Avv Annunziata Staffieri

Che cos’è la pensione di inabilità civile?

La pensione di inabilità civile è una misura erogata dall’INPS, ai sensi dell’art. 12, co.1, della legge 30 marzo 1971, 118, in favore di coloro che hanno una inabilità lavorativa riconosciuta al 100% a causa di problemi fisici o psichici certificati da apposita Commissione medica e che versano in stato di bisogno.

Quali sono i requisiti per ottenere la pensione di inabilità civile?

Per poter beneficiare di tale prestazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o cittadino UE in Italia o cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti a lungo periodo;
  • avere un’ inabilità lavorativa totale e permanente (100%) ;
  • avere un’età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • avere un reddito annuo personale non superiore a 982,49 per il 2020.

A tal uopo giova rammentare che, come precisato dall’INPS con il messaggio n.717/2013, ai fini del riconoscimento della pensione in parola rileva esclusivamente il reddito personale dell’inabile: infatti non deve essere considerato il reddito percepito dagli altri componenti il nucleo familiare.

Tale orientamento dell’Istituto Previdenziale è stato successivamente avallato dal legislatore con l’art. 10, co.5, del dlgs n.76/2013 e dalla giurisprudenza del Sommo Collegio.[1]

Ma vi è di più.  Ai fini del riconoscimento di tale misura previdenziale non deve tenersi conto neppure del  reddito della casa di abitazione come precisato dai Giudici di Piazza Cavour nella decisione n.14026 del 2016.

 

La pensione di inabilità civile è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative?

Con la circolare n. 51 del 1988 il Dicastero del Welfare ha infatti precisato che “anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche al 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure occasionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili”.

Ciò sarà possibile ovviamente solo nel caso in cui il soggetto venga valutato dalla Commissione medica inabile al lavoro al 100% con residua capacità lavorativa. Tale valutazione pertanto non preclude all’inabile di iscriversi nelle liste di collocamento.

La pensione di inabilità non è incompatibile, pertanto, con lo svolgimento di attività lavorativa.

Una precisazione è tuttavia d’obbligo.

L’inabile potrà svolgere attività lavorativa a condizione che il reddito annuo ricavabile da tale attività non sia superiore a quello annualmente previsto per l’erogazione di tale misura (come già precisato per il 2020 tale importo è pari a € 16.982,49).

La pensione di inabilità civile è compatibile con l’indennità di accompagnamento?

Anche in questo caso la risposta è affermativa.

Infatti, mentre è incompatibile con altre misure assistenziali, la pensione di inabilità è invece compatibile con altre prestazioni previdenziali ivi compresa l’indennità di accompagnamento: sovente, infatti, tali prestazioni vengono riconosciute insieme.

Essa spetta tra l’altro anche qualora l’inabile sia ricoverato presso strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.[2]

        Qual è l’importo della pensione di inabilità civile?

Tale prestazione è erogata dall’INPS per 13 mensilità a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza .

L’importo mensile per l’anno 2020 è pari a € 285,66

Tale importo è esente da IRPEF e non è reversibile ai superstiti.

Tale importo è destinato a subire un aumento grazie alla recentissima sentenza della Consulta dello scorso 23 giugno 2020 che ha sancito il cd “incremento al milione”.

La sentenza della Consulta del 23 giugno 2020: incremento dell’importo da €285,66 a 516,46

Il Giudice delle Leggi nella camera di consiglio dello scorso 23 giugno ha ritenuto che l’importo mensile della pensione di inabilità in esame non sia congruo a garantire agli inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere”.

Tale importo, eccessivamente basso, è dunque incostituzionale in quanto viola l’art. 38 della Costituzione in forza del quale “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”

Quindi secondo la Consulta anche per la pensione di inabilità civile deve essere garantito l’incremento dell’importo da € 285,66 a € 516,46 già riconosciuto dall’art. 38 della legge n.448/2011 per altre prestazioni, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età attualmente richiesto dalla legge.

Tale storica decisione del Giudice delle Leggi, pur se apprezzabile, non è stata esente da critiche da parte dei soggetti esclusi a causa della eccessiva rigidità dei requisiti richiesti per poter accedere all’incremento in parola.

E’ bene ricordare infatti che potranno beneficiare dell’incremento in parola solo gli inabili al lavoro al 100% che abbiano raggiunto la maggiore età e che non abbiano un reddito personale annuo pari o superiore, per il 2020, a € 6.713,98.

Quindi in concreto i soggetti che potranno godere di tale aumento saranno veramente pochi; la delusione degli esclusi è pertanto giustificata, considerando l’esiguità dell’importo riconosciuto ai soggetti con una percentuale inferiore di inabilità al lavoro.

Inoltre tale aumento non ha effetto retroattivo così come invece sperato dai potenziali beneficiari: esso infatti opera “ex nunc”, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale.

Si auspica un intervento legislativo in materia che riconosca il diritto all’incremento al milione anche ai soggetti attualmente esclusi.

[1] Vedi Cass. civile n. 27813 del 2013.

[2] Vedi l’art. 14 septies della legge n.33/1980.

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