LA SOCIETÀ NON È LEGITTIMATA AD IMPUGNARE LA DELIBERA ASSUNTA DALL’ASSEMBLEA

Cassazione Civile sez I 5 ottobre 2012 n. 17060

A cura della Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani

 

MASSIMA

“L’art. 2377 cod. civ. (anche nel testo, da applicare nella specie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 6 del 2003) non annovera tra i soggetti legittimati all’impugnazione di una delibera assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci (nel testo qui da applicare) della società stessa.”

 

IL CASO

Una srl propone l’azione giudiziaria nei confronti del socio titolare del 50% delle azioni chiedendo che sia accertato l’esercizio abusivo del diritto di voto del socio in violazione della norma di cui all’art. 2373 cod. civ., in quanto egli non si è astenuto dalla votazione nonostante il conflitto di interessi nel quale versava, con conseguente irrilevanza, ai fini del quorum deliberativo, del voto contrario espresso dal predetto e accertamento dell’approvazione della delibera con il voto favorevole espresso dai soci che non versavano in conflitto di interessi, chiedeva inoltre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore della società. Il convenuto contesta le accuse rilevando che le ragioni del suo voto contrario erano state illustrate nel verbale, dal quale risultavano i suoi rilievi di natura tecnica in ordine al mancato rispetto dei principi di verità e chiarezza nella bozza di bilancio presentata dall’amministratore. Il Tribunale di Napoli sospende in via cautelare il voto contrario espresso dal socio convenuto e accoglie le proposte domande di accertamento, rigettando la sola domanda di risarcimento danni.

Il gravame proposto dal convenuto è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli che ha condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi nell’esercizio del voto negativo.

In sede di ricorso in cassazione il socio sostiene che la società non rientra tra i soggetti legittimati alla domanda di annullamento della deliberazione assembleare.

 

QUESITO DA RISOLVERE

La legittimazione ad impugnare le delibere assembleari può sussistere in capo alla società?

 

NORMATIVA APPLICABILE

2479 ter e 2377 c.c.

 

NOTA ESPLICATIVA

Nella disciplina ante riforma il procedimento di impugnazione delle delibere assembleari delle srl era sostanzialmente uguale a quello delle spa, stante il richiamo fatto dall’art. 2378 c.c.. Alle società a responsabilità limitata si applicavano gli articoli 2377, 2378 e 2379 c.c. per cui l’impugnazione era consentita solo agli amministratori, ai sindaci e ai soci assenti o dissenzienti, e da chiunque ne avesse interesse (articolo ante riforma)

A seguito della modifica apportata dalla riforma del diritto societario, attualmente gli unici legittimati ad impugnare le delibere assembleari sono i soci che siano titolari del 5 % del capitale sociale per le spa; per le srl i legittimati rimangono i singoli soci, ciascun amministratore e i sindaci.

Il diritto di impugnazione dei soci è un uno dei diritti amministrativi connaturati nella partecipazione del singolo che non possono essere sottratti al socio stesso.

Il problema sorge invece per la qualificazione e la ratio del diritto di impugnare da parte degli amministratori, e di conseguenza anche dei sindaci.

Per parte della dottrina l’impugnazione della delibera assembleare annullabile deriverebbe da un interesse proprio degli amministratori, che impugnerebbero per evitare una responsabilità nei confronti della società e dei terzi per aver dato esecuzione ad una delibera illegittima. Gli amministratori si troverebbero, infatti, in una situazione complicata, da entrambe le parti sarebbero passibili di responsabilità: sia per aver dato esecuzione alla delibera sia nel caso contrario, a seconda della soluzione del caso davanti al giudice.

Anche la giurisprudenza in alcune occasioni ha sostenuto questo teoria affermando che:

“Poiché, tuttavia, gli amministratori sono tenuti a vigilare sul generale andamento della gestione, e devono impedire il compimento di atti pregiudizievoli o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392, secondo comma, Codice civile), e rispondono, inoltre, verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità’ del patrimonio sociale (art. 2394 Codice civile), essi hanno un proprio personale interesse alla legalità delle deliberazioni assembleari.” Tribunale di Milano 28 aprile 1983

Sempre all’interno di questa corrente di pensiero c’è chi sostiene (Patroni Griffi) che la ratio consisterebbe nell’evitare la responsabilità che deriva dal dare esecuzione alla delibera illegittima ma non in quanto tale, ma perché “eventualmente lesiva della buona gestione dell’impresa”. La critica principale sostiene che delle due soluzioni ne sia possibile solo una: o l’amministratore è obbligato ad astenersi dall’esecuzione oppure no.

Logica conseguenza è che se il diritto di impugnare in capo agli amministratori non corrisponde ad un loro interesse diretto, allora l’interesse sotteso alla norma potrebbe essere quello dei terzi o quello della società.

La dottrina maggioritaria afferma che non possa trattarsi dell’interesse dei terzi in quanto, in casi simili, tale interesse è protetto dalla possibilità di impugnazione da parte del pubblico ministero o di altre pubbliche autorità come può essere ad esempio la CONSOB.

La ratio dell’art. 2377 c.c. consiste, allora, nella protezione dell’interesse sociale. Essendo gli amministratori in rapporto organico con la società spetta a loro proteggere gli interessi della stessa anche mediante l’impugnazione di delibere illegittime che possono creare danni alla società. Il problema che si pone è nell’immedesimazione tra la stessa società e l’assemblea. Quindi ne deriverebbe che l’amministratore non potrebbe chiedere l’impugnazione della delibera come rappresentante della società poiché si avrebbe come conseguenza logica che sarebbe la società stessa ad impugnare una sua decisione, quando, al riguardo, sarebbe sufficiente che la annullasse. Ne consegue che la legittimazione attiva a proporre l’azione è in capo agli amministratori, ma non potendo essi agire in nome e per conto della società dovrà essere nominato un curatore speciale ex 78 c.p.c.

Al riguardo la giurisprudenza ha confermato che

“Nell’ambito del procedimento di formazione della volontà dell’ente non e’ anzitutto consentito distinguere la società dal proprio organo deliberante, poiché nell’assemblea si manifesta, per mezzo del componimento degli interessi dei singoli soci, la volontà della stessa società, e vi e’, quindi, per così dire, una immedesimazione tra società e assemblea, essendo questa un suo organo e non un soggetto esterno ed autonomo.

Se ciò rende possibile una sostituzione di una deliberazione con altra, poche’ in ogni caso le manifestazioni di volontà possono essere modificate o revocate dal soggetto che le ha dichiarate, deve escludersi che sia ammissibile che il soggetto dichiarante impugni la dichiarazione contro se stesso.” Tribunale di Milano 24 aprile 1983.

Ciò significa che gli amministratori che propongono impugnazione non lo possono fare in qualità di legali rappresentanti della società. Gli amministratori che impugnano una delibera assembleare, a differenza dei soci che perseguono un interesse individuale, impugnano l’atto per ragioni di ufficio. Il fine della loro azione è, non solo escludere o limitare la propria responsabilità, evitando di incorrere in responsabilità per aver dato esecuzione ad una delibera illegale, ma anche agire nell’interesse della società, cioè a tutela di un interesse generale alla legalità.

 

A seconda dell’adesione alla prima o alla seconda teoria, in merito agli interessi tutelati dall’azione degli amministratori, si influenza anche la soluzione di altre problematiche.

Se si aderisce alla teoria che la legittimazione dell’amministratore derivi da un proprio interesse ne consegue che l’impugnazione per loro sarà un semplice onere (Minervini). Diversamente se la si considera posta in essere per tutelare l’interesse sociale si tratterà di un vero e proprio obbligo. (Oppo e Marasà)

Entrambe non sono però convinti per cui alcuni autori (Galgano) si tratta di adempimento al dovere di vigilare sull’andamento generale della gestione ai sensi dell’art. 2392 c.c.; altri (Calandra Buonaura) sostengono che si tratti di un dovere di intervento ai sensi del comma II dell’art. 2392 c.c. per il quale l’amministratore è responsabile se, essendo stato a conoscenza di atti pregiudizievoli, non abbia provveduto ad eliminarli o ad impedire che venissero posti in essere.

La teoria che sembra più convincente (Allegri) sostiene che l’impugnazione rientra nei doveri degli amministratori di perseguire l’interesse sociale. L’amministratore sarà allora tenuto a valutare, di fronte ad una delibera annullabile, se l’interesse della società sia maggiormente protetto dall’impugnazione della medesima, o dalla sua esecuzione.

 

Anche il problema della collegialità o meno dell’impugnazione da parte dell’organo amministrativo trova soluzione in base a come si vuole identificare la ratio dell’impugnazione medesima. Aderendo alla concezione dell’interesse individuale ne consegue che la legittimazione spetterà a ciascun amministratore singolarmente.

Chi propende, invece, per l’interesse sociale, ritiene che la legittimazione faccia capo agli amministratori intesi come organo, quindi collegialmente, in quanto si tratterà del risultato della decisione presa da tutti gli amministratori riuniti in merito a quale sia il modo per tutelare maggiormente l’interesse della società. All’intero di questa corrente maggioritaria non manca chi (Ferrara – Corsi) afferma che la legittimazione dell’organo sia posta a tutela dei soci, si tratta comunque di teoria minoritaria; e chi invece sostiene che la legittimazione dell’organo sia posta a tutela dell’interesse della società (Rordorf).

In tal senso anche la giurisprudenza:

“E’ stato osservato che a causa della suddetta limitazione il potere di impugnazione previsto dalla norma in esame deve ritenersi attribuito solo all’organo amministrativo o di controllo unitamente considerato, e quindi richieda una deliberazione unica dello stesso, salvo riconoscersi al singolo componente dell’organo un diritto di impugnazione ai soli fini della tutela degli interessi personali di ognuno connessi all’incarico.

Il potere di impugnativa non può ritenersi, tuttavia, attribuito ad amministratori e sindaci in sostituzione della stessa società o dei creditori.” Tribunale di Milano 28 aprile 1983

Ciò è confermato anche dalla sentenza in commento la quale conferma che la società, che ha emanato la delibera, può essere solo legittimata passiva del giudizio di impugnazione in quanto è da essa stessa e dal suo organo deliberante che promana la volontà oggetto dell’impugnazione, non può quindi esserle attribuita la legittimazione ad insorgere contro la sua stessa volontà, con la conseguenza che

“proprio in tale contrapposizione dialettica tra organi della stessa società ai fini della individuazione – da parte del giudice dell’impugnazione – della volontà legittimamente imputabile all’Ente che è dato scorgere la ratio della chiara scelta legislativa sottesa al disposto dell’art. 2377 cod. civ., con la attribuzione della legittimazione non già all’Ente – cui l’atto sul quale insorge il contrasto è già imputato, e che d’altra parte ne ha la disponibilità senza ricorrere al giudice, bensì al suo organo di gestione o di controllo che solleva il contrasto”. Cassazione civile 5 ottobre 2012 n. 17060

 

GIURISPRUDENZA CONFORME

Tribunale di Milano 28 aprile 1983

Cassazione civile 11 marzo 1980 n. 1625

Cassazione Civile 2 agosto 1977 n. 3422

 

BIBLIOGRAFIA

Alberto Stagno d’Alcontres “L’invalidità delle deliberazione dell’assemblea di spa. La nuova disciplina.” Trattato il nuovo diritto delle società diretto da Abbadessa e Portale. Utet 2006

Francesco Gennari “La società a responsabilità limitata” il diritto privato oggi serie a cura di Paolo Cendom, Giuffrè editore.

Giuseppe Zanarone “l’invalidità delle deliberazioni assembleari” Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e C.B. Portale, Utet, 1998

Renato Rordorf “Impugnazione dei deliberati assembleari e consiliari” in Le Società, 1992, 1201

 

SENTENZA

Cassazione civile sez. I, 5 ottobre 2012,  n. 17060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE   Corrado                           –  Presidente   –

Dott. BERRUTI     Giuseppe Maria                    –  Consigliere  –

Dott. CULTRERA    Maria Rosaria                     –  Consigliere  –

Dott. SCALDAFERRI Andrea                       –  rel. Consigliere  –

Dott. LAMORGESE   Antonio Pietro                    –  Consigliere  –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente  domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso l’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAIO CARLO, giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente –

contro

SAGITTARIO S.R.L.; – intimata –

Nonché da:

SAGITTARIO  S.R.L.  (c.f.  (OMISSIS)),  in  persona  del   legale  rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  VIALE  MAZZINI  73,  presso l’avvocato DEL VECCHIO ARNALDO, rappresentata  e difesa  dall’avvocato CASTELLANO MICHELE, giusta procura in calce  al controricorso e ricorso incidentale condizionato;   – controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente  domiciliato in  ROMA,  VIA  A.  BAIAMONTI  10, presso  l’avvocato  CALDORO  MARIA FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE MAIO CARLO, giusta procura a margine del ricorso principale;  – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2836/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2009;

udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 19/06/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sagittario s.r.l., in persona del suo amministratore unico B.N., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli M.R., socio titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale, chiedendo che fosse accertato che il medesimo, nella riunione assembleare del 30 giugno 2003 convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2002, aveva esercitato il proprio diritto di voto in violazione della norma di cui all’art. 2373 cod. civ., non astenendosi nonostante il conflitto di interessi nel quale versava, con conseguente irrilevanza, ai fini del quorum deliberativo, del voto contrario espresso dal predetto e accertamento dell’approvazione della delibera con il voto favorevole espresso dai soci che non versavano in conflitto di interessi, nonché condanna del convenuto al risarcimento dei danni in favore della società. Il M., costituendosi, eccepì preliminarmente la carenza di poteri in capo al B., atteso che la delibera di conferma del predetto nella carica era stata annullata con sentenza del Tribunale di Napoli; inoltre contestò nel merito le domande, rilevando che le ragioni del suo voto contrario erano state illustrate a verbale, dal quale risultavano i suoi rilievi di natura tecnica in ordine al mancato rispetto dei principi di verità e chiarezza nella bozza di bilancio presentata dall’amministratore. Il Tribunale, sospeso in via cautelare il voto contrario espresso dal M. in relazione alla approvazione del bilancio, con sentenza accolse le proposte domande di accertamento, e rigettò la sola domanda di risarcimento danni.

Il gravame proposto dal M. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli che, disattesa l’eccezione pregiudiziale ribadita dall’appellante in ordine alla carenza di poteri in capo al B. (in virtù del principio generale della prorogatio sino alla sostituzione dell’amministratore scaduto o anche nominato illegittimamente), ha condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi nell’esercizio del voto negativo espresso dal M..

Avverso tale sentenza, depositata il 2 ottobre 2009, M.R. ha, con atto notificato il 16 novembre 2010, proposto ricorso a questa Corte sulla base di due motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Sagittario s.r.l., cui a sua volta resiste con controricorso il M.. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, contrariamente a quanto eccepito dalla Sagittario s.r.l., il ricorso proposto dal M. è tempestivo, essendo stato notificato nel termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17 che ha abbreviato a sei mesi il termine stesso. Tale modifica infatti, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, non quindi ad un giudizio – quale quello in esame – che ha avuto inizio in primo grado nel 2003, ed è proseguito in appello nel 2007.

2. Con il primo motivo, il M. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del disposto dell’art. 100 cod. proc. civ. e artt. 2373 – 2377 cod. civ. Deduce al riguardo: a) che la società non rientra tra i soggetti legittimati alla domanda di annullamento della deliberazione assembleare (negativa), in tal senso dovendo intendersi il petitum o oggetto sostanziale della domanda proposta dalla Sagittario s.r.l.; b) che tale questione di legittimazione, pur non essendo stata sollevata dalle parti in corso di causa né oggetto di pronunzia nelle sentenze di merito, ben può essere esaminata dalla Corte di cassazione. Con il secondo motivo, censura, sotto i profili della violazione di norme di diritto (art. 2373 cod. civ.) e del vizio motivazionale, le statuizioni in ordine alla sussistenza nella specie del conflitto di interessi, deducendo che la Corte si sarebbe limitata a confermare le valutazioni del primo giudice, senza rispondere alle doglianze formulate dall’appellante.

3. La Sagittario, eccepita la tardività del ricorso e la preclusione da giudicato interno implicito in ordine al primo motivo, con il ricorso incidentale condizionato deduce: a) che non sussiste alcun difetto di legittimazione attiva; b)che è comunque cessata la materia del contendere in ordine al bilancio 2002, in ragione del fatto che ad esso è seguita la approvazione dei bilanci successivi, sì che priva di interesse sarebbe la discussione in ordine al bilancio stesso, anche alla stregua del principio recepito nel nuovo art. 2434 bis cod. civ..

4. Esaminando il primo motivo del ricorso proposto dal M., osserva in primo luogo il Collegio come, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la inammissibilità della domanda per carenza della legittimazione ad agire della parte attrice è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, quindi anche in sede di legittimità, sempre che sul punto non vi sia stata una statuizione nei precedenti gradi, passata in giudicato in quanto non impugnata. Nel caso in esame, né la Corte d’appello né il Tribunale (la cui motivazione risulta trascritta nel ricorso) si sono pronunciati su tale questione, sì che nessuna preclusione all’esame della relativa questione in questa sede è dato rinvenire. Neppure, contrariamente a quanto sostiene la Sagittario s.r.l., sotto il profilo di un giudicato implicito interno, che invero non risulta nella specie, non essendovi in questo processo alcuna pronuncia passata in giudicato che possa ritenersi incompatibile con la negazione della legittimazione ad agire in capo alla Sagittario s.r.l.: in particolare, non è ravvisabile alcuna pronuncia implicita su tale legittimazione nella statuizione, espressa da entrambi i giudici di merito, sulla spettanza in capo all’amministratore B. dei poteri inerenti alla carica, atteso che trattasi di questione del tutto distinta da quella qui in discussione, e che del resto ben avrebbe potuto essere sollevata anche se ad agire non fosse stata la società in persona del suo legale rappresentante B., bensì quest’ultimo personalmente, nella qualità di amministratore unico della società stessa.

4.1. Nel merito della questione, ritiene il Collegio che la verifica sollecitata dal M. non possa che essere condotta alla stregua del disposto dell’art. 2377 c.c., comma 2, giacché è lo stesso art. 2373 cod. civ. a precisare come il giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare presa con il voto determinante di un socio in conflitto di interesse con la società sia regolato dalle norme generali previste dall’art. 2377. Che, nella specie, si tratti di un giudizio avente tale oggetto (oltre alla domanda di risarcimento danni, rigettata dai giudici di merito e non più in discussione) la Sagittario s.r.l. dubita infondatamente, giacché non considera che la domanda da essa formulata in sede di merito non si limitava all’accertamento del conflitto di interesse nell’esercizio da parte del M. del diritto di voto in quella assemblea, ma era diretta espressamente (com’è logico) alla conseguente rimozione della deliberazione (negativa) assunta con il voto determinante del M., con l’accertamento dell’approvazione della opposta deliberazione sulla base dei voti favorevoli espressi dai soci non in conflitto di interessi.

4.2. L’art. 2377 cod. civ. (anche nel testo, da applicare nella specie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 6 del 2003) non annovera tra i soggetti legittimati all’impugnazione di una delibera assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci (nel testo qui da applicare) della società stessa.

Quest’ultima, piuttosto, è ritenuta legittimata passiva nel giudizio di impugnazione (nel quale peraltro è legittimo l’intervento dei soci titolari di interesse a sostenere la validità della deliberazione), proprio perché da essa – cioè dal suo organo deliberante – promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. Tale considerazione, peraltro, non appare smentita dalla opinione maggioritaria secondo la quale l’amministratore, quando impugna una deliberazione dell’assemblea, agisce pur sempre non nell’interesse proprio (salvi i casi nei quali la deliberazione lo coinvolga personalmente) bensì nell’interesse della società, in contrasto con la decisione espressa dall’assemblea. Invero è proprio in tale contrapposizione dialettica tra organi della stessa società ai fini della individuazione – da parte del giudice dell’impugnazione – della volontà legittimamente imputabile all’Ente che è dato scorgere la ratio della chiara scelta legislativa sottesa al disposto dell’art. 2377 cod. civ., con la attribuzione della legittimazione non già all’Ente – cui l’atto sul quale insorge il contrasto è già imputato, e che d’altra parte ne ha la disponibilità senza ricorrere al giudice, bensì al suo organo di gestione o di controllo che solleva il contrasto.

4.3. La Sagittario s.r.l. non è dunque legittimata all’impugnazione della deliberazione di approvazione del suo bilancio, della quale qui si discute. La sentenza impugnata, che, non rilevando tale difetto di una condizione dell’azione, ha confermato l’accoglimento della domanda, deve quindi essere cassata, restando assorbita ogni altra doglianza sollevata dal ricorrente principale.

4.4. Sussistono inoltre le condizioni per decidere la causa nel merito a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. In base alle considerazioni svolte, la domanda proposta dalla Sagittario s.r.l. deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione attiva.

4.5. Quanto al ricorso incidentale condizionato, il primo motivo (circa la carenza di legittimazione attiva della società) è già stato esaminato, ed il secondo (circa l’inammissibilità della impugnazione del bilancio in questione a seguito dell’approvazione dei bilanci successivi) è inammissibile per difetto di interesse, stante la decisione qui adottata nel merito della domanda stessa.

4.6. Quanto infine alle spese dell’intero giudizio, le ragioni della decisione, oltre che il mancato rilievo di parte in ordine alla questione esaminata, ne giustificano l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dal M., e dichiara in parte assorbito ed in parte inammissibile il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta da Sagittario s.r.l. avente ad oggetto la deliberazione assembleare del 30 giugno 2003; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2012

Di admin

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