Direttore lavoriA cura dell’avv. Giuliana Degl’Innocenti

 

Secondo la dottrina il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori. (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).

La Suprema Corte in tema di responsabilità del Direttore dei lavori è tornata con una sentenza illuminante la quale afferma che il soggetto in questione per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218 cfr. in tal senso anche Cass. 13 aprile 2015 n. 7373).

Alla luce, pertanto, di detta pronuncia e di altre significative in tal senso, è possibile affermare che il professionista in oggetto, non va esente da responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al riguardo, nonché trascuri di verificarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. Più specificatamente, l’attività del direttore dei lavori nell’interesse del committente è rappresentata dall’alta sorveglianza delle opere e pur non risultando obbligatoria la presenza costante e giornaliera sul cantiere da parte del professionista in oggetto, nonché il compimento da parte di questi di operazioni di natura minuta, egli deve effettuare il controllo della realizzazione dell’opera nei suoi vari stadi e pertanto ha il dovere tramite visite periodiche e contatti diretti con i  tecnici dell’impresa in ogni fase dei lavori, di verificare se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali utilizzati. (ex multis: Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).

Sarà utile precisare poi che al contrario di quanto avviene per il progettista, nell’assunzione del proprio incarico il direttore dei lavori assume un’obbligazione di mezzi che consiste in un precipuo impegno del professionista nell’assolvere le mansioni affidate con la diligenza necessaria, prevista appunto per garantire la corretta esecuzione dell’opera.

La diligenza richiesta al professionista di specie per il controllo dell’esecuzione dell’intervento in oggetto fa riferimento all’esercizio di particolari e peculiari competenze tecniche che hanno come presupposto un’applicazione di risorse intellettive e operative, da parte soggetto incaricato, proporzionate e strutturate riguardo all’opera da eseguire.

Si osserva, pertanto, che nell’esecuzione della propria attività il direttore dei lavori non dovrà quindi affidarsi alla normale diligenza per la valutazione della correttezza dell’opera, ma dovrà riferirsi all’applicazione specifica di quella particolare diligenza imposta dalle caratteristiche dei lavori da dirigere.

In particolare si segnala come l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di direzione lavori ritenga che rientrano nelle competenze specifiche delle obbligazioni contratte dal direttore dei lavori non soltanto l’accertamento di conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte bensì anche l’esecuzione di tutti i lavori in modo conforme al capitolato speciale d’appalto, alle norme tecniche in linea con la disciplina normativa vigente, prevedendo anche l’adozione di tutti gli accorgimenti opportuni per garantire la idonea e perfetta funzionalità dell’opera, oltre alla integrale rispondenza amministrativa dell’eseguito, della documentazione esecutiva e alla completezza dei riscontri contabili.

In considerazione di ciò si ricava agevolmente la circostanza relativa al fatto che anche se l’obbligazione del direttore dei lavori venga inquadrata come un’obbligazione di mezzi, questo non esaurisce il settore di competenza del suo incarico al mero controllo di conformità delle opere rispetto al progetto e alla normativa, ma lo vede personalmente coinvolto, in riferimento alle proprie competenze tecniche, nell’individuazione e correzione di eventuali deficienze progettuali che inficiano la corretta esecuzione del lavoro da svolgere.

Tale aspetto costituisce il presupposto essenziale ai fini della comprensione dell’incarico specifico del direttore dei lavori, in quanto il mancato buon esito delle opere precluderebbe, oltretutto, il raggiungimento dello scopo principale del committente per il quale il direttore dei lavori è tenuto a prestare la propria attività o a compiere mansioni sostitutive.

Ricapitolando, possiamo quindi affermare che il predetto obbligo di diligenza richiesto al professionista di cui si tratta si esplicita nelle seguenti attività:

– il controllo dei lavori (presenza in cantiere anche non giornaliera);

– la conformità delle opere con il progetto (piena rispondenza dei lavori a quanto stabilito dal progetto);

– conformità normativa (adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti);

– verifica tecnica (compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite);

– verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili e corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori – completezza delle autorizzazioni richieste).

E’ palese dunque che il criterio da seguire nello svolgimento dell’incarico affidato a detto tecnico (anche a riguardo di un ipotetico accertamento di responsabilità che può derivare da situazioni che abbiano provocato il radicamento di una lite) resta la piena applicazione del concetto di diligenza e del contestuale livello di competenza tecnica che deve essere adeguato alle caratteristiche degli interventi da porre in essere.

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