SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 4 ottobre 2013, n. 22735

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3387/2007 proposto da:

C.R. c.f. (OMISSIS), già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CAMOZZI  1, presso lo studio degli avvocati DESTITO Giovanni e PELLEGRINO  CARMINE, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti e da  ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA  ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,  elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE PROVINCIE 11 (studio  Avvocato MANCINI REMIGIO), presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE  Domenico, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7018/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/04/2006 r.g.n. 14615/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato CAVALIERE DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per l’inammissibilità rigetto.

Svolgimento del processo

La Rete Ferroviaria Italiana spa ha proposto opposizione al precetto con  cui C.R. aveva intimato alla stessa società il pagamento delle  retribuzioni dovutegli in forza della sentenza del Tribunale di Reggio  Calabria che, annullando il licenziamento intimato al lavoratore, ne  aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con la condanna  della società al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla data  della reintegra.

Il Giudice adito ha accolto l’opposizione, con  sentenza depositata in data 5.4.2006, dichiarando non dovute la C. le  somme indicate nel precetto sul rilievo che le stesse si riferivano a  retribuzioni maturate successivamente al primo ottobre 1993 – data dalla quale il C. era stato collocato a riposo, su sua richiesta, in base  alla normativa sul prepensionamento – e quindi a retribuzioni maturate  successivamente al verificarsi di un evento che aveva determinato la  cessazione del rapporto di lavoro.

Avverso tale sentenza ha  proposto ricorso per cassazione C. R. affidandosi a tre motivi di  ricorso cui resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana spa.

Quest’ultima ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso  formulata con il controricorso dalla società resistente, trattandosi di  fattispecie alla quale trova applicazione ratione temporis (la sentenza  impugnata è stata pubblicata in data 5.4.2006) la disciplina stabilita  dall’art. 616 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, che ha sostituito, a decorrere dal 1.3.2006, il precedente regime  dell’appellabilità con quello della non impugnabilità della sentenza  (con conseguente possibilità del ricorso per cassazione, ex art. 111  Cost.).

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art.  617 c.p.c. e vizio di ultrapetizione in relazione all’art. 112 c.p.c.,  sostenendo che dinanzi al giudice dell’esecuzione sarebbe stata chiesta  dalla società solo la sospensione dell’esecuzione e che comunque  l’opposizione sarebbe stata proposta oltre il termine stabilito  dall’alt. 617 c.p.c.

2.- Con il secondo motivo si denuncia  violazione dell’art. 112 c.p.c., ribadendo che l’opposizione mirava  esclusivamente alla sospensione dell’esecuzione e che pertanto la  domanda proposta con l’atto di riassunzione (“dichiarare la nullità  dell’atto di precetto … e comunque non dovute le somme da questi  richieste”) doveva considerarsi come domanda nuova e quindi  inammissibile.

3.- Con il terzo motivo, nel denunciare  “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, il ricorrente  lamenta l’erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui il  primo giudice ha ritenuto che la richiesta di prepensionamento  (accettata dal datore di lavoro) avesse determinato una valida  risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente impossibilità di  pretendere la corresponsione delle retribuzioni maturate in epoca  successiva al verificarsi di tale evento.

4.- I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro, sono infondati.

E’ sufficiente rilevare al riguardo che l’opposizione al precetto,  tendente a contestare, come nella specie, il diritto dell’istante di  procedere ad esecuzione forzata, configura, anche quando l’esecuzione  sia già iniziata, opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., alla  quale non si applicano i termini di cui all’art. 617 c.p.c., che sono  applicabili invece nel caso di opposizione agli atti esecutivi.

Nè è configurabile, nella specie, il vizio di ultrapetizione denunciato  dal ricorrente, avendo il giudice (sia quello dell’esecuzione che quello competente per l’opposizione) correttamente provveduto a qualificare la domanda giudiziale (che tendeva evidentemente a contestare il diritto  della parte istante di agire in executivis) come opposizione  all’esecuzione, e non potendo dubitarsi che l’accoglimento integrale di  tale opposizione (diretta, è bene ripeterlo, a contestare il diritto  della parte istante a procedere ad esecuzione forzata) non poteva avere  altra conseguenza che quella di una pronuncia di accertamento che il  processo esecutivo non poteva essere iniziato e di annullamento, quindi, dell’atto contro il quale l’opposizione era rivolta.

5.- Anche  il terzo motivo deve essere respinto. Questa Corte ha già affermato  (cfr. Cass. n. 10515/97 e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n.  10628/2003) che l’ordine di reintegrazione del lavoratore subordinato  illegittimamente licenziato costituisce una condanna (generica) del  datore di lavoro all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto  di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di  diritto rappresentata dalla riattivazione del normale presupposto  dell’esecuzione del rapporto) ed altresì contiene l’accertamento  dell’inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto stesso al  momento in cui è stato intimato; accertamento questo che però non si  estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicchè l’ordine di  reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il  periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla  permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la  risoluzione del rapporto stesso.

6.- Nel caso di specie, il  Tribunale, applicando correttamente il principio di diritto sopra  indicato, ha accertato, per l’appunto, il verificarsi di un evento  sopravvenuto idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, e a  partire dal quale non poteva più trovare applicazione la condanna al  pagamento delle retribuzioni, individuando tale evento nell’avvenuta  accettazione, con decorrenza dal 1.10.1993, della domanda di  prepensionamento presentata dal C. in data 28.7.1993, ed escludendo, in  conseguenza, che la sentenza di condanna potesse estendere i suoi  effetti al periodo successivo al primo ottobre 1993.

Si tratta  quindi della valutazione di una specifica questione di fatto, devoluta  al giudice del merito e non censurabile in questa sede di legittimità,  nella quale, del resto, non è stata denunciata l’esistenza di eventuali  vizi di motivazione della sentenza impugnata.

7.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si  liquidano come da dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di  cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in  vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 D.M. cit.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle  spese del presente giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 2.500,00  per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013

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