La chiamata di relato può fungere, ove ricorrano date condizioni, da elemento di riscontro di un’altra chiamata de relato.

Nota a Cass. pen., Sezioni Unite, ud. 28/11/12, dep. il 14/05/13, n. 20804.

 

a cura dell’Avv. Antonio Di Tullio D’Elisiis

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che “la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore[1] nella misura in cui:

–        “la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione” avvenga “in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità[2];

–        si proceda all’ “accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo[3];

–        le chiamate siano a loro volta:

a)    convergenti ossia si riscontrino “reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum[4];

b)   indipendenti non dovendosi rilevare “frutto di eventuali intese fraudolente[5];

c)    autonome geneticamente essendo richiesta “la loro derivazione da fonti d’informazione diverse[6].

Ciò posto, il Supremo Consesso è addivenuto a formulare siffatto principio di diritto sulla scorta di una motivazione articolata e composita.

Innanzitutto, si è preso atto dell’esistenza di due orientamenti ermeneutici contrapposti.

Secondo uno specifico approdo ermeneutico, infatti, è stato postulato che “la chiamata in correità o in reità de auditu, non confermata dalla fonte di riferimento, possa essere riscontrata, ai fini della prova della colpevolezza del chiamato, esclusivamente da altra chiamata di analoga natura[7].

In effetti, a detta di questo indirizzo interpretativo, “pur non escludendosi in astratto la mutual corroboration tra dichiarazioni de auditu, si sottolinea che, per poterla attuare, ciascuna di esse deve esseri, per così dire, “vestita” da riscontri specifici di diversa natura[8] non reputandosi annoverabili, tra i riscontri previsti dall’art. 192, co. III, c.p.p., le chiamate de relatoperché la congenita debolezza dimostrativa delle medesime è inidonea a colmare il “deficit probatorio” della prima dichiarazione di analogo tenore[9]in quanto la ricerca di riscontri, a conferma di dichiarazioni caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente rigorosa e può costituire prova solo se sorretta da riscontri estrinseci, obiettivi ed individualizzanti, tra i quali non sono ricomprese altre dichiarazioni indirette[10].

In particolare, è stato rilevato che se “l’ordinamento processuale ha imposto particolari e rigorose regole di giudizio (art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4) per la chiamata in reità o correità “diretta”, ossia per le dichiarazioni di cui il coimputato o l’imputato di reato connesso afferma la diretta conoscenza (assumendone la relativa responsabilità), deve escludersi che, in mancanza di altri elementi di riscontro aventi le caratteristiche sopra indicate, due o più chiamate de relato possano reciprocamente ritenersi riscontrate, così da essere poste a base del giudizio di responsabilità penale[11].

Difatti, la Corte Suprema, partendo dal presupposto secondo cui il “legislatore ha apprestato, a richiesta di parte e a sua garanzia, uno obbligatorio specifico meccanismo di controllo anche per la testimonianza indiretta, cioè per la dichiarazione del testimone che “si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone”[12] atteso che “l’obbligo (o il potere), previsto dall’art. 195 cod. proc. pen., di disporre l’esame delle persone che hanno fornito l’informazione è finalizzato alla ricerca di una convalida e all’ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura e incerta l’origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di controesame[13], è giunta alla considerazione alla stregua della quale questo “meccanismo di garanzia, espressamente dettato per la testimonianza indiretta, in ipotesi proveniente da soggetto terzo e del tutto disinteressato, costituisce un’indicazione generale, da tener presente, a maggior ragione, per dichiarazioni de relato rese da coimputati o imputati di reato connesso, giacchè in quest’ultimo caso alla debolezza dell’elemento probatorio derivante dal riferimento ad una ulteriore fonte, si aggiunge il sospetto intrinseco a ogni dichiarazione del coimputato o imputato di reato, normalmente interessato a una determinata versione o ricostruzione dei fatti da accertare[14].

Tale orientamento ermeneutico, a sua volta, è stato recepito anche da parte della letteratura scientifica che, soffermandosi sul dato esegetico dell’art. 192, co. III, c.p.p., per un verso, ha evidenziato che “«non per nulla … nella legge si parla di ‘altri’ elementi di prova da utilizzarsi in chiave corroborativa, cioè di elementi ‘ulteriori’, alludendosi ad una differenziazione di ordine per così dire quantitativo, non già qualitativo, di tali elementi rispetto alle suddette dichiarazioni (ove si fosse inteso esigere una differenziazione di tipo ontologico, infatti, nella legge si sarebbe dovuto per  lo meno alludere a ‘diversi’, anziché ad ‘altri’, elementi di conforto)»[15], per altro verso, ha asserito che, “«se ci si attiene alla lettera della disposizione, è evidente che … gli “altri” elementi di prova … non possono che essere elementi “diversi” … vale a dire elementi probatori non rientranti nella stessa categoria»[16].

Secondo un diverso filone interpretativo, invece, è stato ritenuto “coerente con le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192 cod. proc. pen. l’idoneità, in via generale, della chiamata in correità o in reità de relato, riscontrata da altra chiamata di identica natura, a integrare la prova del giudizio di responsabilità penale, purché dette chiamate, sottoposte a penetrante vaglio critico, si rivelino intrinsecamente attendibili, convergenti, specifiche, indipendenti, vale a dire non frutto di pregresse intese fraudolente, e autonome, cioè derivanti da una fonte diretta non comune e non espressione della c.d. “circolarità della notizia””.

In speciale modo, secondo questo indirizzo ermeneutico, è stato osservato che “i riscontri, che la norma non predetermina nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e, pertanto, qualunque fonte probatoria può essere legittimamente utilizzata al fine del vaglio richiesto dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 comprese le dichiarazioni di un altro correo[17] sempreché:

– non vi sia “una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori ovvero che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell’allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle dichiarazioni[18];

– l’altra chiamata in correità “sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima[19];

– i riscontri siano “idonei, in modo causale e rappresentativo, ad avvicinare l’accusato al reato e a qualsiasi momento dell’iter criminis[20] dovendo essere “dotati di evidente forza probatoria, capaci di far considerare pienamente attendibile la chiamata in reità[21] essendo richiesto che venga fornito un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione alla persona del chiamato del reato contestato[22];

– le altre chiamate de relato siano specifiche “nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte[23] fermo restando che vi possono essere anche delle discordanze purchè non investano il nucleo essenziale delle propalazioni[24].

A fronte di questi due filone interpretativi, giova ricordare, per dovere di completezza espositiva, un terzo indirizzo che, come evidenziato nell’ordinanza di rimessione, nel dedurre che in “tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni “de relato” quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa[25]anche se – nell’ipotesi in cui l’accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell’organizzazione – il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti[26], “sembra avere ritagliato una ulteriore autonoma fascia di esclusione o comunque di limitata operatività del criterio posto dall’art. 192 comma 3 cpp[27].

Ebbene, tornando a commentare la sentenza in esame, i giudici di “Piazza Cavour” hanno recepito il secondo orientamento nomofilattico summenzionato in quanto valutato “più in linea fon le regole di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen.[28] giacchè è stato rilevato che questa disposizione legislativa “si limita ad un mera operazione ricognitiva finalizzata ad avallare, sotto il profilo normativo, come si è osservato in dottrina, «effetti già “pretoriamente” conseguiti» nel vigore del codice del 1930 in ordine al peso probatorio da allegarsi a taluni dati conoscitivi di controversa efficacia dimostrativa, ribadendo il cardine attorno a cui ruota l’attività dello ius dicere, vale a dire il principio del libero convincimento del giudice[29].

Tale passaggio motivazionale è perfettamente coerente da un punto di vista storico -giuridico sicchè, se andiamo ad esaminare la giurisprudenza formatasi durante la vigenza del codice Rocco, emerge come l’approccio ermeneutico reso non sia sostanzialmente differente.

Infatti, prima che entrasse in vigore il Codice Vassalli, venne affermato dai giudici di legittimità che la “testimonianza “de relato ” su fatti riferiti al teste dagli stessi autori o da altri può ben costituire fonte probatoria idonea a formare il convincimento del giudice, purché venga sottoposta a prudente ed attento vaglio critico[30]

Di talchè ne consegue che tale approccio nomofilattico, così come puntualizzato in questo obiter dictum,  è stato oggetto di “trasposizione normativa[31] in virtù di quanto statuito dall’ art. 192 c.p.p. .

Dunque, proprio partendo dal principio del libero convincimento, la Corte di Cassazione ha iniziato il percorso argomentativo attraverso il quale è pervenuta a formulare il principio di diritto suesposto.

Invero, nella decisione in oggetto, si evidenzia che, in un sistema ruotante intorno al principio del libero convincimento del giudice,“la chiamata de relato è comunque utilizzabile ed ha una sua efficacia, ove anche la fonte primaria non possa essere compulsata (imputato nel medesimo procedimento che non ne fa richiesta o non vi consente) o si avvalga della facoltà di non rispondere (imputato in procedimento connesso o collegato) o ne divenga impossibile l’audizione (morte, infermità, irreperibilità)[32].

Orbene, giova però ricordare che, nell’orientamento recepito in questa pronuncia, è stato evidenziato diversamente che “il principio cardine del libero convincimento del giudice, ribadito anche nel nuovo codice di rito, trova tuttavia un limite nella norma di cui al citato art. 192 c.p.p., comma 3, laddove prescrive che le dichiarazioni provenienti dai chiamanti in correità o in reità non possono, di per sè sole, costituire prova piena della responsabilità dell’imputato, e che le stesse assumono il valore di prova solo in presenza di riscontri probatori esterni[33]; tali considerazioni giuridiche, dal canto loro, si allineavano lungo il solco di quell’indirizzo interpretativo (seppur minoritario) secondo cui i “canoni di valutazione specificamente dettati dall’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., per le dichiarazioni provenienti da coimputati del medesimo reato o da imputati di reati connessi o interprobatoriamente collegati, ponendosi come derogativi al principio del libero convincimento del giudice, recepito anche nel codice vigente come regola generale di valutazione della prova, non possono essere considerati suscettibili di applicazione al di fuori dei rigorosi limiti loro assegnati dal legislatore[34] posto che, come trapela dalla Relazione al Progetto preliminare, “alla ritenuta “necessità di circoscrivere di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all’imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale”[35]si colloca, dunque, la specifica ed eccezionale disciplina che regola la valutazione della prova nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 192 del codice di rito[36] da qualificarsi alla stregua di un “canone valutativo derogatorio[37].

Ciò premesso, il ricorso al principio del libero convincimento del giudice, a modesto avviso dello scrivente, è però astrattamente condivisibile sicchè si innesta lungo il solco di quel diverso e maggioritario orientamento nomofilattico secondo cui l’ “art. 192 c.p.p., lungi dal limitare l’operatività del principio del “libero convincimento” del giudice, codifica due canoni, peraltro, già da tempo acquisiti all’esperienza giurisprudenziale[38] secondo i quali:

–        “la chiamata di correo dev’essere vagliata insieme agli altri elementi di prova, che ne confermino l’attendibilità[39];

–        “l’esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti[40].

Difatti, la Corte, nell’enucleare tale approccio interpretativo, aveva affermato che se è vero che in “tema di valutazione delle prove, l’art. 192 comma 1 c.p.p. non ha assolutamente espunto dall’ordinamento il principio del libero convincimento del giudice, che rimane tuttora il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori[41] non essendo stata codificata “alcuna gerarchia in ordine alla valutazione metodologica o temporale delle prove prese in considerazione per la decisione adottata derivante dalla loro natura o dal modo in cui sono state assunte, diretta o mediante lettura[42], è altrettanto vero che tale norma giuridica si limita “unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l’operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti[43].

Allora, proprio alla luce di tale passo giudiziale, è evidente che, al di là di come si voglia intendere il libero convincimento, in ambedue gli indirizzi interpretativi, viene tenuto nella dovuta attenzione il tema che rappresentava l’oggetto della valutazione di legittimità nel caso in esame ossia, come suesposto, quello di stabilire se la chiamata in reitào correità de relato possa avere comeunico riscontroun’altrachiamata de relato[44].

A prescindere della valutazione da conferire a tale aspetto decisorio (comunque del tutto marginale rispetto alla tematica affrontata in questo decisum) si evidenzia che la Cassazione, dopo aver richiamato siffatto principio, è pervenuta a rilevare che la chiamata de relato si caratterizza, sotto il profilo strutturale, per il fatto di consistere in una “prova rappresentativa rispetto all’accadimento della narrazione resa al dichiarante dalia fonte originaria[45] manifestandosi“in relazione alla valenza da allegare al narrato di quest’ultima, come prova critica” ed assumendo“la morfologia dell’indizio[46].

Inoltre, una volta individuato, come metro valutativo, la norma giuridica prevista dall’art. 192, co. III, c.p.p., è stato altresì precisato che la “chiamata de relato, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell’attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente uno sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l’attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico della narrazione percepita, ma anche l’attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l’elemento di prova più significativo del fatto sub iudice” anche perché essa rappresenta “pur sempre un tema di prova che non può essere sottratto, ove ne ricorrano i presupposti, all’operatività dell’art. 195 cod. proc. pen.”.

Del resto, il Supremo Consesso, pur prendendo atto che la chiamata de relato non è “espressamente evocata nel codice”, ha ciononostante osservato come non sia nemmeno “da questo ignorata o ritenuta inutilizzabile, in quanto trova significativi riferimenti normativi nella disciplina dei mezzi di prova attraverso i quali la stessa chiamata è veicolata nel processo”.

Sulla scorta di tale asserzione, la Cassazione ha ritenuto utile e necessario procedere ad una compiuta disamina di queste previsioni legislative (segnatamente gli artt. 210, 197 bis e 209 c.p.p.[47]).

Una volta ultimata tale analisi espositiva, la Cassazione si è posta l’ulteriore problema di stabilire se “l’obbligatorietà ~ prevista a pena di inutilizzabilità dal comma 3 dell’art. 195 cod. proc. pen. – dell’audizione, a richiesta di parte, della fonte diretta operi anche nell’ipotesi in cui questa si identifichi con un imputato nel medesimo processo, con un imputato in processo connesso o collegato ovvero con un testimone assistito[48].

La linea interpretativa tracciata dalla Corte, a risposta di tale quesito, premesso “che, nei processi di criminalità organizzata, accade spesso che il chiamante in correità o in reità riferisca legittimamente confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all’art. 62 cod. proc. pen., norma che, pur rubricata «divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale[49], è stata quella di ritenere“che, in tale evenienza, il disposto dell’art. 195 cod. proc. pen. non impone l’escussione della fonte diretta[50] atteso che tale opzione ermeneutica è legittimata:

–        “dal tenore letterale della norma, la quale, prevedendo che «il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste [cioè le fonti dirette] siano chiamate a deporre» (comma 1) e «può disporre anche d’ufficio l’esame» (comma 2), presuppone in capo all’organo giudicante il potere di ottenere la presenza in dibattimento della fonte diretta ai fini dell’esame e quindi i connessi poteri, quale quello di disporre l’accompagnamento coattivo (artt. 132, 133, 490 cod. proc. pen.), che non può avere come destinatario l’imputato, il quale può essere sottoposto ad esame solo se ne fa richiesta o vi consente (art. 208 cod. proc. pen,)[51];

–        dall’ “argomento logico-sistematico che fa ritenere incongruo – a seconda dei casi ~ l’obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, che, identificandosi con l’imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione[52].

La Cassazione, sempre in questa sentenza, all’opposto, ha escluso che si possa addivenire a tale opzione ermeneutica allorquando “l’autore della confidenza extraprocessuale, riferita nel corso dell’esame dibattimentale dal dichiarante de relato, sia un imputato in procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.[53] perché con “riferimento a tale figura “ibrida”, che è a metà strada tra l’imputato e il testimone, l’applicazione dell’art. 195 cod. proc. pen. è doverosa in quanto, come detto, espressamente prevista dal comma 5 dell’art. 210 cod. proc. pen.[54].

Oltre a ciò, sempre in punto di valutazione probatoria, è stato sottolineato da parte degli ermellini che “qualora la fonte primaria, identificabile nell’imputato connesso o collegato, si avvalga, ex art. 210, comma 4, cod. proc. pen., della facoltà di non rispondere, la dichiarazione di seconda mano è comunque utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio della fonte diretta[55] così come il caso in cui “il dìctum stragiudiziale provenga da imputati che abbiano assunto obblighi testimoniali ai sensi degli artt. 64, comma 3, lett. c), e 197-bis cod. proc. pen., non essendo più tutelato in modo assoluto il loro diritto al silenzio, fatte salve le ipotesi marginali di cui all’art. 197-bis, comma 4, e 198, comma 2, cod. proc. pen. a garanzia di tale diritto[56].

Da tale duplice passaggio argomentativo, la Cassazione è dunque addivenuta alla seguente considerazione giuridica: non è sempre “necessario, per l’utilizzabilità delle chiamate de relato, acquisire le dichiarazioni del soggetto di riferimento: non lo prescrive la legge (si pensi al caso in cui manchi l’espressa richiesta di parte o a quello in cui il giudice non ritenga di disporre d’ufficio l’audizione della fonte primaria ovvero quando l’esame di questa risulti impossibile) né lo impone la logica[57] rilevando al contempo che “si è progressivamente consolidato l’orientamento in base al quale, pur individuando l’art. 195, comma 3, cod. proc. pen. soltanto tre casi di impossibilità di esaminare l’originaria fonte della notizia (morte, infermità o irreperibilità), deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettiva, assimilabili a quelli indicati dal legislatore[58].

Su questo ultimo passo motivazionale, al di là dell’orientamento nomofilattico ivi richiamato[59], è evidente che un’interpretazione analogica del comma III dell’art. 195 c.p.p. presenti profili di criticità costituzionale sotto il profilo della violazione del diritto riconosciuto all’accusato di poter “interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico[60] anche poiché, in altre pronunce emesse sempre in sede di legittimità,  è stato postulato che tale norma procedurale non è suscettibile di essere soggetta ad “una interpretazione estensiva[61]trattandosi di eccezione ad una regola generale[62]; cosicchè è preferibile, ad avviso di chi scrive, quel diverso orientamento interpretativo secondo cui in “tema di testimonianza indiretta, la clausola di salvezza contenuta nell’art. 195, comma 3, c.p.p., secondo la quale non possono essere utilizzate le dichiarazioni relative a fatti appresi da altre persone che non siano state a loro volta sottoposte ad esame, salvo il caso che detto esame risulti impossibile a causa della loro morte, irreperibilità o infermità, deve essere interpretata in termini tassativi, con esclusione della possibilità di estenderla a casi analoghi[63] siccome più conforme al dettato costituzionale e, come vedremo successivamente[64], sopratutto a quello convenzionale comunitario.

In effetti, limitare i casi di ingresso nel processo di prove assunte sine contraddittorio attraverso una stretta interpretazione delle norme derogatorie, è perfettamente consono a quell’orientamento giurisprudenziale costituzionale il quale, preso atto che l’art. 111 della Costituzione ha “espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti[65], ha evidenziato l’importanza degli istituti che “mirino a preservare la fase del dibattimento – nella quale assumono valore paradigmatico i principi della oralità e del contraddittorio – da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari[66].

Da ciò deriva che una rigorosa interpretazione di questa disposizione procedurale impone un ricorso limitato alla chiamata de relato come dato di riscontro ogni qualvolta non ricorrano i casi di impossibilità tipizzati da questa norma (morte, infermità, irreperibilità); del resto, gli articoli 512 e 513 c.p.p. nell’ammettere rispettivamente la lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare e la lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall’ imputato nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare nei soli casi di assoluta impossibilità per fatti imprevedibili, esplicano un contenuto prescrittivo perfettamente eguale, sotto un versante teleologico, a quanto statuito dall’art. 195 c.p.p. .

Ebbene, per tali norme procedurali, è stato sostenuto dal giudice delle leggi che l’interpretazione estensiva dell’art. 512 c.p.p.non è più compatibile con il nuovo quadro normativo delineato dall’entrata in vigore delle modifiche all’art. 111 cost.[67] ad ulteriore riprova di come non sia possibile una divaricazione ermeneutica di istituti procedurali ispirati dai medesimi principi fondamentali.

Sul punto, nella pronuncia in esame, è tuttavia asserito che tale differenza non rileva dato che la disciplina prevista dall’art. 512 c.p.p.è riferibile alla persona (testimone o parte) alla quale si contesta di avere reso una differente dichiarazione in un momento anteriore al dibattimento ma sempre nell’ambito procedimentale (indagini preliminari o udienza preliminare), mentre l’art. 195, comma 3, cod. proc. pen. prende in considerazione l’impossibilità di esaminare in dibattimento la persona che ha reso confidenze extraprocessuali sul fatto sub iudice alla persona che ne riferisce de relato[68].

Tra l’altro, al di là di questo pregevole distinguo processuale, non può non evidenziarsi, a modesto parere di chi scrive, che un’interpretazione estensiva dell’art. 195 c.p.p., specie se rapportata alla previsione normativa prevista dall’art. 192, co. III, c.p.p., come suesposto, potrebbe essere oggetto di censura costituzionale.

Innanzitutto, perché, nella sentenza n. 440 del 2000, la Consulta ha statuito che il “principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione “Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”, ed è richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell’imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo art. 111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona accusata “la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico”

Del resto, ancor prima della riforma dell’art. 111 Cost., la Corte Costituzionale aveva evidenziato come fosse “manifestazione irrinunciabile del diritto di difesa che all’imputato sia assicurata la possibilità, salvo che egli stesso vi abbia rinunciato, di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni che lo riguardano, in conformità al metodo di formazione dialettica della prova davanti al giudice chiamato a decidere[69].

Viceversa, per quanto attiene quel passo motivazionale secondo cui “il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità de auditu ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata norma”, una volta escluso “che i riscontri debbano essere necessariamente di natura diversa rispetto alla categoria probatoria considerata (dichiarazioni de auditu rese dal coimputato o da imputato in procedimento connesso o collegato)[70], milita, a conferma di questo assunto decisorio, quell’indirizzo nomofilattico secondo il quale non “rientra nella disciplina dell’art. 195 c.p.p. la dichiarazione “de relato” dei collaboranti che hanno riferito fatti appresi dal coimputato (nella specie giudicato separatamente), in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione[71].

Difatti, è stato sostenuto che, alle “ragioni di natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilità a persone, aventi la qualità di testimone della locuzione “chiamate a deporre”, di cui al comma 1, della norma in esame) si sommano quelle di natura sistematico – interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l’obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con l’imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame in forza dell’art. 494 c.p.p., “ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni, che ritiene opportune”, ed in tal modo interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le medesime[72]; principio, questo, ritenuto configurabile “anche successivamente alla modifica dell’art. 111 Cost., e all’introduzione delle norme sul giusto processo, in quanto in tal caso la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni, che possono pregiudicare la sua posizione; con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all’esame dibattimentale[73].

Fermo restando quanto sin qui esposto, la Cassazione, avvertendo tuttavia il pericolo “che la tecnica della c.d. mutual corroboration può portare in sé il rischio che l’armonia tra le dichiarazioni dei diversi propalanti possa nascondere una trama di mendacio concordato e finalizzato a incolpare una persona estranea ai fatti[74], ha quindi ritenuto necessario enucleare dei precisi parametri ermeneutici attraverso i quali circoscrivere il rilievo probatorio da attribuire alle dichiarazioni propalatorie.

In sostanza, come esposto nella parte iniziale di questo scritto[75], la Suprema Corte ha imposto al giudice di merito:

–        in primo luogo, di “sottoporre, innanzi tutto, la dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro di altra di analogo tenore allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che vale per quest’ultima[76];

–        in secondo luogo, di “procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da:

a) convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;

b) indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti inquinanti;

c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d’accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;

d) autonomia “genetica”, vale a dire derivazione non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice[77].

–        in terzo luogo, di appurare l’ “impossibilità oggettiva di esaminare la fonte originaria, perché deceduta o perché riveste la qualità soggettiva di imputato” previo contraddittorio avente ad oggetto “il dibattito sull’esistenza in concreto del requisito dell’impossibilità oggettiva e la valutazione sull’attendibilità delle propalazioni de relato, considerate nel loro duplice aspetto di prova rappresentativa e di prova critica[78].

Tali criteri direttivi, da un lato, implicano l’applicazione dell’art. 192, co. III, c.p.p. ad ipotesi di questo tipo solo ove venga appurata la morte del teste diretto (o se la dichiarazione venga resa dall’imputato), dall’altro lato, ove ricorrano tali situazioni, limitano l’operatività di siffatta norma giuridica ai soli casi tipizzati e circoscritti nei termini suesposti essendo richiesta “una estrema cautela nella valorizzazione dell’apporto probatorio fornito, nonché il massimo scrupolo nella valutazione della “tenuta” del rac-conto, nei suoi singoli passaggi e nel complesso[79] non dovendosi sottovalutare “i rischi di inquinamento derivanti da una pluralità di possibili condizionamenti[80].

Per di più, il fatto che l’impossibilità riscontrata dalle Sezioni Unite, sia solo quella per morte e non per quelli di irreperibilità e infermità così come previsti dall’art. 195, co. III, c.p.p., dovrebbe deporre per un applicazione di questo strumento ermeneutico a circostanze veramente eccezionali ancor più stringenti di quelli previsti da quest’ultima previsione normativa[81].

Da ciò consegue che, laddove non ricorrano le condizioni enucleate in questo arresto giurisprudenziale, si devono rinvenire altri elementi confermativi ricavabili, ad esempio, attraverso il ricorso:

–        ai “dati desumibili dai tabulati del traffico telefonico delle utenze degli imputati[82];

–        “alle prove indiziarie o alle prove documentali[83];

–        in materia di omicidio, agli “accertamenti balistici[84] ovvero agli “accertamenti medico legali[85];

–        in materia di stupefacenti, alle intercettazioni telefoniche da cui inferire un’attività di spaccio[86].

Ciò nonostante, se tale spettro argomentativo sembra essere conforme all’art. 111 Cost., la stessa attestazione non si può formulare per quanto attiene il diritto comunitario.

Sul punto, la Corte, in tale pronuncia, ha osservato come non contrasti “con i principi convenzionali sui diritti umani una pronuncia di condanna che si fondi su più chiamate de auditu che, pur non asseverate, per oggettiva impossibilità, dalle fonti dirette, sono entrate nel circuito del contraddittorio e si riscontrano reciprocamente secondo le rigorose modalità di valutazione più sopra diffusamente precisate[87] visto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza, “15/12/2011, Al Khawaja c. Regno Unito, pur esaminando casi che non riguardano, per vero, l’istituto della testimonianza indiretta ex art. 195 cod. proc. pen. o quello della chiamata in reità de relato, bensì quelli dell’eventuale utilizzabilità in dibattimento, ai fini della decisione, di dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari al di fuori di ogni contraddittorio[88] ha ammesso “in via eccezionale, deroghe al principio del contraddittorio: nel caso esaminato, assenza in dibattimento della teste diretta d’accusa, perché deceduta[89] e ha aggiunto al contempo che “non sussiste tuttavia violazione della norma convenzionale, ove venga comunque assicurata, attraverso solide garanzie procedurali”“idonee a controbilanciare la prova “sola e determinante”, attraverso la forza probante di altre prove, che quanto più sono significative, tanto meno la prima potrà essere ritenuta “determinante””.

A fronte di tale valutazione giuridica, non può però non sottacersi che, con le “sentenze Trymbach c. Ucraina del 12 gennaio 2012 (82) e Nechto c. Russia del 24 gennaio 2012 (83), la Corte di Strasburgo è ritornata al proprio consolidato orientamento, ribadendo che il diritto di difesa è ristretto in modo incompatibile con le garanzie previste dall’art. 6 CEDU, qualora una condanna si basi esclusivamente o in maniera decisiva su dichiarazioni rese da una persona che l’accusato non abbia avuto l’opportunità di esaminare in nessuno stato del procedimento[90].

D’altronde, in altre decisioni, seppur non molto recenti, è stato evidenziato che la “condanna dell’imputato non può essere fondata, esclusivamente o in modo determinante, sulle dichiarazioni rese, durante le indagini preliminari, da soggetti successivamente divenuti irreperibili, e quindi acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p., anche se ad esse si aggiungono le dichiarazioni “de relato” di un agente di polizia esaminato nel dibattimento[91] dato che “nell’ipotesi di testimonianza de relato, le garanzie previste dall’art. 6 della Convenzione – ed in particolare il right of confrontation ed il diritto alla convocazione dei testimoni a discarico – devono trovare applicazione anche con riferimento alla fonte primaria, qualora le sue dichiarazioni siano suscettibili di fondare in modo sostanziale un giudizio di condanna[92].

Secondo la giurisprudenza comunitaria, invero, i diritti di difesa, così come riconosciuti dall’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, “impongono di accordare all’imputato un’occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l’autore, al momento della deposizione o successivamente[93].

Tra l’altro, a conferma del fatto che mere dichiarazioni de relato non possono compensare tale gap probatorio, si registra quell’orientamento ermeneutico comunitario[94] secondo il quale, se il prevenuto non è stato messo nelle condizioni d’interrogare la fonte diretta, la deposizione indiretta non può costituire il fondamento esclusivo o determinante della condanna[95] nemmeno insieme ad altre dichiarazioni con le medesime caratteristiche[96].

Si potrebbe pertanto, alla luce delle considerazioni espresse dalla giurisprudenza comunitaria nei termini suesposti[97], sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, co. III, c.p.p., cosi come interpretato in questo arresto giurisprudenziale per violazione dell’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU nella misura in cui le chiamate de relato siano state la “base ««esclusiva» o ««determinante» di una condanna[98] atteso che, come è risaputo, la Corte Costituzionale, partendo dal presupposto secondo cui, da un lato, “le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea[99], dall’altro lato, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata[100], è pervenuta alla conclusione secondo la quale il controllo di legittimità costituzionale, in casi di questo tipo, può essere esercitato invocando, come norma giuridica assunta come violata, “l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto parametro rispetto al quale valutare la compatibilità della norma censurata con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, così come interpretato dalla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo[101]; inoltre, si potrebbe altresì indicare, come parametro di riferimento costituzionale, l’art. 111, comma III, Cost. dato che detta norma giuridica “recepisce quasi letteralmente il disposto dell’art. 6 par. 3 lett. d) Conv. eur.[102].

Pertanto, pur a fronte di questo arresto giurisprudenziale, ad umile indicazione dello scrivente, merita tutt’ora “condivisione l’indirizzo il quale nega esplicitamente che una chiamata in correità de relato possa essere riscontrata da un’altra chiamata di correo anch’essa indiretta, sulla premessa che «la ricerca di riscontri, a conferma delle dichiarazioni caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente rigorosa»[103] siccome più consono al dettato costituzionale e, soprattutto, a quello convenzionale comunitario fermo restando che può trovare adesione il criterio ermeneutico elaborato in questa decisione nella misura in cui la chiamata de relato, riscontrata da altra chiamata de relato, non sia stata stimata determinante dal giudicante per acclarare la colpevolezza dell’imputato.

 



[1]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 42.

[2]Ibidem, pag. 42.

[3]Ibidem, pag. 42.

[4]Ibidem, pag. 42.

[5]Ibidem, pag. 42.

[6]Ibidem, pag. 42.

[7]Ibidem, pag. 25.

[8]Ibidem, pag. 25.

[9]Ibidem, pag. 25.

[10]Ibidem, pag. 25.

[11]Cass. pen., sez. VI, 20/12/11, n. 16939.

[12]Ibidem.

[13]Ibidem.

[14]Ibidem.

[15]V. GREVI, Le “dichiarazioni rese dal coimputato” nel nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 1179.

[16]T. DELL’ANNA, La necessaria riforma dell’art. 192 c.p.p., in Dir. pen. proc., 2005, p. 763. Per un’opinione diversa, propensa ad ammettere un riscontro incrociato purché le due chiamate in correità siano formate in contraddittorio, cfr. F. CASSIBBA, Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell’art. 111, comma 4, Cost., in Riv. it. dir. proc pen., 2002, p. 729.

[17]Cass. pen., sez. III, 10/12/09, n. 3255.

[18]Cass. pen., sez. VI, 29/01/08, n. 20663.

[19]Cass. pen., sez. IV, 10/12/04, n. 5821.

[20]Cass. pen., sez. V, 8/10/99, n. 14272.

[21]Cass. pen., sez. I, 4/04/12, n. 33398.

[22]Cass. pen., sez. I, 13/06/01, n. 29679.

[23]Cass. pen., sez. II, 4/03/08, n. 13473.

[24]In tale senso Cass. pen., sez. I, 23/06/10, n. 31695.

[25]Cass. pen., sez. I, 6/05/10, n. 23242.

[26]Cass. pen., sez. I, 19/12/08, n. 38321.

[27]Ordinanza di rimessione n. 21264/12, pag. 24.

[28]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 26.

[29]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 27.

[30]Cass. pen., sez. II, 19/04/90, Fonti:  Riv. pen. 1991, 496.,  Cass. pen. 1992, 1572 (s.m.).

[31]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 27.

[32]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 35.

[33]Cass. pen., sez. I, 20/10/06, n. 1263. In senso conforme, Cass. pen., sez. III, 10/12/09, n. 3255 secondo cui il Giudice “deve effettuare la valutazione del contenuto della prova, in relazione alla quale incontra un limite al principio del libero convincimento per il contenuto dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che, introducendo un criterio precostituito, lo vincola alla ricerca di “altri elementi” che confermino l’attendibilità dello accusatore”.

[34]Cass. pen., sez. I, 1/0/99, n. 9723.

[35]Ibidem.

[36]Ibidem.

[37]Ibidem.

[38]Cass. pen., sez. VI, 17/11/92, fonti: Mass. pen. cass. 1993, fasc. 8, 13.

[39]Ibidem.

[40]Ibidem.

[41]Cass. pen., sez. VI, 30/03/92, fonti: Cass. pen. 1994, 124 (s.m.).

[42]Cass. pen., sez. I, 26/10/99, n. 14582.

[43]Cass. pen., sez. I, 30/01/92, fonti: Cass. pen. 1993, 2585 (nota di: FERRARI).

[44]In tal senso Andrea Cabiale che, nell’opera “La “chiamata de relato” può avere come unico riscontro altre chiamate di analogo tenore: le Sezioni unite e l’esaltazione del libero convincimento, una excusatio (in parte) non petita.-Nota a Cass., Sez. un., 29 novembre 2012 (dep. 14 maggio 2013), n. 20804, Pres. Lupo, Rel. Vecchio, Ric. Aquilina e a.-commento, ” edita su www.dirittopenalecontemporaneo.it, ha rilevato, per un verso, che “quella consacrazione della libertà di valutazione, di cui le Sezioni unite andavano in cerca, poteva più semplicemente essere ricavata dall’ampia formulazione dell’art. 192, comma 3, c.p.p.”, per altro verso, che “la Corte avrebbe potuto porre in maggior rilievo il «principio della libertà dei riscontri» e trarre, da questa disposizione, riflessioni circoscritte al solo quesito sottopostole” avendo scelto all’opposto “di affrontare la questione in un’ottica di sistema, attraverso un’assolutizzazione del libero convincimento, che – riferita all’intera disciplina probatoria – appare quanto meno opinabile”.

[45]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 35.

[46]Ibidem, pag. 35.

[47]E’ stato compiuto invero in questa decisione il seguente excursus normativo:  l’ art. 210 cod. proc. pen. detta “un’apposita regolamentazione per l’esame dibattimentale della persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen,; mezzo di prova – questo – che normalmente introduce la chiamata in correità o in reità, diretta o indiretta che sia.
La richiamata norma, dopo le previsioni circa la citazione, le modalità attraverso le quali deve procedersi all’esame, i diritti dell’esaminando (con particolare riferimento alla facoltà di non rispondere), stabilisce, al comma 5, che si applicano le disposizioni dettate dall’art. 195 cod. proc. pen. per la testimonianza indiretta, il che chiarisce, in maniera inequivoca, l’intenzione del legislatore del 1988 di comprendere tra i mezzi di prova indicati nel Libro III, Titolo II, Capo II del codice di rito anche la chiamata in correità o in reità de auditu effettuata da imputato in procedimento connesso, tanto da imporre le medesime cautele e limitazioni previste per la testimonianza indiretta.
L’ambito di operatività dell’istituto disciplinato dall’art. 210 cod. proc. pen., a seguito della riforma introdotta dalla legge Io marzo 2001, n. 63, si è ovviamente ridotto rispetto a quello definito nell’originaria versione della medesima disposizione, il cui comma 1 risulta oggi circoscritto alle «persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. a)», le quali non possono assumere, ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., l’ufficio di testimone.
L’istituto in esame si applica anche, secondo quanto prevede il comma 6 dell’art. 210 cod. proc. pen., alle «persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), o di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b)», soltanto se le medesime «non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato».
Con l’entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, altro mezzo di prova attraverso cui vengono introdotte nel processo le chiamate de relato è la testimonianza assistita, prevista dall’art. 197-bis cod. proc. pen.
Tale norma, pur non richiamando, a differenza dell’art. 210 cod. proc. pen., l’art. 195 cod. proc. pen., non rende inapplicabile quest’ultima disposizione, il cui espresso richiamo sarebbe stato pleonastico, considerato che il teste assistito è un vero e proprio testimone e quindi soggiace, sia pure con un peculiare regime di assunzione e valutazione dei relativi dieta, alle regole dettate per la testimonianza indiretta.
La chiamata de relato, infine, può essere fatta anche dall’imputato nel medesimo processo nel corso del suo esame, ipotesi questa implicitamente disciplinata dall’art. 209 cod. proc. pen., dettante le regole per l’esame delle parti e che, però, per espressa indicazione, esclude l’applicabilità delle regole della testimonianza indiretta, previsione questa giustificata, nella Relazione al Progetto preliminare del codice, dall’esigenza, data la peculiare posizione dell’imputato, di «acquisire tutto quanto sia venuto a sua conoscenza anche per via indiretta» (p. 64)
” (Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pagg. 31 32).

[48]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 33.

[49]Ibidem, pag. 33.

[50]Ibidem, pag. 33.

[51]Ibidem, pag. 33.

[52]Ibidem, pag. 33.

[53]Ibidem, pagg. 33 34.

[54]Ibidem, pag. 34.

[55]Ibidem, pag. 34.

[56]Ibidem, pag. 34.

[57]Ibidem, pag. 34.

[58]Ibidem, pag. 34.

[59]E, segnatamente, quello espresso nelle seguenti decisioni:  sentt. Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 4, n. 37434 del 12/06/2003, Postiglione, Rv. 226036.

[60]Art. 111, co. II, Cost. .

[61]Cass. pen., sez. III, 11/06/09, n. 30964.

[62]Ibidem.

[63]Cass. pen., sez. III, 7/06/02, n. 1360.

[64]Cfr, infra, pagg. 17 e ss. .

[65]Corte Cost., sent. n. 36 del 2002.

[66]Ibidem.

[67]Corte Cost., 25/10/00, n. 440.

[68]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 41.

[69]Corte Cost., sent. n. 361 del 1998.

[70]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 38.

[71]Cass. pen., sez. V, 25/05/11, n. 32834.

[72]Cass. pen., sez. VI, 3/12/09, n. 49517.

[73]Ibidem.

[74]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 39.

[75]Cfr., supra, pag. 1.

[76]Ibidem, pag. 39.

[77]Ibidem, pag. 39.

[78]Ibidem, pag. 39.

[79]Ettore Squillaci, “Dichiarazioni accusatorie de relato e riscontri di natura “logica””, Archivio di diritto penale 2013, n. 1.

[80]Ibidem.

[81]Con tale conclusione ermeneutica si è venuta a determinare, ad umile avviso di chi scrive, una inversione di rotta rispetto a quella parte della sentenza in oggetto ove è stata enunciata viceversa la possibilità di interpretare estensivamente siffatta regola procedurale (cfr., supra, pagg. 10 e 11 in cui si richiama la pag. 34 della sentenza in commento).

[82]Cass. pen., sez. VI, 3/10/12, n. 43526.

[83]Cass. pen., sez. VI, 29/01/08, n. 20663.

[84]Cass. pen., sez. I, 4/04/12, n. 33398.

[85]Ibidem.

[86]Cass. pen., sez. I, 20/10/06, n. 1263.

[87]Cass. pen., Sez. Un., ud. 28/11/12, dep. 14/05/13, n. 20804, pag. 41.

[88]Ibidem, pag. 41.

[89]Ibidem, pag. 41.

[90]Roberta Casiraghi, “TESTIMONI ASSENTI: LA GRANDE CAMERA RIDEFINISCE LA REGOLA DELLA “PROVA UNICA O DETERMINANTE”, Cass. pen. 2012, 9, 3115.

[91]Corte EDU, sez. I, 19/10/06, n. 62094.

[92]Sul tema, v. BALSAMO – LO PIPARO, La prova “per sentito dire”. La testimonianza indiretta tra teoria e prassi applicativa, Giuffrè, 2004, p. 19 ss. .

[93]Corte EDU, 20/11/89, n. 166.

[94]Puntualmente richiamato dalla dottrina; sul punto Francesco Zacchè, “Testimonianza indiretta e contraddittorio”; Riv. It. dir. e proc. pen. 2011, 01, 134.

[95]Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 dicembre 2001, P.S. c. Germania.

[96]Corte eur. dir. uomo, sent. 19 dicembre 1990, Delta c. Francia, in Riv. inter. dir. uomo, 1991, p. 241. Cfr., inoltre, C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia, § 41 ss. .

[97]Cfr supra pag. 18 e ss. .

[98]Simone Lonati, “Una proposta de iure condendo per adeguare il nostro sistema ai principi della Convenzione europea in tema di formazione della prova orale”, Riv. It. dir. e proc. pen. 2012, 03, 1016.

[99]Corte Cost., sent. n. 348 del 2007.

[100]Ibidem.

[101]Corte Cost., sent. n. 349 del 2007.

[102]Simone Lonati, “Una proposta de iure condendo per adeguare il nostro sistema ai principi della Convenzione europea in tema di formazione della prova orale”, Riv. It. dir. e proc. pen. 2012, 03, 1016.

[103]R. Casiraghi, “LA CHIAMATA DI CORREO: RIFLESSIONI IN MERITO ALLA MUTUAL CORROBORATION”, pubblicato su www.dirittopenalecontemporaneo.it. .

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