cassazionistaLa rilevabilità d’ ufficio in tema di nullità contrattuale

A cura dell’avv. Francesco Pizzuto

A differenza della più ampia categoria del negozio giuridico, che può essere unilaterale (es. testamento) o non avere ad oggetto un contenuto patrimoniale (es. matrimonio), con il termine contratto si vuole indicare esattamente quell’ accordo attraverso il quale due o più parti puntano a dar vita, modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale e dal quale, pertanto, possono scaturire sia obbligazioni che diritti reali. Ai sensi dell’ art. 1325 del Codice Civile, i requisiti essenziali di ogni contratto sono così individuati: l’ accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma (questa soltanto quando risulti prescritta dalla legge a pena di nullità).

Proprio in tema di nullità, quella che investe un contratto ne determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti. Il Codice Civile, all’ articolo 1418 illustra le cause che inficiano la sussistenza stessa del contratto, che dunque risulta essere nullo quando è contrario a norme imperative (ovvero quelle inderogabili dalle parti, tanto da rendere altrimenti illecito il negozio), nonché quando sia carente di uno dei requisiti cristallizzati dall’ art. 1325 c.c.. In questi casi si tratta specificamente di cd. nullità strutturali che vanno ad inficiare proprio gli elementi costitutivi del rapporto. Devono essere considerati nulli anche tutti quei contratti aventi una causa illecita, oppure oggetto impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile.

Volendo premettere alcune considerazioni preliminari e necessarie ai fini della trattazione della rilevabilità d’ ufficio della nullità, è bene partire dal semplice e quanto mai importante assunto che il contratto nullo è come se non fosse mai stato stipulato e che anche una nullità parziale è sufficiente per compromette l’ intero contratto. Diversamente, quando la nullità riguarda singole clausole, il contratto non viene travolto ed è solo la clausola nulla a perdere efficacia. Il contratto nullo, inoltre, è in grado di produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, tenuto conto dello scopo perseguito dalle parti.

Ciò premesso, facendo subito un discrimen tra la nullità e l’ annullabilità del contratto (fattispecie che si palesa quando sussistono vizi del consenso, relativi cioè alla manifestazione di volontà di una delle parti), c’è da dire che quest’ ultima può essere domandata solo dalla parte lesa. Diversamente, la nullità può essere fatta valere dalle parti in causa e da chiunque vi abbia interesse. Non solo. L’ azione diretta a far dichiarare la nullità di un contratto non è soggetta a prescrizione e la stessa, inoltre, può essere rilevata anche d’ ufficio dal giudice ex art. 1421 c.c. (da ultimo: Cassazione, Sezioni Unite, sentenze 26242/2014 e 26243/2014)

In deroga alla regola generale posta dall’art. 2909 del codice civile, la quale vieta al giudice di pronunciarsi su temi non proposti dalle parti, il suo potere di rilevare d’ ufficio la nullità di un contratto risponde in primo luogo ad un senso di tutela dei contraenti. Così, se a seguito della rilevazione officiosa del giudice, la parte propone domanda di accertamento della nullità, il magistrato valuta e decide in merito alla stessa. Se, al contrario, ad avvenuta rilevazione del giudice, le parti non dovessero avanzare la domanda di accertamento, chiedendo invece il pronunciamento dell’ organo giudicante sulla sola domanda originaria, il medesimo provvederà, alternativamente ed a seconda del caso di specie: al rigetto della domanda a causa della rilevata nullità negoziale; oppure all’ accoglimento della domanda, omettendo di dichiarare la nullità previamente rilevata, considerata poi insussistente. Nella seconda ipotesi si forma quindi il giudicato implicito sulla validità del contratto; condizione che perciò non potrà più essere messa in discussione tra le parti neppure in un altro processo.

In estrema sintesi, la nullità del negozio può essere sempre rilevata d’ ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo e qualunque sia l’ azione promossa dalla parte.

Copyright © Associazione culturale non riconosciuta Nuove Frontiere del Diritto Via Guglielmo Petroni, n. 44 00139 Roma, Rappresentante Legale Federica Federici P.I. 12495861002. 
Nuove frontiere del diritto è rivista registrata con decreto n. 228 del 9/10/2013, presso il Tribunale di Roma. Proprietà: Nuove Frontiere Diritto. ISSN 2240-726X

Lascia un commento

Help-Desk