Commento a Cassazione Civile Sezioni Unite  22/07/2015 n° 15350

Dott.ssa Caterina Burrini

Torna nella giurisprudenza della Suprema Corte il risarcimento del danno da perdita della vita conseguente ad un fatto illecito.

Dopo che con la sentenza Cass Sez III del 23/01/2014 n°1361 [1] i giudici della Suprema Corte affermano la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico, le S.S.U.U., con la sentenza della Cassazione del  22 luglio 2015 n° 15350[2] affermano il principio secondo cui non è risarcibile iure hereditatis il danno da perdita della vita, se essa è immediata o avviene entro un brevissimo lasso di tempo dalle lesioni causate da fatto illecito.

Nello specifico il fatto sottoposto all’attenzione delle corti piemontesi , Tribunale di Cuneo e Corte d’Appello di Torino, riguardava un sinistro dovuto ad una collisione tra due vetture dovute ad una mancata precedenza per immettersi a sinistra in una stradina privata.

In primo grado il Tribunale di Cuneo riconosceva la corresponsabilità delle parti, ma negava l’ipotesi risarcitoria da parte degli eredi del soggetto tamponato poiché il Tribunale di Cuneo lo riteneva insussistente; in Appello la Corte ha Nello Nello specifico ridimensionato le quote della colpa delle parti, ma ha confermato integralmente la negazione del danno come iure hereditate.

Viene proposto ricorso in Cassazione, ma la sezione III riscontra un contrasto  giurisprudenziale sul punto se i congiunti della vittima deceduta in un sinistro possono essere risarciti o no a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale come eredi oppure no.

Con la sentenza in commento le SS.UU.  ritengono la non risarcibilità iure hereditatis del danno dal perdita del bene vita, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.

 Al contrario, ribadiscono la risarcibilità del danno da lesione del bene vita in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causa dell’obbligazione risarcitoria agli eredi, qualora la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo (sebbene parte della giurisprudenza si riferisca ad un danno biologico terminale, mentre altra ad un danno catastrofale).

L’orientamento negazionista nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni è risalente in giurisprudenza (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475)[3], costantemente affermato  (le c.d. Sentenze gemelle di San Martino) [4] e  ribadito dalla giurisprudenza costituzionale[5] (Corte Cost. n. 372 del 1994).

Plurime le ragioni a sostegno di questa impostazione, sposata dai giudici nella sentenza in esame.

1.Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 1227,  2043 e 2056 c.c., criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto il concorso di responsabilità del resistente, invece che quella esclusiva del ricorrente, sulla base di una motivazione relativa al superamento della velocità massima da parte del resistente.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che, violando l’articolo 154 C.d.S., la corte territoriale non abbia dato adeguato rilievo alla condotta dello stesso,  che aveva omesso di accertarsi che la manovra di svolta a sinistra potesse essere effettuata senza creare intralcio o pericolo.

  1. Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., censurano la sentenza impugnata per avere negato il risarcimento del danno patrimoniale lamentato dai genitori nonostante che fosse stata acquisita la prova della convivenza del figlio con i genitori e il suo contributo mensile di lire 1.500.000 che avrebbe potuto continuare, in considerazione dell’età della vittima (31 anni) e dei genitori stessi, per almeno un quinquennio.

4.Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e articoli 2727 e 2720 c.c.) i ricorrenti lamentano che invece di porre a fondamento della decisione le prove raccolte il giudice del merito si sia basato sulla mera presunzione che i versamenti mensili avessero la funzione di far fronte alle proprie spese di vitto e alloggio.

  1. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 32 Cost., e articolo 2043 c.c.

 Criticano la sentenza impugnata per aver escluso il risarcimento, richiesto iure hereditatis, del danno biologico per la morte del congiunto seguita immediatamente dopo la lesione subita a causa dello scontro, non ritenendo condivisibile la netta distinzione fra il bene della salute e il bene della vita, tutelati, l’uno dall’articolo 32, e l’altro dall’articolo 2 Cost., e quindi compresi nella tutela risarcitoria atipica apprestata dall’articolo 2043 c.c.

Si allontanano quindi dal tema che formerà oggetto della presente decisione le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni.[6](sentenza delle sezioni unite del 22 dicembre 1925)
L’unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento[7] (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come “danno biologico terminale” (Cass. n. 11169 del 1994[8], n. 12299 del 1995[9], n. 4991 del 1996[10], n. 7632 del 2003[11].) – liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n.°12408 del 2011)[12] ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno – e,da altro orientamento, è classificato come danno “catastrofale” (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni).

Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 3357 del 2010,[13] ) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 26972 del 2008[14])

5.2 Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento dei danno iure hereditatis.

Tale orientamento risalente[15] (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925, n. 3475) ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n° 372 del 1994 [16] e, come rilevato, anche nella più recente sentenza delle sezioni unite[17] n° 26972 del 2008 (che ne ha tratto la conseguenza dell’impossibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. n° 6754 del 2011[18],
Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass.  n° 12253 del 2007)[19].

La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994[20].).

Nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva  dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996[21]).

È questo l’argomento che la dottrina definisce “epicureo”, in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla felicità a Meneceo (“Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perchè quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi.

La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci”) e che compare nella già indicata sentenza delle sezioni unite n. 3475 del 1925[22] ed è condiviso dalla sentenza della Corte costituzionale[23] n. 372 del 1994, – che ha escluso la contrarietà a Costituzione dell’interpretazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. secondo cui non sono risarcibili iure hereditatis i danni derivanti dalla violazione del diritto alla vita, potendo giustificarsi, sulla base del sistema della responsabilità civile, solo le perdite derivanti dalla violazione del diritto alla salute che si verificano a causa delle lesioni, nel periodo intercorrente tra le stesse e la morte – e dalla costante giurisprudenza successiva di questa Corte.
5.3. La negazione di un credito risarcitorio della vittima, trasmissibile agli eredi, per la perdita della vita, seguita immediatamente o a brevissima distanza di tempo dalle lesioni subite, è stata ritenuta contrastante con la coscienza sociale alla quale rimorderebbe che la lesione del diritto primario alla vita fosse priva di conseguenze sul piano civilistico (Cass n° 1361 del 2014)[24] , anche perché, secondo un’autorevole dottrina, se la vita è oggetto di un diritto che appartiene al suo titolare, nel momento in cui viene distrutta, viene in considerazione solo come bene meritevole di tutela nell’interesse della collettività.
5.4. Ulteriore rilievo, frequente in dottrina, è che sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita, con ciò contraddicendo sia il principio della necessaria integralità del risarcimento che la funzione deterrente che dovrebbe essere riconosciuta al sistema della responsabilità civile e che dovrebbe portare a introdurre anche nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi.
L’argomento (“è più conveniente uccidere che ferire”) è in realtà solo suggestivo, perché non corrisponde al vero che, ferma la rilevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall’applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell’illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l’autore dell’illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore.
Peraltro è noto che secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost.[25] n°132 del 1985,) il principio dell’integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l’esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l’esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.
Del pari non appare imposta da alcuna norma o principio costituzionale un obbligo del legislatore di prevedere che la tutela penale sia necessariamente accompagnata da forme di risarcimento che prevedano la riparazione per equivalente di ogni perdita derivante da reato anche quando manchi un soggetto al quale la perdita sia riferibile.
Da quanto già rilevato, inoltre, la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l’obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza e l’affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria .
5.5. Pur non contestando il principio pacificamente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (in adesione a un’autorevole dottrina e in conformità con quanto affermato da Corte Cost n° 372 del 1994 [26]) secondo il quale i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell’evento lesivo, in sè considerato, si è affermato con la sentenza n. 1361 del 2014[27] che il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell’evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione a tale principio della risarcibilità dei soli “danni conseguenza”.
I motivi non sono fondati.

Premesso che la corte territoriale ha motivato, condividendo quanto operato dal tribunale,la liquidazione unitaria del danno, avendo considerato, al momento della

relativa quantificazione, tanto quello di tipo relazionale quanto la sofferenza soggettiva rappresentata dal danno morale e che deve anche osservarsi che, come affermato da queste Sezioni Unite con le sentenze 11 novembre 2008 n° 26972,26973,26974,26975[28] non sono configurabili all’interno della categoria generale del danno non patrimoniale.

In conclusione, in questa sentenza viene collocata la figura del cosi detto danno tanatologico,la quale è volta a risarcire il pregiudizio che incide direttamente sul bene vitae che si verifica nei casi di morte immediata, o comunque in quei casi in cui la morte avvenga in un lasso di tempo ridotto rispetto all’evento lesivo.

Pertanto, occorre precisare che, come peraltro hanno affermato le Sezioni Unite nella sentenza in commento, esulano dalla presente indagine le questioni in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua, dopo un apprezzabile lasso di tempo, alle lesioni.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto la Suprema Corte è ormai concorde nel riconoscere il diritto al risarcimento dei danni, che si verificano nel periodo compreso tra le lesioni e la morte conseguente alle lesioni stesse, jure ereditatis.

Sul punto, si sono formati, infatti, due orientamenti contrapposti.

Parte della giurisprudenza ha risposto in maniera negativa a tale quesito poiché, qualora il danneggiato muoia prima che il diritto al risarcimento del danno entri a far parte della propria sfera giuridica, non può trasmettere tale diritto jure hereditatis.

Più precisamente, occorre tener presente il principio di diritto ai sensi del quale una volta che un soggetto muore non si può dar luogo ad un accrescimento della sua sfera giuridica, anzi, se il titolare di questa muore, con esso si estingue anche la sfera giuridica.

Tale orientamento, che fa proprio il principio “dove c’è la morte non può esserci la vita”, per negare la risarcibilità a qualsiasi titolo del danno biologico da fine vita, è stato definito dalla dottrina come “epicureo”.

Secondo l’opposto, e minoritario, orientamento (Cass Civ n° 1361/2014),[29]  tale ricostruzione sarebbe irragionevole alla luce del fatto che è contro ogni principio di ragionevolezza negare tutela risarcitoria alla fine della vita.

A dirimere tale contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Nel proprio iter argomentativo le Sezioni Unite hanno chiarito, in primo luogo ed in risposta all’orientamento che sostiene la sussistenza del danno biologico, come il

 danno da morte non sia lesivo del bene giuridico “salute”, ex art 42 Cost., ma il diverso bene “vita”, ex art. 2 Cost.

Le Sezioni Unite quindi, con la sentenza n. 15350/2015[30] , hanno sancito il principio di diritto in base al quale, nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.

                                                           BIBLIOGRAFIA

    Cass. 23 /01/ 2014, n°1361, in Foro it., 2014,720, con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte; di R. CASO, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile; di C. MEDICI, Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale; in Danno resp., 2014, 363, con note di G. PONZANELLI-R. FOFFA-R. PARDOLESI-R. SIMONE.

    Cass civ Sez. Un. 22/07/2015 n°15350 in Foro.it, 2015,I, 2682, con note di A.PALMIERI-R.PARDOLESI, Danno da morte: l’arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto; in Giur.it 2015, 2063 ss con nota di P.VALORE, Le Sezioni unite confermano l’irrisarcibilità agli eredi del c.d danno “tanatologico”; In Danno e resp 2015,889 e ss, con note di V.CARBONE,Valori personali ed economici della vita umana ; in Nuova Giur Comm, 2015,I, 1008 con commenti di L.D’ACUNTO, Le sezioni unite riaffermano l’irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita. 

    PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016pag 117 , pag 137 e pag 31e segg;

     Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475, in Foro it., 1926, I, 328. Cass., sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, sono commentate in Giur.it, 2008, 12,  2650 e ss, Epicedio del danno esistenziale. La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale. Un’autentica estensione di tutela che cancella solo i diritti immaginari

    Corte Cost. 27 ottobre 1994, n°372, in Foro it., 1994, I, 3297, con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte. Nello stesso senso si sono successivamente pronunciate, fra le tante, Cass. 11 ottobre 2012, n. 17320, in La resp. civ., 2012, 832; Cass. 24 marzo 2011, n. 6754, in Corr. giur., 2011, 1091; Cass. 27 maggio 2009, n. 12326, in Dir. prat. lav., 2010, 567; Cass. 13 gennaio 2009, n. 458, in La resp. Civ., 2010, 11

   Cass. n °11169 del 1994 , in dir e giur comm n°1/2016pg 26;LUCREZIA  FIANDACA, i danno non patrimoniale: percorsi giurisprudenziali, pg 318, Giuffrè editore, 2009

   Cass n° 12299 del 1995 in il Foro.it, 1996, I, 3108 con nota di Caso ; FRANCESCA TAPPETTI, Come dimostrare il danno psichico, Santarcangelo di Romagna, editore Maggioli, 2014, pg 66 e segg

    Cass n° 4991 del 1996 in Il danno alla persona del lavoratore: atti del convegno nazionale, Napoli, 31 marzo-1. Aprile 2006, Giuffrè editore, 2007, pg 368

    ROSSETTI. M . Danno biologico e morte della vittima. La Cassazione prova  a mettere ordine nella materia, in dir e giust, fasc 23, 2003, p 72, nota a cass civ sez III, 16/05/2003 n° 763

     GINO M.D. AMORE, NICOLO’ CALCAGNO PIER GIUSEPPE MONATERI , il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati della condotta, Torino , Giappichelli editore, pag 78 e segg

   La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale. Un’autentica estensione di tutela che cancella solo “diritti immaginari”

     Cass.  n° 12253 del 2007 MARCO RODOLFI, il danno alla persona dopo la Cass. ss. uu. n. 15350/2015 a cura di FILIPPO MARTINI, pg 66, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna

    

   

                                                           

[1]Il riferimento è alla lunga ed elaborata pronuncia di Cass. 23 /01/ 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, 720, con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte; di R. CASO, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile; di C. MEDICI, Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale; in Danno resp., 2014, 363, con note di G. PONZANELLI-R. FOFFA-R. PARDOLESI-R. SIMONE.

[2]Cass civ Sez. Un. 22/07/2015 n° 15350 in Foro.it, 2015,I, 2682, con note di A.PALMIERI-R.PARDOLESI, Danno da morte: l’arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto; in Giur.it 2015, 2063 ss con nota di P.VALORE, Le Sezioni unite confermano l’irrisarcibilità agli eredi del c.d danno “tanatologico”; In Danno e resp 2015,889 e ss, con note di V.CARBONE,Valori personali ed economici della vita umana ; in Nuova Giur Comm, 2015,I, 1008 con commenti di L.D’ACUNTO, Le sezioni unite riaffermano l’irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita. 

[3]PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016; Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475, in Foro it., 1926, I, 328.

[4]Cass., sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, sono commentate in Giur.it, 2008, 12,  2650 e ss, Epicedio del danno esistenziale. La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale.

[5]Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297, con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte. Nello stesso senso si sono successivamente pronunciate, fra le tante, Cass. 11 ottobre 2012, n. 17320, in La resp. civ., 2012, 832; Cass. 24 marzo 2011, n. 6754, in Corr. giur., 2011, 1091; Cass. 27 maggio 2009, n. 12326, in Dir. prat. lav., 2010, 567; Cass. 13 gennaio 2009, n. 458, in La resp. civ., 2010, 11

[6]PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016; Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475, in Foro it., 1926, I, 328.

[7]La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale.

[8]Cass. n. 11169 del 1994 , in dir e giur comm n°1/2016pg 26;LUCREZIA  FIANDACA, i danno non patrimoniale: percorsi giurisprudenziali, pg 318, Giuffrè editore, 2009

[9]Cass n° 12299 del 1995 in il Foro.it, 1996, I, 3108 con nota di Caso ; FRANCESCA TAPPETTI, Come dimostrare il danno psichico, Santarcangelo di Romagna, editore Maggioli, 2014, pg 66 e segg

[10]Cass n° 4991 del 1996 in Il danno alla persona del lavoratore: atti del convegno nazionale, Napoli, 31 marzo-1. Aprile 2006, Giuffrè editore, 2007, pg 368

[11]ROSSETTI. M . Danno biologico e morte della vittima. La Cassazione prova  a mettere ordine nella materia, in dir e giust, fasc 23, 2003, p 72, nota a cass civ sez III, 16/05/2003 n° 763

[12] GINO M.D. AMORE, NICOLO’ CALCAGNO PIER GIUSEPPE MONATERI , il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati della condotta, Torino , Giappichelli editore, pag 78 e segg

[13]Cass. n. 3357 del 2010 PAOLO MARIOTTI, il danno tanatologico e gli altri danni da morte, a cura di RAFFAELLA CAMINITI, Santarcangelo di Romagna, Maggioli editore, pag 137

[14]La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale. Un’autentica estensione di tutela che cancella solo “diritti immaginari”

[15]PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016; Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475, in Foro it., 1926, I, 328.

[16]Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297, con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte. Nello stesso senso si sono successivamente pronunciate, fra le tante, Cass. 11 ottobre 2012, n. 17320, in La resp. civ., 2012, 832; Cass. 24 marzo 2011, n. 6754, in Corr. giur., 2011, 1091; Cass. 27 maggio 2009, n. 12326, in Dir. prat. lav., 2010, 567; Cass. 13 gennaio 2009, n. 458, in La resp. civ., 2010, 11

[17]La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale.

[18]PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016, pag 117

[19]Cass.  n° 12253 del 2007 MARCO RODOLFI, il danno alla persona dopo la Cass. ss. uu. n. 15350/2015 a cura di FILIPPO MARTINI, pg 66, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna

[20]Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297, con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte

[21]PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016, pag 137

[22]PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016; Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475, in Foro it., 1926, I, 328.

[23]Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297, con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte.

[24]Il riferimento è alla lunga ed elaborata pronuncia di Cass. 23 /01/ 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, 720, con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte; di R. CASO, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile; di C. MEDICI, Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale; in Danno resp., 2014, 363, con note di G. PONZANELLI-R. FOFFA-R. PARDOLESI-R. SIMONE.

[25]PAOLO MARIOTTI,GIORGIO MARIA LOSCO, a cura di RAFFAELLA CAMINITI , Il danno tanatologico e gli altri danni da morte , Santarcangelo di Romagna 2016, pg 31

[26]Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, 3297, con nota di G. PONZANELLI, La Corte costituzionale e il danno da morte.

[27]Il riferimento è alla lunga ed elaborata pronuncia di Cass. 23 /01/ 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, 720, con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte; di R. CASO, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile; di C. MEDICI, Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale; in Danno resp., 2014, 363, con note di G. PONZANELLI-R. FOFFA-R. PARDOLESI-R. SIMONE.

[28] Cass., sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975, sono commentate in Giur.it, 2008, 12,  2650 e ss, Epicedio del danno esistenziale .La sentenza n° 26972/2008 è commentata in Giur.it 2009, 70-72 , e ibidem,2196 ss con nota di A.ANGIULI La riduzione delle poste risarcitorie come effetto della configurazione del “nuovo” danno non patrimoniale; in Guida al dir, 2008 n° 47, 18 ss con commento di G.COMANDE’, Risposta negativa a tutti i quesiti sull’autonomia del danno esistenziale. Un’autentica estensione di tutela che cancella solo “diritti immaginari”

[29]Il riferimento è alla lunga ed elaborata pronuncia di Cass. 23 /01/ 2014, n. 1361, in Foro it., 2014, I, 720, con note di A. PALMIERI-R. PARDOLESI, Di bianco o di nero: la «querelle» sul danno da morte; di R. CASO, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile; di C. MEDICI, Danno da morte, responsabilità civile e ingegneria sociale; in Danno resp., 2014, 363, con note di G. PONZANELLI-R. FOFFA-R. PARDOLESI-R. SIMONE

[30]Cass civ Sez. Un. 22/07/2015 n° 15350 in Foro.it, 2015,I, 2682, con note di A.PALMIERI-R.PARDOLESI, Danno da morte: l’arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto perfetto; in Giur.it 2015, 2063 ss con nota di P.VALORE, Le Sezioni unite confermano l’irrisarcibilità agli eredi del c.d danno “tanatologico”; In Danno e resp 2015,889 e ss, con note di V.CARBONE,Valori personali ed economici della vita umana ; in Nuova Giur Comm, 2015,I, 1008 con commenti di L.D’ACUNTO, Le sezioni unite riaffermano l’irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita. 

 

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