Commento alla Sentenza Tar Lombardia 178/2018

Dott. Emanuele Mascolo

  

In materia condominiale da qualche anno si sta ponendo il problema delle ipotesi di stalking, tra condomini.

Con la pubblicazione che segue, oltre al commento della Sentenza del Tar Lombardia Brescia del 14 febbraio 2018 n. 178, si vuole anche fare chiarezza circa la possibilità e la realtà di condotte persecutorie all’interno del condominio.

Procederemo infatti con qualche riflessione sul punto e con il richiamo della giurisprudenza.

A ben riflettere invero, lo stalking condominiale è generato dai vari e facili litigi, contrasti e rancori che possono nascere all’interno del condominio. Il tutto può partire anche dal dissenso o un punto di vista diverso, di un condomino rispetto agli altri. Per cui ci si può sentire perseguitati.

Spesso in condominio capita di essere a mò di satira insultati o additati, attenti: può configurarsi lo stalking.

L’articolo 612bis del codice penale così definisce gli atti persecutori: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”

In materia di stalking, il Questore può ammonire il soggetto che ha commesso il fatto. Sul punto, la Sentenza del Tar Lombardia Brescia del 14/02/2018, n. 178, ha considerato e chiarito, richiamando altra giurisprudenza amministrativa che “che, ai fini dell’emissione della suddetta misura, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall’art. 612-bis del codice penale, potendo il provvedimento monitorio trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, eventi che ledono la riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, l’integrità della persona (cfr. Consiglio di Stato, sez. I – 9/2/2017 n. 321); che il decreto di ammonimento non presuppone l’acquisizione della dimostrazione del fatto penalmente rilevante punito dall’art. 612-bis del c.p., ma richiede la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori; che, pertanto, il Questore deve solo apprezzare la fondatezza dell’istanza, formandosi il ragionevole convincimento sulla plausibilità ed attendibilità delle vicende esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (T.A.R. Umbria – 18/12/2015 n. 567; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 25/8/2010 n. 4182).[1]

Nel caso in esame, come emerge dalla lettura del provvedimento, la condotta di atti persecutori è consistita, nel “danneggiamento in giardino, con l’uso di una sostanza diserbante (vietata nelle aree frequentate dalla popolazione), somministrata sulla siepe della controinteressata; assunta a sommarie informazioni, una condomina ha dichiarato di aver notato il ricorrente muoversi con una tanica nei pressi della siepe”.[2]

Vale la pena ricordare, che la giurisprudenza è concorde nel sostenere che “la reiterazione di reciproci comportamenti intimidatori, le gravi esplosioni di conflittualità e le accese tensioni sviluppatesi tra due o più soggetti sono elementi in astratto idonei a giustificare l’adozione di atti cautelari nei confronti di entrambi, mentre non possono elidere né attenuare l’oggettivo spessore dei singoli comportamenti individuali”.[3]

Va chiarito, in generale a questo punto che, commette stalking, sostanzialmente, il condomino che pone in essere reiteratamente, condotte minacciose o moleste nei confronti di altri condomini.[4]

Il condomino stalker può rischiare anche l’allontanamento dai luoghi e il divieto di dimora.

Molteplice è la giurisprudenza in tal senso: uno fra tutti è l’allontanamento di un condomino previsto con Ordinanza del Gip di Padova, 15 febbraio 2015, n. 1222, con la quale si disponeva appunto l’allontanamento del condomino stalker, il quale, “si era reso necessario, secondo il G.I.P., “per interrompere l’attività delittuosa che si protrae da mesi, nei confronti di tutti i condomini, senza che l’indagato abbia dato alcun segno di resipiscenza.[5]

 L’Ordinanza in oggetto ha disposto, il divieto per lo stalker  dai “ luoghi costituiti dalla abitazione e dai rispettivi luoghi di studio e/o lavoro,  con divieto assoluto di comunicazione, incontro e avvicinamento alle persone offese e ai  componenti dei rispettivi nuclei familiari, prescrivendogli di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti e vietando al predetto di comunicare con  qualsiasi mezzo, in particolare telefono, SMS o e-mail con le persone sopra indicate.”[6]

[1] Tar Lombardia Brescia, Sentenza del 14/02/2018, n. 178.

[2] Tar Lombardia Brescia, op. cit.

[3] Tar Lombardia Brescia, op. cit.

[4] Mascolo E., “Il condomino stalking rischia l’allontanamento dal condominio”, 26 marzo 2014, in http://www.polimniaprofessioni.com/rivista/il-condomino-stalker-rischia-lallontanamento-dal-condominio-ii-parte/

[5] Trib. Padova, Ordinanza G.I.P., 15 febbraio 2013, n. 1222.

[6] Trib. Padova, op. cit.

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