Malattia professionale: termine di decadenza per l’equo indennizzo

di Loretta Moramarco

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza del 20 settembre 2012, n. 15878

La sentenza in esame cassa con rinvio la pronuncia di merito fornendo utili delucidazioni in ordine al termine di decadenza in caso di domanda di equo indennizzo per malattia professionale. La norma di riferimento, nel caso di specie, è l’art. 38 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 che prevede a carico del lavoratore l’onere della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio (ovvero del rapporto causale fra il servizio e la menomazione dell’integrità fisica) entro”sei mesi dalla data in cui si e verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia”. La tempestività della domanda di equo indennizzo non è, quindi, sufficiente: il relativo diritto si prescrive, infatti, se non è stata presentata preventivamente e tempestivamente la domanda di riconoscimento della causa di servizio che, dell’equo indennizzo, è presupposto logico e giuridico. Soltanto nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il termine di decadenza non è applicabile (ex art. 38 del citato decreto).

Fonte: http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7817:cassazione-civile-sez-lav-20-settembre-2012-n-15878-capannoni-soggetti-alle-intemperie-e-malattia-professionale-spondilo-disco-artrosi-del-rachide-strumentalmente-accertata-con-lombalgia-recidivante&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60

Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 settembre 2012, n. 15878
Con sentenza dell’11.1.2010, la Corte di Appello di Roma dichiarava improponibile la domanda formulata nei confronti dell’INAIL e, in accoglimento del gravame proposto da (Omissis) ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, ritenuta l’eziologia professionale della malattia denunciata (spondilo disco artrosi del rachide strumentalmente accertata, con lombalgia recidivante), riconducibile al lavoro svolto in capannoni soggetti alle intemperie, condannava la società (Omissis) al pagamento, in favore dello (Omissis), della somma di euro 31280,00 a titolo di danno biologico, di euro 10.000,00 a titolo di danno morale, nonchè al pagamento dell’equo indennizzo, commisurato alla ascrivibilità della patologia accertata all’8 categoria della tabella A di cui alla Legge n. 313 del 1968. Avverso detta decisione ricorre la s.p.a. (Omissis) con due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
Resistono, con distinti controricorsi, (Omissis) e l’Inail, che espone ulteriormente con memoria la propria difesa.

Diritto
Con il primo motivo, la società denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, rilevando che, benchè fosse stata ritualmente dedotta in primo grado la decadenza dal diritto per il decorso del termine semestrale Decreto Ministeriale n. 2716 del 1953, ex articolo 38, eccezione reiterata dalla parte vittoriosa in sede di costituzione con memoria in appello, la Corte territoriale aveva ignorato la sollevata eccezione e deciso nel merito la domanda. Con specifico quesito, (Omissis) domanda se il giudice del gravame sia incorso nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attesa l’evidente pregiudizialità della eccezione di decadenza.
Con il secondo motivo, ascrive alla sentenza impugnata la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 101 e 116 c.p.c., nonchè l’omessa e/o errata motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5, evidenziando che la quantificazione delle somme riconosciute a titolo risarcitorio era avvenuta in assenza di qualsiasi elemento probatorio ed in presenza di mere allegazioni della parte nelle note finali.
La pretesa azionata nei confronti di (Omissis) trae origine da un’azione di responsabilità contrattuale ex articolo 2087 c.c. ed anche ex articolo 2049 c.c. per essere stato il ricorrente adibito continuativamente dal 1980 al 1996 a lavorazioni altamente faticose presso l’Officina di (Omissis) nel deposito locomotive, con elevati sforzi ed in ambiente non idoneo. Ciò, tuttavia, non esclude che se l’azione come proposta non era soggetta ad alcuna preclusione o termine di decadenza, con riferimento alla richiesta di liquidazione del danno biologico e di quello morale, sicuramente doveva ritenersi collegata all’accertamento della causa di servizio la pretesa azionata per l’equo indennizzo, con ogni decadenza eventualmente connessa al mancato rispetto del termine previsto per il primo accertamento.
Ed invero, l’equo indennizzo ha come presupposto (logico e giuridico) il riconoscimento della “causa di servizio” (quale riconoscimento del rapporto fra il servizio e la menomazione dell’integrità fisica). Il termine per presentare questa preliminare domanda è fissato (in via generale) in “sei mesi dalla data in cui si e verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia”. La tempestività della domanda di equo indennizzo non è di per sè sola sufficiente ai fini considerati, essendo preliminare alla stessa, e presupposto del riconoscimento del diritto stesso, l’inoltro di preventiva e tempestiva domanda di riconoscimento della causa di servizio da parte dell’interessato, nel termine semestrale dalla conoscenza dell’infermità. Ed invero, il Decreto Ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, articolo 38 (che riproduce per il personale dell’Ente (Omissis) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 36), nel disciplinare il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, propedeutico a quello per l’equo indennizzo (cfr. Cass S.U. 5536/91), stabilisce che “per conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, fuori dei casi di infortunio o di malattia professionale, il dipendente deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura della malattia, presentare domanda scritta al direttore centrale o al direttore compartimentale competente…”.
Soltanto nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il termine di decadenza previsto dall’articolo 38 (per espressa disposizione) non è applicabile. Il termine per presentare la domanda di equo indennizzo, poi, presuppone che sia stato emesso il provvedimento di riconoscimento della “causa di servizio”. Ciò emerge con evidenza nella prima ipotesi indicata dal predetto articolo 4, in cui il riconoscimento riguarda la menomazione dell’integrità fisica (ed ove si esige anche la comunicazione del provvedimento). Nella seconda ipotesi, si presuppone un preesistente riconoscimento (ed in tal modo il “provvedimento”, che ne è formale strumento) che riguarda la lesione o l’infermità e la menomazione dell’integrità fisica emersa dopo tale provvedimento.
La decorrenza del termine è nella prima ipotesi dal provvedimento; e nella seconda ipotesi da un fatto naturale (la menomazione dell’integrità fisica) che, tuttavia, emerga successivamente al provvedimento (che riguardi il più limitato fatto dell’infermità o della lesione, quali cause della menomazione) (cfr. Cass. 21295/06).
Nella specie è pacifico nei termini in cui è stato specificato nel ricorso che l’eccezione è stata formulata tempestivamente in primo grado e reiterata nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello dalla parte rimasta vittoriosa nel giudizio di primo grado, non essendo stata la circostanza smentita dallo (Omissis), sicchè l’aver trascurato l’esame della preliminare eccezione costituisce omessa pronuncia e, come tale, incide manifestamente sulla sentenza, che deve essere pertanto cassata in relazione alla censura formulata con il primo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata si è basata, poi, per quanto riguarda il risarcimento dei danni sulle sole dichiarazioni dello (Omissis), laddove i danni richiesti non possono presumersi, ma, come ha più volte ripetuto la giurisprudenza di legittimità vanno provati, sebbene anche con il ricorso ad elementi presuntivi, potendo essere oggetto di liquidazione solo quelli di cui risultino provati l’esistenza e il collegamento causale con l’illegittima condotta datoriale (v., al riguardo, Cass. 12 maggio 2009 n. 10864 e, tra le altre, Cass. 8 ottobre 2007 n. 20987 e Cass. 19 dicembre 2008 n. 29832, anche con riferimento a Cass. s. u. 11 novembre 2008 n. 26972, nonchè Cass. 13 maggio 2011 n. 10527).
La sentenza va, in definitiva, cassata in relazione ad entrambi i motivi di ricorso e la causa va rimessa ad altro giudice pari ordinato, indicato in dispositivo, per l’esame degli aspetti relativi alla eccezione di decadenza ed alla applicazione dei corretti criteri di ripartizione dell’onere probatorio in tema di danni, oltre che per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Il ricorso va, invece dichiarato inammissibile nei confronti dell’Inail, atteso che contro il capo della sentenza riguardante l’improponibilità della domanda avanzata nei riguardi dell’istituto non è stata proposta impugnazione con un motivo specifico da parte della suddetta società. Le spese di lite nei confronti dell’INAIL seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso spiegato nei confronti dello (Omissis) e dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’INAIL. Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti dell’istituto, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi, euro 2500,00 per onorario, oltre accessori di legge; cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione

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