Intervista al Dott. Giuseppe Cricenti – Magistrato Consigliere della Corte di Cassazione – Professore di Bioetica presso l’Università di Tirana

Avv. Angela Allegria 

Avv. Federica Federici

 

In questo momento di emergenze ed epidemia sanitaria, stiamo assistendo anche ad una epidemia normativa, finanche ad anticipazioni continue di provvedimenti che devono ancora essere ufficializzati. Che ne pensa?

La prassi di anticipare bozze del decreto, situazione che evidentemente è lo stesso Governo a favorire, da un lato è insolita, e comunque certamente non prevista, va da sé, dalla legge; per altro verso è volta a sondare aspettative, o umori dell’opinione pubblica, allo scopo di correggere il tiro come meglio si può.

Stiamo progressivamente andando verso una sospensione di libertà e diritti fondamentali, chiedo ad un magistrato di lungo corso cosa ne pensa della legittimità di certi provvedimenti e le conseguenze nel breve e medio termine.

La Costituzione consente la sospensione o limitazione dei diritti fondamentali solo con legge. Il Governo potrebbe procedere con decreto legge, poiché questo strumento ha il vaglio preventivo del Presidente della Repubblica e quello successivo del Parlamento. Invece, i decreti del Presidente del Consiglio sono atti sottratti a questo controllo e di rango inferiore, inidonei a comprimere un diritto fondamentale o a sospenderlo. Di fatto, la restrizione dei diritti dipende dalla decisione di un solo umo (al più dei suoi consulenti) e questa situazione è di certo contraria alla Costituzione. È vero che v’è uno stato di eccezione, ma la necessità non comporta che il potere di decidere venga concentrato in una sola persona, e  che costui agisca con decreto; il Governo ben potrebbe, come ho detto, procedere per decreti legge, e la circostanza che vi siano restrizioni agli assembramenti non impedisce che il Parlamento, in un qualche modo, possa riunirsi per decidere se convertire o meno: in sostanza l’argomento che il Parlamento è materialmente nella impossibilità di riunirsi mi pare infondato; può farlo, si trovino i modi perché lo faccia, e si impedisca che decisioni così importanti per la vita dei cittadini vengano prese da un solo soggetto e dai suoi consiglieri.

Stato di necessità, emergenza, decretazione di urgenza, contingenza, ordinanze, provvedimenti temporanei tutti termini con cui stiamo facendo i compiti, ma i cittadini ne comprendono i contenuti, le prescrizioni, la sfera dell’illecito e del lecito? 

Qui c’è una questione importante. Se si disattendono le prescrizioni dell’autorità, ossia i decreti PCM, si va in contro alle sanzioni previste dall’articolo 650 c.p.. Occorre dunque che il precetto (ossia quali siano i comportamenti vietati, compiendo i quali si risponde penalmente) siano comprensibili e certi; e non vaghi come è fino ad ora accaduto (posso fare una corsetta, non la posso fare, la devo fare da solo e non in due, e via dicendo): si tratta di incertezze che rendono la fattispecie penale (di cui i decreti costituiscono il precetto) assolutamente indeterminata.

Ci sono Regioni ed A.g. che al momento sembrano intervenire con autonomia rispetto al quadro nazionale, dalla sperimentazione di farmaci alla chiusura delle attività e servizi, dalla applicazione delle norme penali di cui al 650 c.p., al reato di false dichiarazioni, finanche al sequestro dei veicoli in circolazione. Come ci poniamo in un piano di gerarchia delle fonti ed uniformità?

Infatti, il sistema delle fonti è sconvolto: alcuni Presidenti di Regione usano i loro poteri anche per limitare la libertà personale (come gli obblighi di quarantena a prescindere dalla positività al virus). E l’ultimo decreto legge trasferisce agli enti locali poteri che incidono sui diritti fondamentali.

Non va dimenticato che sia i decreti del Presidente del Consiglio che quelli dei Presidenti delle Regioni sono soggetti a ricorso, quali atti presupposti almeno, alla giustizia amministrativa. Cosi che il rischio è di avere un controllo da parte di quest’ultima su misure così importanti: anche per tale motivo è indispensabile utilizzare la legge.

Siamo a tutt’oggi parte dell’Unione Europea che dinanzi al contagio sembra non aver preso ancora posizioni ufficiali comuni (produzione di dpi, sostegno all’economia, decisioni sul fronte sanitario, movimento tra Stati, ecc.). Qualche riflessione in ambito comunitario.

È una materia rimessa ai poteri nazionali. L’Unione dovrà farsene carico per ciò che le compete, e soprattutto per le misure economiche che saranno necessarie da qui a poco, quando inizieranno a pesare sull’economia gli effetti di queste misure restrittive.

L’Italia sembra spaccata tra chi vuole dare priorità al sistema economico, occupazione, produzione, servizi a che non si paralizzi e chi vuole dare priorità a salvare vite umane a costo di sacrifici in termini di portafoglio. Come si potrebbero coniugare entrambe le esigenze e giuridicamente possiamo parlare di ordine di priorità in termini di diritti fondamentali?

Certamente prevale il diritto alla salute. Resta il fatto che però si tratta di interessi che possono conciliarsi, come del resto si riesce a fare altrove.

La tenuta del nostro art. 32 Cost. in materia di tutela della salute ai tempi della pandemia.

La norma prevede una immunità: ossia il diritto del cittadino di non essere obbligato a curarsi, salvo che una legge glielo imponga. Ed il caso della pandemia potrebbe giustificarne una. Ma una legge, per l’appunto.

La tenuta del nostro art. 21 Cost.: numeri, bollettini, conferenze stampa, comunicati, fake news i media e l’informazione hanno secondo Lei creato allarmismo e distorto le informazioni? Sarebbe opportuna una forma di censura o controllo delle informazioni onde evitare psicosi di massa?

Nessuna censura. Ma è singolare il caso dall’Avigan, la cui sperimentazione è partita per via di un video di un tale italiano che sosteneva che in Giappone funziona benissimo: sappiamo che non è vero, ma nonostante ciò la sperimentazione è partita.

Quali altri diritti fondamentali sono ad oggi compromessi (istruzione, formazioni sociali, sicurezza, …)?

Circolazione, riunione, associazione, istruzione, soprattutto libertà personale (non potendo uscire da casa se non per necessità), diritto alla difesa, essendo sospesi i termini anche per iniziare le cause, salvo casi limitati.

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