L’installazione di un dispositivo di skimming su uno sportello bancomat è punibile solo se è dimostrata l’idoneità del dispositivo ad intercettare e memorizzare i dati digitati dall’utente allo sportello ATM

Cass. Pen., V sez., 27.1.2020 n. 32369

Commento di Michelangelo DI STEFANO

Con questa motivazione, la V sezione penale della suprema Corte, con sentenza n. 3236/2020, depositata il 27 gennaio 2020, ha annullato con rinvio al giudice di appello di Roma un singolare caso di frode informatica attraverso lo strumento del c.d. skimming.

Ma, per comprendere il significato dell’orientamento giurisprudenziale che ci si appresta a commentare è necessario, preliminarmente, spiegare il concetto di “skimming”, dall’inglese to skim, cioè strisciare, un espediente informatico in grado di acquisire in modo clandestino ed illegale l’identità digitale di una carta di credito o di debito, procedendo alla sua clonazione o, eventualmente, alla sua sottrazione dopo averne acquisito fraudolentemente i codici di accesso.

La pratica più frequente è quella di camuffare una postazione ATM sovrapponendo a quella preesistente un nuovo pannello di comando ed un finto lettore di carta.

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DI STEFANO Skimmer

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