Avv. Roberto Pusceddu

 

Sommario: 0. Premessa.-1. La disposizione normativa: l’art. 12, co. 7 Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR). – 2. I contratti che implicano il trattamento di dati personali.- 3. Le icone e la privacy: un nuovo indirizzo di ricerca.

 

  1. Premessa 

Nell’ambito dell’indagine relativa al ruolo e alla funzione assolti dall’immagine in un contratto e, più, in generale all’interno di un documento giuridico, merita d’essere posto in rilievo come recentemente ad avvalorare la funzione dell’immagine nell’ambito di un testo fino ad oggi formato linguisticamente sia stato il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) soffermandosi, in particolare, sull’utilizzo di ‘icone’ con riferimento alle misure appropriate per fornire al c.d. soggetto interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile mediante l’utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro.

  1. La disposizione normativa: l’art. 12, co. 7 Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR)

Ciò che si inteso porre in rilievo è il particolare rapporto che intercorre tra il disegno ed il diritto e, nello specifico, ci si sofferma sulla funzione “informativa” assolta dalle icone nella tutela e nella protezione dei dati personali. In altri termini, l’interessato deve essere messo nella condizione di poter comprendere sempre come dovranno essere trattati i suoi dati personali.

Il considerandum n. 60 del Nuovo Regolamento UE N. 679/2016 specifica che: “I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità” e che “il titolare del trattamento dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie per assicurare un trattamento corretto e trasparente”.

In tale prospettiva si inserisce la possibilità, riservata al Titolare, di fornire le informazioni dovute «in combinazione con icone standardizzate, in modo da dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto». In tal senso si esprime anche l’art. 12, co. 7. Al capo III “Diritti dell’interessato” dello stesso Regolamento UE N. 679/2016, all’art. 12 che riguarda, nell’ambito della “Trasparenza e modalità”, le “Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato” così si stabilisce:  “Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato […]”.

In particolare, i commi 7 e 8 dello stesso art. 12 prevedono: “Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate”.

  1. I contratti che implicano il trattamento di dati personali.

In questa direzione, tutti quei contratti aventi ad oggetto prestazioni che implicano il trattamento di dati personali, potranno avvalersi, accanto ad un’informativa tradizionalmente intesa, di ‘icone’ che con chiarezza, immediatezza e facile accessibilità potranno consentire all’interessato di essere posto nella condizione di poter comprendere sempre come dovranno essere trattati i suoi dati personali.

Le due principali esigenze che devono essere soddisfatte nella formulazione di un documento giuridico sono la chiarezza e la immediata fruibilità dei suoi contenuti.

Tali esigenze possono essere soddisfatte in modo agevole con l’utilizzo di immagini nel documento giuridico.

La funzione assolta dall’icona è essenzialmente una funzione ‘informativa’, in quanto mediante la stessa si intende trasmettere all’interessato quale sarà la sorte del trattamento dei suoi dati.

La stessa funzione ‘informativa’ assolta con l’art. 13 del Codice della Privacy, in base al quale, tra l’altro, si stabilisce che:

“L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

  1. a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  2. b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  3. c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

[…] Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico”.

  1. Le icone e la privacy: un nuovo indirizzo di ricerca

Con riferimento alla funzione assolta dall’icona che integri il testo formulato linguisticamente, è bene operare un parallelismo richiamando quanto ha sostenuto Helena Haapio[1], la quale, in diversi scritti, fra tutti, Contract Clarity and Usability trought Visualization, 2013, con riferimento alla funzione dell’immagine nel contratto, ha posto l’accento sul fatto che l’immagine nel documento giuridico sia utile (i) per facilitare la comunicazione e la comprensione di un contratto (ma, più, in generale, il discorso si può estendere a qualsivoglia documento giuridico) da parte della pluralità dei consumatori che accedono a tale documento per regolamentare i propri interessi; (ii) per evitare che la materia contrattuale (e, più, in generale, la materia giuridica) sia ad esclusiva disposizione da parte degli addetti al settore (giudici, avvocati, notai) restando inaccessibile al reale titolare degli interessi coinvolti dalla contrattazione; (iii) per evitare l’insorgere di controversie che trovano nel contratto (e in quel documento giuridico) la fattispecie costitutiva.

Proseguendo la riflessione della Haapio, si sottolinea che le clausole inserite in un contratto sono spesso fonte di ambiguità interpretativa che conduce alla controversia giudiziale, rimettendo ad un giudice la decisione in ordine al significato da attribuire a tali clausole.

Emerge, quindi, come l’operazione di semplificazione e di riduzione dei contenuti del testo ai loro elementi essenziali e indispensabili nonché la semplificazione delle strutture linguistiche permette di pervenire ad un messaggio connotato da chiarezza e che non presenti alcuna ambiguità.

Ad aver intrapreso questa sfida in materia di tutela dei dati personali e di informativa sulla privacy sono state Helena Haapio, Margaret Hagan, Monica Palmirani e Arianna Rossi in Legal Design Patterns For Privacy, 2018.

Le autrici si sono proposte di indagare specificamente i profili comunicativi in materia di privacy con riferimento, in particolare, a coloro che cercano di informare in modo efficace le altre persone circa l’utilizzo dei propri dati. Hanno, dunque, dei modelli visivi ed interattivi in materia di privacy ravvisando il limite della attuale mancata standardizzazione di modelli utilizzabili. Le autrici propongono, dunque, dei modelli tipizzabili in materia di informativa dei dati personali.

Una priorità assoluta del General Data Protection Regulation (GDPR) è conferire alle persone (o agli interessati) il potere di informare e controllare l’uso dei propri dati personali. In effetti, vi sono delle relazioni squilibrate tra le entità che raccolgono ed elaborano le informazioni personali e le persone che spesso non sono consapevoli della portata e del significato del trattamento. Tuttavia, il principio di trasparenza impone ai responsabili del trattamento di divulgare informazioni complete e accurate sulle modalità e sugli scopi delle loro pratiche e sui diritti delle persone interessate. Queste informazioni (normalmente contenute in una politica sulla privacy) sono ritenute necessarie per consentire alle persone interessate di comprendere, dare il loro consenso e, se necessario, contestare le operazioni eseguite sui loro dati. La trasparenza è anche un elemento fondamentale per aumentare la fiducia delle persone nel responsabile del trattamento e, quindi, la disponibilità a fornire informazioni personali[2].

La comunicazione in materia di privacy tende ad essere eccessivamente disinformativa e inutile. La complessità e la quantità di informazioni fornite sono così eccessive che la maggior parte delle volte le persone non leggono o non comprendono le comunicazioni.

Tuttavia, sembra che si stia verificando il cambiamento auspicato.

Il concetto di trasparenza nel Regolamento GDPR è incentrato sull’utente. Non è, infatti, solo obbligatorio divulgare determinate informazioni sulle pratiche dei dati, ma anche far si che tale informativa sia dotata di comprensibilità in quanto la presentazione di tali informazioni assume un ruolo centrale. L’onere aggiuntivo per i responsabili del trattamento dei dati sarà quello di conformarsi a diversi altri obblighi introdotti di recente entro il maggio 2018[3].

L’analisi intrapresa dalle autrici ha mostrato una mancanza di meccanismi visivi o interattivi in uso sulla maggior parte delle politiche sulla privacy. Sono stati, dunque, proposti dei modelli[4] con riferimento all’informativa privacy che vengono sviluppati e sperimentati in tutto il mondo e che possono essere raccolti, integrati e discussi.

[1] Helena Haapio is a lawyer, contract innovator, and a pioneer of the proactive approach, where contracts and the law are seen as enablers rather than obstacles. Based in Helsinki, Finland, she consults worldwide. She has for many years promoted the use of simplification and visualization in commercial contracts. In 2013, she published Next Generation Contracts: A Paradigm Shift. Her current multi-disciplinary research focuses on ways to transform contracts from legal instruments to valuable business tools. For further information, see Visual Law: What Lawyers Need to Learn from Information Designers and more about Helena Haapio.

[2] Helena Haapio / Margaret Hagan / Monica Palmirani / Arianna Rossi, Legal Design Patterns For Privacy, 2018, p. 445.

[3] Helena Haapio / Margaret Hagan / Monica Palmirani / Arianna Rossi, Legal Design Patterns For Privacy, 2018, p. 446.

[4]http://www.legaltechdesign.com/communication-design/legal-design-pattern-libraries/privacy-design-pattern-library/;vedi anche http://www.legaltechdesign.com/communication-design/legal-design-pattern-libraries/.

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