal registro delle imprese,  fuori dalle ipotesi tassativamente sancite dalla legge, qualora l’interessato richiede di non  rendere più conoscibili alcuni dati che lo riguardano, dopo un determinato arco di tempo.

Alla luce del quadro normativo di riferimento delineato dalle direttive n. 68/151/CE, 2003/58/CE, 95/46/CE, dall’art 8 e 52 cedu, dal regolamento 2015/848, dall’art 2188 c.c., dalla disciplina del registro delle imprese, dall’art 16 l.f., d. lgs. 196/2003, nonché dell’art 2496 c.c. occorre effettuare un bilanciamento di interessi e individuarne il prevalente.

Al riguardo una prima ricostruzione interpretativa propende per una durata temporale non limitata di reperibilità di informazioni relative a  iscrizioni nel registro delle imprese. Discende da ciò il generale interesse a che determinati fatti siano conoscibili da chiunque, attraverso un sistema di pubblicità, logica conseguenza è la risposta alla funzione economica sociale cui tali strumenti assolvono.

A tal punto, occorre operare  un bilanciamento di interessi con il diritto all’oblio, concernente i dati personali, nonché l’interesse a che tali informazioni non siano divulgate, in linea alla recente evoluzione giurisprudenziale, tematica sulla quale la Corte di giustizia si è pronunciata recentemente sul noto caso Google.

Per contro, ulteriore interpretazione si è orientata nell’analizzare il concetto semantico di tempo, definendolo quale tempo necessario, delineando un  non prevedibile limite cronologico, nei confronti di una pluralità di soggetti indeterminabili, non essendo possibile una scadenza temporale determinabile ex ante.

Ci si è chiesti, a tal punto, se il diritto all’oblio possa ritenersi quale diritto irrinunciabile, anche a fronte di un bilanciamento con la pubblicità dei dati nel registro delle imprese.

In attuazione del quadro normativo di riferimento una possibile soluzione potrebbe indurre ad  individuare un tempo massimo di durata di informazioni reperibili. In secondo luogo ci si è chiesti se sia possibile limitare i soggetti che possano accedere a tali informazioni. Qualora si dia risposta positiva a tali questioni, ci si è chiesti a chi spetti operare tali valutazioni.

Alla luce di tali osservazioni, la Prima Sezione Civile della Corte ha sottoposto alla Corte di giustizia della UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1) se il principio di conservazione dei dati personali per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui i medesimi sono trattati ai sensi dell’art. 6, lett. e), della direttiva 46/95/CE del 24 ottobre 1995, attuata dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sia compatibile con il sistema di pubblicità di cui al registro delle imprese, previsto dalla direttiva 68/151/CE del 9 marzo 1968, attuata agli artt. 2188 cod. civ. e 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esige la conoscenza dei dati delle persone fisiche da esso risultanti senza limiti di tempo;
2) se, conseguentemente, l’art. 3 della direttiva 68/151/CE consenta che tali ultimi dati possano essere resi disponibili per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, sulla base di una valutazione casistica affidata al gestore del dato.

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