Cass. Pen., Sez. II,  15.03.2012  n. 22253.

A cura del Dott. Pietro Algieri

Massima.

“la mancanza nel decreto che dispone il giudizio immediato, dell’avviso prescritto dall’art. 456 comma 2, cod. proc. pen., che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., come pure l’eventuale erronea indicazione del termine entro il quale la richiesta può essere avanzata, danno luogo ad una nullità a regime intermedio”.

Sintesi del caso.

Il caso specifico riguarda due imputati che avevano avanzato formale richiesta di avvalersi del giudizio abbreviato condizionato. Tale richiesta, però, fu rigettata dal Tribunale di Milano e gli atti sono stati rimessi innanzi alla sezione competente. Ciò non ha fatto venir meno la strategia difensiva dei due imputati, i quali, hanno impugnato l’ordinanza di rigetto, sostenendo la nullità della stessa per mancato contradditorio camerale e correlativa restituzione in termini. Questa richiesta di nullità fu nuovamente rigettata dagli organi giurisdizionali. Contro quest’ultima ordinanza, i difensori degli imputati, hanno fatto ricorso in Cassazione per  “abnormità” per non aver riconosciuto la nullità dell’ordinanza con la quale il GIP del tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di trasformazione del rito immediato in giudizio abbreviato condizionato. L’abnormità dell’atto deriverebbe, secondo i ricorrenti, all’ineluttabilità della prosecuzione della fase dibattimentale del processo, pur in presenza di un atto affetto da nullità assoluta.

La materia del contendere

Il pomo della discordia tra gli organi giurisdizionali e la difesa degli imputati, quindi, concerneva la mancata celebrazione del processo con il rito abbreviato condizionato. Infatti la difesa sosteneva che questa decisione fosse stata presa inaudita altera parte, ossia senza contradditorio tra la difesa e l’accusa e, pertanto, il giudice prese questa decisione senza sentire le ragioni degli imputati.

Quaestio juris

Arrivati a questo punto bisogna chiedersi se sia affetta da nullità, un’ordinanza di rigetto di celebrazione del processo tramite uno dei riti speciali, nel caso di specie il giudizio abbreviato condizionato, se il giudice abbia deciso in assenza di contradditorio.

Normativa di riferimento.

Art. 438. Presupposti del giudizio abbreviato.

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

 

Art. 183. Sanatorie generali delle nullita`.

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita` sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell’atto;

b) se la parte si e` avvalsa della facolta` al cui esercizio l’atto omesso o nullo e` preordinato.

 

Nota esplicativa.

Prima di tutto è opportuno affrontare la tematica riguardante il giudizio abbreviato, e, in particolare, il giudizio abbreviato condizionato.

Il libro Vi del codice di procedura penale del 1988 è dedicato ai procedimenti speciali, che, nell’intenzione del legislatore delegante, avrebbero dovuto garantire un flusso contenuto dei processi verso la sede dibattimentale, giacché, solo in tal modo il sistema basato sul rito accusatorio avrebbe potuto funzionare. Per raggiungere tale obiettivo il legislatore del 1988 ha, da una parte, elaborato meccanismi in grado di accelerare il procedimento in tutti quei casi in cui le cadenze ordinarie non apparivano necessarie e, dall’altra, ha introdotto forme alternative a quelle proprie del rito tipico per giungere alla sentenza sul merito.

Il giudizio abbreviato, nella sua configurazione originaria, era un rito a definizione anticipata, che consentiva la pronuncia della sentenza di merito attraverso un giudizio allo stato degli atti, pronunciato all’esito dell’udienza preliminare, su richiesta dell’imputato e con il consento del P.M.. Si trattava, dunque, di una forma di giudizio sul merito dell’imputazione alternativa a quella tipica del dibattimento, fondata, in sostanza, sugli esiti delle indagini preliminari condotte dal P.M., i cui atti avrebbero costruito la base della decisione del giudicante. La rinuncia al giudizio dibattimentale era “compensata “ con la riduzione pari ad un terzo della pena determinata dal giudice.

L’ammissibilità del rito abbreviato era condizionata alla richiesta dell’imputato, al consenso del P.M. ed alla valutazione positiva del giudice in ordine alla “decidibilità allo stato degli atti” del processo. Nella sua originaria configurazione, dunque, il giudizio abbreviato evidenziava una “logica negoziale” del tutto assimilabile a quella del patteggiamento, presupponendo un accordo, insindacabile, tra le parti in ordine alla celebrazione del rito. Il terzo dei requisiti sopra indicati era l’inevitabile conseguenza della scelta di sottrarre al giudice, come alle parti, ogni potere di integrazione probatoria, ragion per cui non poteva non riconoscersi al giudicante il potere di accertare preventivamente se “lo stato degli atti” gli consentisse di decidere sull’imputazione. Con la legge n.479 del 1999 ( e, in seguito il decreto legge 7 aprile 2000, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n.144 e il decreto legge 24 novembre 2000, n.341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001 n.4) il legislatore ha profondamente modificato il volto del giudizio abbreviato. Invero è stata eliminata la previsione del consenso necessario del P.M. per l’accesso al rito; la suscettibilità del processo di essere deciso allo stato degli atti già acquisiti non costituisce più un presupposto d’ammissibilità del rito e la richiesta dell’imputato non implica più la rinuncia a chiedere ulteriori mezzi di prova. Il nuovo giudizio abbreviato prevede, infatti, varie forme d’integrazione probatoria, rimesse all’inziativa dell’imputato ovvero del P.M., limitatamente alla prova contraria, ovvero ancora dello stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. La formula “allo stato degli atti” è comunque rimasta (art.438, I co, c.p.p.), al fine di evidenziare che il giudizio abbreviato è pur sempre un rito accedendo al quale l’imputato riconosce valore di prova agli elementi acquisiti dal P.M., rinunciando, dunque, ad avvalersi del metodo dialettico per la formazione della prova nonché alla possibilità di partecipare direttamente all’assunzione delle eventuali prove integrative. Può tutt’ora parlarsi di giudizio “allo stato degli atti”, avendo presente, tuttavia, che non si tratta più dei soli atti formati nella fase delle indagini preliminari o, eventualmente, nel corso dell’udienza preliminare, compresi gli atti dell’investigazione difensiva, ma anche degli atti relativi all’istruttoria integrativa compiuta nel giudizio.

L’art.438, V comma, c.p.p. prevede che l’imputato possa subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e che il giudice disporrà il giudizio richiesto se riterrà l’integrazione richiesta necessaria ai fini della decisione nonché compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.

Nella forma condizionata, dunque, l’accesso al rito trova, ugualmente, impulso nell’iniziativa dell’imputato e, tuttavia, l’instaurazione del rito alternativo è subordinata ad una preventiva delibazione da parte dell’organo giudicante, fondata su parametri normativamente individuati.

La richiesta va formulata negli stessi termini e secondo le medesime modalità di cui all’abbreviato incondizionato, vale a dire personalmente dall’imputato ovvero a mezzo di procuratore speciale, sia oralmente sia per iscritto e, attesa l’unitarietà del modello processuale, non è necessario che nella procura speciale sia fatto espresso riferimento al potere di proporre la richiesta anche condizionata, essendo sufficiente il riconoscimento della facoltà di richiedere l’accesso al rito abbreviato.

La richiesta di giudizio abbreviato condizionato deve contenere l’elenco e la descrizione delle prove invocate e la manifestazione espressa ed in equivoca della volontà dell’imputato di subordinare l’effettiva instaurazione del rito all’accettazione della richiesta condizionata. È necessario, dunque, che la richiesta sia analitica e specifica, in maniera tale da consentire al giudicante l’attenta delibazione in ordine alla necessità del mezzo, con riguardo anche all’oggetto dell’integrazione probatoria, di cui dovrà verificare la compatibilità con il rito.  Può, dunque, ritenersi teoricamente ammissibile il provvedimento di rigetto adottato dal giudice per l’ipotesi di insufficiente indicazione, nella richiesta, dei mezzi di prova di cui si chiede l’esperimento ovvero per l’omessa specificazione dell’oggetto dell’attività di investigazione.

Nel caso di specie l’imputato aveva manifestato la volontà di avvalersi del giudizio abbreviato condizionato, ma tale richiesta fu rigettata dal G. I. P. di Milano. Sulla base di ciò, i difensori degli imputati hanno impugnato tale decisione sulla base del dettato disposto dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 438 comma 2 cod. proc. pen.

Più precisamente, sostiene le proprie ragioni riprendendo la sentenza resa dalle S. U. la sentenza n. 30200 del 28 luglio 2011, la quale sostiene che: “avrebbe configurato i limiti del controllo del GIP, in ordine all’ammissibilità della richiesta del giudizio abbreviato condizionato, come verifica di carattere formale della regolarità della richiesta, concernente il rispetto del termine di cui all’art. 458 cod. proc. pen. e la presenza della procura speciale in capo al difensore che agisce per conto del suo assistito, con la conseguente necessità di fissazione dell’udienza davanti a sé per la decisione nel merito. Non aver adempiuto alla fissazione di alcuna udienza per la valutazione della richiesta, avrebbe comportato l’adozione di un atto abnorme, perché emesso in violazione di una condizione a contraddittorio necessario”.

Fermo restando il principio di diritto affermato dalla sentenza delle S. U., nel caso di specie, come sostenuto, pertanto, dalla Sez. II, è ben diverso. Nel caso sottoposto all’attenzione delle S. U., infatti, si discuteva sulla alla decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato ovvero dal decreto di fissazione dell’udienza per tale giudizio, hanno fatto riferimento anche al quadro processuale concernente gli atti introduttivi del giudizio abbreviato nella sua configurazione condizionata, nel momento in cui si incrocia con il giudizio immediato; nel caso sottoposto all’attenzione della Sez. II della Corte di Legittimità, invece, si parla di “nullità” dell’ordinanza del G.I.P., che ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato e gli effetti di tale nullità. Sul punto, la Corte, richiamando anche vari precedenti giurisprudenziali, ha messo in luce due punti:

1) dell’insindacabilità, da parte del giudice del dibattimento, dei provvedimenti con cui il giudice delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare ha negato l’accesso al giudizio condizionato all’integrazione probatoria, salva la possibilità del recupero del “rito” di fronte allo stesso giudice del dibattimento; in particolare è stata sempre negata la possibilità per il Tribunale, a meno che non si versi nell’ipotesi di nullità del provvedimento introduttivo del giudizio, di procedere direttamente alla restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, o a quello dell’udienza preliminare, per la celebrazione del rito speciale, in forza del principio di non regressione del processo. Appare costante, dunque, la giurisprudenza nel ritenere che il provvedimento di diniego del giudizio abbreviato, seppur adottato in modo illegittimo, non assume il carattere dell’abnormità, proprio perché non si produce alcuna situazione di stallo, e l’assenza della possibilità di un’autonoma impugnazione va ricercata proprio nel fatto che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito, quando accerti che il diniego relativo al giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato;

2) il provvedimento di rigetto della suddetta richiesta adottato de plano, è affetto da nullità a regime intermedio, richiamando, altresì, un altro orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato.

Con il primo punto messo in luce dalla Corte, quindi, si sostiene che qualora si passi dalla fase preliminare a quella procedimentale, il Giudice della seconda fase non ha alcun potere di sindacabilità delle decisione prese dal G. I. P., a meno che non si crei una situazione tale da non poter più andare avanti nel processo. Tale apertura viene confermata anche nel caso in cui il provvedimento, in tal caso l’ordinanza, venga emanato in modo illegittimo, in quanto non sarà un atto abnorme, e, pertanto, nullo, ma sarà, invece, conoscibile e sindacabile dal giudice del dibattimento, il quale dovrà accertare l’illegittimità e l’ingiustificabilità del provvedimento di diniego.

Con il secondo punto che viene evidenziato la Corte giunge alla conclusione del riconoscimento della nullità ma di tipo intermedio e no assoluto. infatti, la Corte evidenzia la necessità di fissazione di apposita udienza per discutere in contraddittorio sulla sussistenza dei presupposti del rito speciale, tuttavia l’assenza del carattere definitivo del provvedimento finale dell’udienza camerale, stante la sua natura “processuale”, relativa a questione concernente il mero “accesso al rito” .Da tale conclusione discende la conseguenza della sua sanatoria ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., nel momento in cui la difesa ha accettato gli effetti dell’atto, rinnovando la richiesta di trasformazione del rito di fronte al tribunale, nella pienezza del contraddittorio fra le parti e, per tale ragione, lasciando indenne dagli effetti diffusivi della nullità in questione anche il decreto di giudizio immediato in forza del quale si è radicata la competenza del giudice del dibattimento.

Giurisprudenza.

Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957

Sez. un., 29 maggio 2002, n. 28807

Sez. un., 22 novembre 2000, n. 33

Cass., Sez. I, 9 luglio 2009, n. 3389

Cass., Sez. V, 14 dicembre 2004, n. 3395

SS.UU. della Corte di Cassazione, S. U. n. 30200 28.07. 2011.

 

Testo sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

– omissis

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, sezione VII, in data 22

novembre 2011, n. 4985/2011

Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

lette le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

A.S. e e V.N. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, sezione VII, in data 22 novembre 2011 con la quale è stata rigettata l’eccezione di nullità dell’ordinanza con la quale il G.I.P. ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato e ha disposto di procedersi alla celebrazione del giudizio immediato richiesto dalla Procura.

A sostegno dell’impugnazione i ricorrenti hanno dedotto:

a) violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 438 comma 2 cod. proc. pen.

I ricorrenti, premesso di essere stati tratti a giudizio, in stato di custodia cautelare, con rito immediato su richiesta formulata dalla procura della Repubblica di Milano il 16 dicembre 2010, con riferimento a numerosi capi di imputazione , tra cui alcuni concernenti i reati di usura ed estorsione, e che il 21 dicembre 2010 è stato emesso il decreto di citazione a giudizio per l’udienza dell’11 maggio 2011, hanno dedotto di aver avanzato richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di una serie di prove indicate nella richiesta. Con ordinanza del 5 aprile 2011 il GIP respingeva la richiesta e rimetteva gli imputati al giudizio della VIII sezione penale. All’udienza del 15 giugno 2011 i ricorrenti reiteravano la richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato al Tribunale; trasmessi gli atti alla VII sezione penale, la richiesta veniva nuovamente respinta dal Collegio, che disponeva la prosecuzione del giudizio davanti alla VIII Sezione. Di fronte a tale giudice i difensori di cinque imputati, tra cui i due attuali ricorrenti, eccepivano la nullità dell’ordinanza del 5 aprile 2011, emessa dal GIP del tribunale di Milano, per non essere stata preceduta dal contraddittorio camerale, con relativa restituzione in termini per la proposizione, davanti al Giudice naturale, della richiesta di rito abbreviato condizionato e per la fissazione della udienza di trattazione della discussione. Con ordinanza del 22 novembre 2011 il Tribunale di Milano, sez. VIII penale rigettava l’istanza di nullità. Con il presente ricorso i ricorrenti N. e S. hanno impugnato l’ultima ordinanza del 22 novembre 2011 per abnormità per non aver riconosciuto la nullità dell’ordinanza del 5 aprile 2011 con la quale il GIP del tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di trasformazione del rito immediato in giudizio abbreviato condizionato. L’abnormità dell’atto deriverebbe, secondo i ricorrenti, dall’ineluttabilità della prosecuzione della fase dibattimentale del processo, pur in presenza di un atto affetto da nullità assoluta, che avrebbe privato i ricorrenti della fase relativa all’udienza di discussione per l’accoglimento del rito invocato, e dunque avrebbe integrato una nullità assoluta e insanabile, riconducibile ad un caso di omessa citazione. In ogni caso, secondo i ricorrenti, l’abnormità dell’atto deriverebbe dall’arresto delle SS.UU. della Corte di cassazione, che, con la sentenza n. 30200 del 28 luglio 2011, avrebbe configurato i limiti del controllo del GIP, in ordine all’ammissibilità della richiesta del giudizio abbreviato condizionato, come verifica di carattere formale della regolarità della richiesta, concernente il rispetto del termine di cui all’art. 458 cod. proc. pen. e la presenza della procura speciale in capo al difensore che agisce per conto del suo assistito, con la conseguente necessità avrebbe comportato l’adozione di un atto abnorme, perché emesso in violazione di una condizione a contraddittorio necessario. Erronea sarebbe dunque la valutazione operata sul punto dalla VIII sezione del Tribunale di Milano che ha ritenuto l’ordinanza emessa dal GIP affetta da nullità a regime intermedio, per la sua mancanza di natura decisoria, e che sarebbe stata sanata dalla riproposizione della richiesta di rito abbreviato condizionato presentata dai ricorrenti in data 15 giugno 2011 davanti alla VII Sezione del Tribunale di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è manifestamente infondato.

2. – I ricorrenti fanno ampio riferimento nel loro ricorso alla sentenza delle SS.UU. della Corte di cassazione, in cui, le stesse, affrontando un quesito completamente diverso rispetto a quello proposto all’attenzione del Collegio in questa sede, e cioè quello relativo alla decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare dall’ordinanza con cui è disposto il giudizio abbreviato ovvero dal decreto di fissazione dell’udienza per tale giudizio, hanno fatto riferimento anche al quadro processuale concernente gli atti introduttivi del giudizio abbreviato nella sua configurazione condizionata, nel momento in cui si incrocia con il giudizio immediato; sulla base di tali presupposti le Sezioni unite hanno affermato che, per stabilire il momento dal quale iniziano a decorrere i termini di custodia cautelare nel caso in cui si proceda con il rito abbreviato, occorre fare riferimento all’ordinanza con la quale il giudizio immediato viene trasformato in abbreviato, individuata nel provvedimento che ammette il secondo rito speciale, e non nel decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 458, comma 2 cod. proc. pen.; tale conclusione è stata fondata sulla ritenuta possibilità di decidere de plano, in ordine ai requisiti di ammissibilità dell’istanza, concernenti la tempestività della stessa, la legittimazione del richiedente, la riferibilità dell’istanza medesima all’intero processo, possibilità che precede l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, mentre la decisione sulla fondatezza dell’istanza ha bisogno del vaglio di un’udienza celebrata in contraddittorio tra le parti per verificare i profili di compatibilità dell’integrazione probatoria richiesta con il giudizio abbreviato e la necessità della stessa ai fini della decisione; in questo modo è stato superato il contrasto giurisprudenziale insorto, con riferimento alla giurisprudenza più risalente, la quale si era pronunciata ritenendo possibile l’adozione di una decisione di reiezione nel merito della richiesta di giudizio abbreviato attraverso una procedura de plano.

3. Ciò premesso, tuttavia, deve osservarsi che costituisce un assetto costante della giurisprudenza l’affermazione, pur variamente articolata e giustificata, dell’insindacabilità, da parte del giudice del dibattimento, dei provvedimenti con cui il giudice delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare ha negato l’accesso al giudizio condizionato all’integrazione probatoria, salva la possibilità del recupero del “rito” di fronte allo stesso giudice del dibattimento; in particolare è stata sempre negata la possibilità per il Tribunale, a meno che non si versi nell’ipotesi di nullità del provvedimento introduttivo del giudizio, di procedere direttamente alla restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, o a quello dell’udienza preliminare, per la celebrazione del rito speciale, in forza del principio di non regressione del processo. Appare costante, dunque, la giurisprudenza nel ritenere che il provvedimento di diniego del giudizio abbreviato, seppur adottato in modo illegittimo, non assume il carattere dell’abnormità, proprio perché non si produce alcuna situazione di stallo, e l’assenza della possibilità di un’autonoma impugnazione va ricercata proprio nel fatto che il giudice del dibattimento può ugualmente applicare la diminuente del rito, quando accerti che il diniego relativo al giudizio abbreviato sia stato illegittimo o ingiustificato (v. Cass., Sez. I, 9 luglio 2009, n. 33895, CED 244752; e, in tema di revoca, Cass., Sez. V, 14 dicembre 2004, n. 3395, CED 231408).

5. Peraltro la decisione delle Sezioni Unite sopra richiamata, nel momento in cui afferma la necessità della fissazione dell’udienza in contraddittorio tra le parti per valutare l’esigenza della richiesta integrazione probatoria, non prende poi in esame il problema della natura della sanzione processuale che colpirebbe il provvedimento di rigetto rispetto alla richiesta di accesso al giudizio abbreviato che sia stato adottato de plano, in quanto la questione era estranea al tema sottoposto alla sua valutazione. La difesa ha prospettato la sussistenza di una nullità assoluta e insanabile, che addirittura assumerebbe i tratti distintivi dell’abnormità con riferimento al provvedimento adottato. E’ allora il caso di ribadire come siano assenti nel provvedimento in questione tutti i tratti distintivi della radicale stravaganza, della estraneità rispetto ai poteri riconosciuti al giudice, dell’effetto di stallo o regressione processuale no rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità, propri, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, dell’atto abnorme (v. Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Toni, CED 243590; Sez. un., 29 maggio 2002, n. 28807,Manca, CED 221999; Sez. un., 22 novembre 2000, n. 33, Boniotti, CED 217244). Ritiene al contrario la Corte che la valutazione di una eccezione di nullità rientri nella fisiologica competenza del giudice, indipendentemente dalla esattezza della relativa decisione. E i rimedi avverso l’eventuale errore sono dunque quelli specifici che disciplinano l’ordinario svolgimento de processo. Sarebbe stato, al contrario, proprio l’accoglimento della “restituzioni in termini” per avanzare la richiesta di rito abbreviato davanti al Gip competente a celebrarlo, se questo fosse stato ritenuto ammissibile, sia pure all’esito dell’apposita udienza camerale, a determinare una abnorme

5 regressione del processo.

6. Ciò premesso al fine di definire la natura della dedotta nullità ritiene la Corte che correttamente il Tribunale abbia fatto riferimento alla categoria della nullità a regime intermedio. Giustamente è stato fatto richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia analoga, relativo all’udienza prevista dall’art. 447 cod. proc. pen. per decidere sulla richiesta di applicazione della pena proposta dalle parti, secondo cui il provvedimento di rigetto della suddetta richiesta adottato de plano, è affetto da nullità a regime intermedio (Cass., Sez. III, 12 dicembre 2007, n. 4743 , CED 239248; Cass., Sez. III, 13 ottobre 2005, n. 2634, CED 232917; Cass., Sez. VI, 13 maggio 1998, n. 1737, CED 212244), come pure all’ulteriore costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la mancanza nel decreto che dispone il giudizio immediato, dell’avviso prescritto dall’art. 456 comma 2 cod. proc. pen., che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., come pure l’eventuale erronea indicazione del termine entro il quale la richiesta può essere avanzata, danno luogo ad una nullità a regime intermedio”. Infatti, ragionando anche nell’ottica della recente sentenza delle Sezioni Unite e dell’affermata necessità di fissazione di apposita udienza per discutere in contraddittorio sulla sussistenza dei presupposti del rito speciale, tale affermazione trova la sua giustificazione nella necessità di strutturare adeguatamente la possibilità d’intervento dell’imputato sotto il profilo procedurale, con evidenti ricadute in ordine all’effettività della sua partecipazione consapevole alla vicenda processuale che lo riguarda e come garanzia di effettività rispetto all’esercizio del diritto di difesa; tuttavia l’assenza del carattere di decisorietà del provvedimento finale dell’udienza camerale, stante la sua natura “processuale”, relativa a questione concernente il mero “accesso al rito” (rectius il suo diniego), unitamente alla possibilità di elidere nell’immediata fase processuale successiva l’effetto negativo derivato dall’omessa fissazione dell’udienza, consente di ritenere corretto l’inquadramento della fattispecie nella categoria della nullità assoluta a regime intermedio. Da tale conclusione discende la conseguenza della sua sanatoria ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., nel momento in cui la difesa ha accettato gli effetti dell’atto, rinnovando la richiesta di trasformazione del rito di fronte al tribunale, nella pienezza del contraddittorio fra le parti e, per tale ragione, lasciando indenne dagli effetti diffusivi della nullità in questione anche il decreto di giudizio immediato in forza del quale si è radicata la competenza del giudice del dibattimento.

7. Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2012.

Il Consigliere est.

(dott. Giovanni Diotallevi)

Il Presidente

(dott. Giuliano Casucci)

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