unioni-civili-1A cura dell’avv. Filomena Agnese Chionna

L’ingresso della legge 76/2016, è diretta a disciplinare la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

In primo luogo, viene istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2  e 3 della Costituzione e  reca  la  disciplina  delle convivenze di fatto.

In tal modo, si arriva a riconoscere le unioni civili e le convivenze quali istituti meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, alla stregua di formazioni sociali.

In secondo luogo, tale legge, va a delineare i presupposti applicativi, andando a specificare che deve trattarsi:

-di due persone maggiorenni dello stesso sesso

-che il riconoscimento deve avvenire mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Si disciplinano, inoltre, le modalità attraverso le quali si perviene a tale registrazione affidando all’ufficiale di provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile.

Ulteriore profilo di attenzione da parte del legislatore è posto circa la sussistenza di cause impeditive.

In particolare vengono elencate una serie di cause ostative, quali:

-la sussistenza di un vincolo matrimoniale

-la sussistenza di un’unione civile

-l’interdizione di una delle parti per infermità di mente

-la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile;

-la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;

-se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero giudizio pendente è sospesa sino a quando non è pronunziata  sentenza  di proscioglimento.

Tale legge, inoltre si occupa di delineare l’ipotesi di nullità nel caso di sussistenza di una delle cause impeditive, invero si da atto delle modalità e dei presupposti mediante i quali è possibile impugnare tale provvedimento.

Il fulcro della disciplina ruota attorno ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti.

In particolare, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.  Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

Ulteriori aspetti oggetto di puntuale disciplina attengono:

– la condotta in grave pregiudizio all’integrità’ fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte, potendo il giudice, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del codice civile.

-nella scelta dell’amministratore di sostegno il   giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile

-La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

-In caso di morte del prestatore di lavoro, viene disciplinata l’indennità’.

 Al solo fine di assicurare l’effettività’ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell’unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso.

L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di   sesso determina lo scioglimento dell’unione civile.

Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di  non cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l’automatica  instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

In ultimo si manda al legislatore di adottare le opportune al fine di rendere operativa la disciplina ed adeguare ad essa le norme vigneti.

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