Corte Costituzionale sentenza 13 settembre 2012 n 217

Enti locali, assunzioni, norma statale, spesa pubblica, deroghe, illegittimità

Gli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale con i quali le norme regionali del Friuli-Venezia Giulia che prevedono deroghe al regime assunzionale si pongono in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. In particolare, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica l’art. 76, co. 7, del D.L. n. 112/2008, che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (elevato al 50 per cento successivamente) delle spese correnti. Interpretazione che va estesa anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Per questi motivi è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, co. 51, della L. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11/2011, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011, e degli artt. 2, co. 106, 10, co. 25 e 12, co. 26, 28 e 33 della stessa legge. Riferimenti normativi: artt. 6 e 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122; art. 76, co. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Cfr. Corte Cost., sentenza 1 aprile 2011, n. 108.

 

Tar Lazio Roma sentenza 12 novembre 2012 n 9257

La denuncia di inizio attività disciplinata dal T.U. in materia edilizia 6.6.2001 n. 380 è assimilabile a un’istanza autorizzatoria, che, con il decorso del termine di legge, provoca la formazione di un provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza. Dopo il decorso del termine di trenta giorni per la formazione del provvedimento tacito l’amministrazione non perde i suoi poteri di autotutela, i quali tuttavia devono essere esercitati nel rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dell’attività amministrativa. L’annullamento del provvedimento formatosi sulla d.i.a. deve essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento e dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedimentali previste per gli atti in autotutela, ivi compreso il rispetto del tempo ragionevole per porre in essere il provvedimento di secondo grado e la comparazione dell’interesse pubblico con l’aspettativa del privato, consolidata dal decorso del tempo – quasi un anno dalla denuncia di inizio attività edilizia – e dalla consapevolezza dell’intervenuto assenso tacito nei termini di legge.

 

TAR PUGLIA Bari sentenza 19 novembre 2012 n 1957

Projet financig e annullamento in autotutela. E’ illegittimo un bando di gara che snaturi la struttura stessa del project financing in ragione dell’assenza della previsione che contempli lo sfruttamento economico del bene da parte del concessionario

Un mero atto di indirizzo attiene agli atti non immediatamente impugnabili, in quanto non idonei ad interrompere definitivamente il procedimento e, quindi, non immediatamente lesivi.

Gli artt. 143 e 153, d.lgs. n. 163 del 2006, operano un evidente riferimento alla nozione comunitaria di “concessione” cui si ricollega il project financing, nozione implicante il diritto di gestione dell’opera da parte del concessionario cui si accompagna un prezzo con conseguente assunzione, da parte del concessionario, del rischio legato alla gestione del servizio in questione. E’ illegittimo un bando di gara che snaturi la struttura stessa del project financing in ragione dell’assenza della previsione che contempli lo sfruttamento economico del bene da parte del concessionario, risolvendosi il suo utile esclusivamente nel mero introito del canone annuo posto a carico dell’Amministrazione. All’opposto, il vero project financing presuppone un contratto di concessione in senso stretto “con utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti” (ex art. 153, d.lgs n. 163/2006). In assenza di coordinamento tra l’art. 21 nonies, comma 1 legge 7 agosto 1990 n. 241 e l’art. 1, comma 136 legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve ritenersi che tale ultima norma abbia individuato l’unica ipotesi di annullamento d’ufficio per ragioni di pubblico interesse in re ipsa di provvedimenti che comportano un indebito esborso di danaro pubblico con esclusione di altri casi non connessi a risparmi o minori oneri per la Pubblica Amministrazione. 5. L’art. 21 nonies, legge n. 241/1990, non contempla, diversamente da quanto statuito dall’art. 21quinquies legge n. 241/1990 per l’ipotesi della revoca (presupponente un vizio di merito/opportunità dell’atto revocato), l’obbligatoria corresponsione di alcun indennizzo.

 

Cassazione civile sezione II sentenza 15 novembre 2012 n 20011

Contratto preliminare. Quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi.

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, salvo la dimostrazione di una intervenuta “interversio possesionis” nei modi previsti dall’art. 1141 c.c.

Nella fattispecie.

Con atto di citazione notificato il 10 giugno 1989 C.C. , Ca..Ca. e N..E. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania L..P. assumendo che con sentenza di questo stesso Tribunale del 30-11-1988 il dante causa degli attori A..C. , nell’ambito di un giudizio nei confronti del P. avente ad oggetto l’inefficacia di un preliminare di compravendita stipulato tra le suddette parti con scrittura privata del 24 gennaio/30 giugno 1983, era stato condannato a restituire al P. la somma di lire 50.000.000 con gli interessi legali, mentre il P. era stato condannato al rilascio del fondo oggetto del preliminare; aggiungeva che le altre richieste del C. , riguardanti la restituzione dei frutti, i canoni i tributi ed i danni conseguenti alla mancata restituzione dell’immobile, erano state dichiarate inammissibili in quanto proposte tardivamente.

Gli attori quindi chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 108.300.467 oltre accessori comprensive di lire 3.231.467 per contributi versati al Consorzio di Bonifica per il fondo in questione per il periodo dal 1983 al 1988, e di lire 105.069.000 per i frutti indebitamente percepiti nello stesso periodo di tempo, oltre al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio il P. contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto, e in via riconvenzionale chiedeva la condanna delle controparti al rimborso delle spese, delle riparazioni, dei miglioramenti e delle addizioni operate fino al tempo della restituzione del fondo oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito con sentenza del 18 aprile 2001 rigettava le domande proposte dagli eredi C. e li condannava al pagamento in favore del P. della somma di lire 10.830.000 quale indennità per i miglioramenti e di lire 8.759.000 per spese straordinarie oltre interessi e, sulla sola indennità di miglioramento, la rivalutazione monetaria dalla data della domanda. Proposto gravame da parte di C..C. , Ca.Ca. e della E. cui resisteva il P. la Corte di Appello di Catania con sentenza del 22 giugno , in riforma della decisione di primo grado, ha condannato quest’ultimo al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 17.276,82 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed ha rigettato le domande proposte dal P. nei confronti delle controparti. Cfr Cassazione sentenza 27 mar5zo 2008 n. 7930.

 

Cassazione penale sezione II, sentenza 22 ottobre 2012 n 41083

Difensore, comunicazione, udienza per il riesame

E’ nulla l’ordinanza emessa dal Tribunale se al difensore non viene data comunicazione della data dell’udienza per il riesame.

Cassazione penale sezione IV sentenza 22 ottobre 2012 n 41193

Querela, dichiarazioni spontanee, sentenza civile, fini probatori, processo penale

Essendo la querela mero atto di procedibilità, la cui funzione è quella di consentire all’autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato e manifestare l’istanza di punizione in ordine al fatto-reato medesimo, è illegittimo utilizzarne il contenuto a fini probatori, costituendo in tale caso violazione della legge processuale penale. Riferimenti normativi: artt. 3, 350, co. 7, 431, co. 1, lett. a), 479, 503, co. 3 e 511, co. 4 c.p.p. Cfr. ex multis Cass. Pen., sez. VI, sentenza 5 luglio 2000, n. 7832 e Cass. Pen., sez. V, sentenza 24 marzo 2011, n. 17680.

 

Cassazione civile sezioni unite sentenza 11 aprile 2012 n 5702

Donazione, clausola risolutiva, modus, efficacia, conseguenze

Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come “modus”, che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni. Riferimenti normativi: artt. 769, 793, 1359 e 1362 c.c.

 

Cassazione civile sezioni unite sentenza 11 aprile 2012 n 5701

Magistrato, astensione, obbligo, parti, processo esecutivo, vendita forzata

 

Ai fini della responsabilità disciplinare del giudice per inosservanza dell’obbligo di astensione ex art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non sono parti del processo esecutivo, nel senso postulato dall’art. 51, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., coloro che presentano offerte nella vendita forzata, se non dal momento in cui si manifesta un contrasto – ancorché non formalizzato con l’opposizione agli atti esecutivi – ove essi siano coinvolti e per il quale sia richiesto l’intervento regolatore del giudice dell’esecuzione. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza dell’illecito disciplinare nei confronti di un giudice dell’esecuzione, che non si era astenuto in occasione della vendita all’asta di due immobili aggiudicati a persona con la quale il magistrato intratteneva un rapporto di locazione). Riferimenti normativi: art. 2, co. 1, lett. C, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109; art. 51, co. 1, n. 3 c.p.c. Cass. Civ., SS.UU., sentenza 12 maggio 2010, n. 11431.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 10 settembre 2012 n 15104

Licenziamento, revoca, rinnovo, motivazione per relationem, inefficacia

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della L. 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad esigenze collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo. Inoltre, il datore di lavoro non può motivare il licenziamento semplicemente facendo riferimento ad un precedente recesso, poi revocato. Infatti, la revoca comporta il venir meno dell’atto (cui non può attribuirsi alcuna reviviscenza, neppure quanto ai motivi del licenziamento), pertanto nel caso di una successiva assunzione ex novo del dipendente, seguita da un nuovo licenziamento, questo non può collegarsi in alcun modo al primo, revocato, sicché l’art. 2 della L. n. 604/66 impone, in presenza della richiesta dei motivi, la loro comunicazione nel termine di sette giorni a pena di inefficacia. Riferimenti normativi: artt. 2-3, L. 15 luglio 1996, n. 604.

 

Cassazione civile sezioni unite sentenza 10 agosto 2012 n 14368

Avvocati, responsabilità disciplinare, CNF, giurisdizione speciale, deontologia

In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. Riferimenti normativi: artt. 17, 17 bis e 19 Codice deontologico.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 11 luglio 2012 n 11676

Paternità, congedo, fruizione, dimissioni volontarie, tutele, accettazione

In tema di dimissioni del lavoratore padre, l’estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissione volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione del congedo di paternità, in quanto altrimenti il datore di lavoro, che normalmente non conosce la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo, non potrebbe, in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

Riferimenti normativi: art. 55, co. 2 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 151; art. 8, L. 8 marzo 2000, n. 53. Cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 19 agosto 2000, n. 10994.

 

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 11 luglio 2012 n 11659

Servizio postale, contratti a termine, successione, causale, limite quantitativo

Poste Italiane può concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, al momento in cui tale contratto non sia stato concluso in applicazione dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (ai sensi del quale l’applicazione dell’accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso), bensì per la necessità di promuovere un altro obiettivo. In particolare, non sussiste violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione, concernente i lavoratori a tempo determinato assunti da un’impresa postale con riferimento all’insussistenza dell’obbligo di indicare le ragioni oggettive del ricorso ad un primo o unico contratto a termine in quanto, nell’ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, il principio di non discriminazione è stato attuato dall’accordo quadro suddetto unicamente per quanto riguarda le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato. Di conseguenza le eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo determinato non sono soggette al principio di non discriminazione sancito dall’accordo quadro stesso. Riferimenti normativi: art. 2, co. 1 bis, D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368; art. 8, p. 3, Direttiva del Consiglio UE, 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE. Cfr. Corte di Giustizia UE, sez. II, sentenza 13 settembre 2007, n. C- 307/05.

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