Trib. UE, sent. cause riunite T-321/11 e T-322/11.

 

La semplice registrazione di un nome a dominio internet non consente, al titolare, di opporsi all’utilizzo dello stesso nominativo (o simile) da parte di altri soggetti se egli non dimostra che tale dominio è utilizzato per fini commerciali. Infatti, la registrazione di un dominio è una mera operazione tecnica, volta solo a consentire al titolare l’accesso a uno spazio internet, ma non è anche prova di un utilizzo commerciale del nome stesso. Pertanto, in mancanza di prova di uso commerciale del sito, non si può pretendere l’esclusiva.

A stabilire questo principio è il Tribunale dell’UE: se si intende contestare l’utilizzo, da parte di terzi, di un nome corrispondente al proprio dominio bisogna anche dimostrare di aver fatto un uso commerciale di tale nome. Altrimenti non è possibile opporsi all’altrui registrazione.

Infatti, l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un segno diverso da un marchio legittima l’opposizione solo se ne è dimostrato l’utilizzo nella normale prassi commerciale e la portata non soltanto locale.

 

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