N. 01360/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2012, proposto da:
Antonio Genua, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Francesco De Sanctis, 33

contro

Comune di Rho, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio, 19

per l’annullamento

del provvedimento in data 25.1.2012, con il quale il comune di Rho ha negato al ricorrente il rilascio della licenza e revocato la sua posizione in graduatoria nell’ambito del concorso pubblico per titoli finalizzato all’assegnazione di n. 14 licenze per l’esercizio del servizio di auto pubblica di piazza,

di tutti gli atti prodromici e successivi e, nei limiti e alle condizioni dedotte in ricorso, della prescrizione del bando che imponeva al concorrente di obbligarsi, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 21/92, nel caso in cui risultasse tra i soggetti utilmente collocati in graduatoria, di optare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’utile collocazione in graduatoria ai fini dell’assegnazione della licenza tra la conservazione della licenza o autorizzazione già intestata e il conferimento della nuova licenza, previa rinuncia alla licenza o autorizzazione di cui è titolare, nonché della clausola I Xiii, che imponeva la produzione di idonea documentazione attestante in maniera inequivocabile l’opzione per il conferimento della nuova licenza taxi entro 90 giorni dalla comunicazione di utile posizione in graduatoria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Rho;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12 aprile 2012 il sig. Genua chiedeva l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, esponendo di avere adempiuto correttamente alle prescrizioni del bando di concorso per il conferimento della licenza di “taxi”, e di essere stato, quindi, ingiustamente estromesso dalla graduatoria in sede di verifica del possesso dei requisiti.

Nello specifico, il ricorrente censurava per irragionevolezza le norme del bando che avevano previsto la necessità di esercitare un’ opzione per la nuova licenza in corso di assegnazione entro un termine (trenta giorni) decorrente non dalla concessione della licenza, ma dalla comunicazione della sua assegnazione provvisoria.

In secondo luogo, e sotto un concorrente profilo, il sig. Genua deduceva l’illegittimità delle norme del bando sulla cui base era stato estromesso dalla graduatoria, per contrasto con gli artt. 8 e 9 della L. n. 21/1992.

In terzo luogo, il ricorrente contestava l’affermazione, da lui stesso ritenuta non foriera di conseguenze rispetto alla non assegnazione della licenza, secondo la quale egli si sarebbe reso responsabile di una condotta fraudolenta in data precedente alla indizione del concorso de quo.

Si costituiva l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la causa passava in decisione all’udienza pubblica del 7 maggio 2014.

Preliminarmente, il Collegio osserva che il terzo motivo di ricorso, così come formulato, è da ritenersi inammissibile, in quanto rivolto a confutare un’affermazione dell’amministrazione che non ha avuto alcun effetto determinante, per espressa ammissione dello stesso ricorrente, sul provvedimento finale impugnato.

Quanto alle altre censure proposte, esse sono da ritenersi infondate. I due termini (trenta e novanta giorni) di cui al bando non sono in contrasto tra di loro, perché uno afferisce all’esercizio dell’opzione nei confronti della nuova licenza già provvisoriamente assegnata (in virtù dell’utile collocazione in graduatoria), l’altro concerne la presentazione della prova dell’avvenuto esercizio di tale opzione nei termini previsti dal bando.

Di conseguenza, sotto questo profilo, rivelandosi le clausole del bando di intuitiva comprensione, il concorrente ha senz’altro violato, ingiustificatamente, la disposizione inerente al termine da osservare per l’esercizio della rinuncia.

Inconsistente è anche l’assunto secondo cui non sarebbe stato possibile determinare il termine a quo per la suddetta rinuncia, essendo stato espressamente previsto dall’art. 19 del bando che esso sarebbe decorso dalla comunicazione dell’utile collocazione in graduatoria ai fini dell’assegnazione della licenza, comunicazione effettivamente pervenuta al ricorrente in data 4 luglio 2011 (cfr. documento n. 4 depositato dalla difesa del ricorrente stesso).

Quanto all’asserito contrasto con la L. n. 21/1992 delle disposizioni del bando prescriventi la necessaria opzione a favore della nuova licenza (o rinuncia alla licenza già in possesso del ricorrente), prima ancora della concessione della stessa, il Collegio osserva che la normativa statale non prescrive le modalità con le quali gli enti locali devono far rispettare ai possessori di tali titoli il divieto di cumulo, di modo che appare del tutto ragionevole esigere che l’assegnatario provvisorio di licenza eserciti l’opzione (o la rinuncia) prima del rilascio definitivo, dovendosi considerare le evenienze rappresentate dal ricorrente (in termini di rischio di perdita di entrambi i titoli) legate ad eventi del tutto patologici e comunque eventualmente rimediabili a vario titolo tramite l’esperimento degli ordinari mezzi di tutela previsti dall’ordinamento.

Di conseguenza, le norme del bando contestate dal sig. Genua non si pongono in diretto contrasto né con la normativa di settore su richiamata né con principi di ragionevolezza e proporzionalità, che appaiono al contrario rispettati, anche nell’ottica dell’esigenza dell’amministrazione di evitare comportamenti fraudolenti dopo il rilascio del titolo.

Il ricorso è dunque da respingere, nella parte in cui non è da considerarsi inammissibile, con spese del giudizio che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’amministrazione, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario

IL SEGRETARIOIl 28/05/2014

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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