imagesA cura della dott.ssa Filomena Agnese Chionna

La corte di Giustizia dell’Unione Europea è chiamata ad analizzare la disciplina della sottoposizione e valutazione di impatto ambientale, ed in particolare le conseguenze nei confronti della scadenza del termine per proporre impugnazione.

All’esito della quale è prevalsa la concezione secondo cui la disciplina in materia deve essere interpretata nel senso che non può essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che abbia formato oggetto di una decisione adottata in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, anche se nei confronti della stessa decisione sia scaduto il termine di ricorso per annullamento.

Il ragionamento della Corte prende le mosse dal richiamo ai due fondamentali principi europei in tema di garanzia di ricorso, quali il principio di equivalenza e il principio di effettività.

 Rispetto a tale contesto, la fissazione di termini di ricorso ragionevoli nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del singolo sia dell’amministrazione, è compatibile con il diritto dell’Unione. Al fine di essere considerati ragionevoli, peraltro, i termini non debbono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Applicando tali coordinate alla materia ambientale, dopo aver preso atto che il diritto dell’Unione non prevede regole relative ai termini di ricorso contro le autorizzazioni rilasciate in violazione dell’obbligo di previa valutazione dell’impatto ambientale, afferma non essere contraria, in linea di principio e salvo il rispetto del principio di equivalenza, la fissazione, da parte dello Stato membro, di un termine per proporre il ricorso.

La  scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, non può  essere considerato giuridicamente autorizzato come se avesse effettivamente assolto l’obbligo di valutazione di impatto ambientale.

La giurisprudenza ha elaborato i tratti distintivi della disciplina ricorrendo all’analisi della disciplina in tema di risarcimento dei danni causati dall’omissione di una valutazione dell’impatto ambientale, essendo possibile adottare tutti i provvedimenti atti a rimediare a tale omissione.

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