La pubblica fede

di Domenico Di Leo

                Il Titolo VII del Libro II del c.p. ha per oggetto i delitti contro la fede pubblica: in esso sono previste e punite le condotte che integrano le falsità documentali e le falsità personali, come disciplinate dagli artt. 453 – 498 c.p. Un primissimo approccio di tipo semantico alle rubriche dei capi in cui è ripartita la materia in esame, rivela che il falso documentale o personale costituisce l’unica classe di delitti contro la fede pubblica. I delitti contro essa sono i delitti di falso.

Definizione di pubblica fede

L’elaborazione giuridica e dottrinale relativa alla nozione di falso è relativamente recente. Nel diritto romano, la prima legge che si occupava della materia e di cui si ha conoscenza è la lex Cornelia de falsis[1]. Essa prevedeva due sole forme di falso, in testamenti e in monete. La portata applicativa della lex Cornelia fu progressivamente estesa ad altre fattispecie delittuose, sino a punire la falsità relativa ad ogni tipo di documento[2], fino a ricomprendere i testamenti. Probabilmente, all’inizio la tutela era rivolta ai signa dei suggelli, essenziali per i testamenti; in seguito, la tutela fu estesa alle tabulae e ai relativi signa fino a quando, introdotta la scrittura chirografaria, oggetto di protezione fu la sottoscrizione. Dalle fonti, è possibile individuare altre fattispecie non rientranti nella categoria del falso stricto sensu ma lesive della fides[3]. Tuttavia, secondo il Mommsen[4] le indicazioni della scuola di Paolo come il richiamo ciceroniano ai maiores nostri, valsero a confondere la categoria del falso e quella dello stellionato. Tale confusione è perdurata nel diritto comune, nel quale era previsto il genus della truffa con le due species della truffa in senso stretto (caratterizzata dal consistere in una semplice dichiarazione non veritiera) e del falso (caratterizzato dal cadere su un oggetto determinato). Il danno effettivo o soltanto possibile, divenne la caratteristica comune alle due fattispecie delittuose. Il pensiero illuministico contribuì notevolmente alla separazione delle due figure criminose, definendo in modo compiuto rispetto al passato il concetto d proprietà privata. Nelle codificazioni dei primi anni del XIX secolo, in concomitanza con la prima rivoluzione industriale sviluppatasi nel continente europeo, i giuristi dovettero elaborare nuovi concetti dottrinali in grado di tenere il passo con i tempi: tale elaborazione portò alla separazione netta del reato di falso da quello della truffa, sino a giungere alla punizione del falso in sé, prescindendo dalla realizzazione dell’offesa allo specifico interesse patrimoniale cui era finalizzata l’asserzione non corrispondente alla realtà. Questa evoluzione storica si spiega con il passaggio dall’economia feudale ad un’economia di mercato: la crescente importanza assunta dalla proprietà privata suggerisce di rafforzarne la difesa, rendendo autonoma la categoria dei delitti contro il patrimonio; inoltre, lo sviluppo dei traffici commerciali pone l’esigenza di garantire la sicurezza degli scambi e di tutelare quale valore in sé – a prescindere dalla lesione ulteriore e possibile di interessi patrimoniali particolari – l’attendibilità dei mezzi di comunicazione e degli strumenti di conoscenza.

Nell’elaborazione dottrinaria contemporanea, si è consolidata l’aspettativa sociale di conformità ai fatti rispetto ad alcune forme ed occasioni di enunciazione dichiarativa che sono state assunte ad oggetto materiale dei reati di falso. Queste forme di rappresentazione della realtà, per il particolare credito sociale che vi si ricollega, assumono rilevanza in ordine ad una mutevole varietà di interessi i quali non possono essere assunti ad oggetto di specifiche figure criminose perché sono individuabili in concreto, con riferimento alle situazioni e agli oggetti della rappresentazione medesima. Se è vero che è possibile discernere il falso nella struttura di molteplici figure criminose, quale strumento operativo o modo di essere dell’offesa che connota ciascun reato, è altrettanto vero che nei delitti contro la fede pubblica il falso assume rilevanza autonoma ed è oggetto di tipizzazione in relazione alla forma o all’oggetto dell’enunciazione dichiarativa investita dalla falsità. È l’oggetto materiale del falso che individua i reati[5].

In linea generalissima, il falso inficia gli enunciati di tipo assertivo, dichiarativo, constatativo. Tuttavia, tali enunciati per venire ad esistenza nel mondo naturale, prima ancora che in quello giuridico, hanno bisogno di manifestarsi: quando tale epifania consiste in un segno che si incorpora in un supporto di qualunque natura, anch’esso assume una funzione rappresentativa. A seconda della natura dell’atto, si avrà una diversa rappresentazione o un duplice livello di rappresentazione: se l’atto rappresentato è di tipo performativo (contenente un ordine o un’autorizzazione), si avrà una sola rappresentazione; se l’atto documentato è un atto constatativo, si hanno due livelli di rappresentazione, uno che pone in relazione il documento rispetto all’atto assertivo e l’altro che pone in relazione l’asserzione rispetto al suo oggetto. Nel caso in cui venga documentata un’asserzione, possono aversi due falsità: la falsità materiale, quando risulta falsa la rappresentazione documentale, cioè il documento contiene falsamente l’atto assertivo, mentre la falsità ideologica sussiste quando è falsa l’asserzione documentata[6]. La dottrina maggioritaria[7] individua il criterio discretivo nel fatto che la prima toglie al documento la sua genuinità mentre la falsità ideologica priva il documento della sua veridicità. Altra dottrina[8] ritiene che tale criterio è censurabile da un doppio punto di vista: esso è impreciso perché confonde il piano dell’atto con quello del documento ed è insufficiente perché non specifica che la falsità materiale ricorre anche in quelle ipotesi in cui è falsa la data e il luogo della redazione del documento e non soltanto quando è falsa l’indicazione della sua provenienza. Altra dottrina[9] ritiene che il falso materiale consiste nella violazione dell’obbligo di non modificare la situazione documentale mentre qualifica come falsità ideologica la violazione dell’obbligo di attestare il vero. Criticando questa posizione dottrinaria, si è affermato che essa parte dalla confusione dei concetti di forma e di esternazione[10] e che l’obbligo di non modificare la situazione documentale è inutile perché essa è violata anche dal falso ideologico. In luogo di esse, è proposta una ricostruzione delle due tipologie di falsità nei termini che seguono. La falsità ideologica può avvenire nel momento genetico dell’atto e può essere commessa soltanto dal suo autore reale (ricordando che, nel caso del p.u., occorre verificare che esso agisca nell’esercizio delle sue funzioni, altrimenti esso è paragonato al privato). La falsità materiale può essere realizzata attraverso due differenti modalità: la contraffazione e l’alterazione. La contraffazione ha luogo quando si forma un documento falso nell’indicazione del suo autore, del luogo di formazione, della data; l’alterazione è operata su un documento perfetto in tutti i suoi elementi, alterando uno o più fra questi.

L’oggetto giuridico dei reati di falso rappresenta il cuore dei problemi ermeneutici relativi ai reati contro la fede pubblica. Le difficoltà interpretative hanno origine, da un lato, nella mancanza, in seno alla dottrina penalistica, di una definizione del concetto di falso[11]; dall’altro lato, lo iato fra la rilevanza penale del falso e la realizzazione dell’offesa specifica cui esso è strumentale. In tal senso, la separazione fra strumento ed offesa pone il problema dell’attenta verifica delle fattispecie alla luce del principio di offensività, nell’ottica di bilanciamento fra la penale rilevanza della falsità e la lesione in concreto di specifici interessi tutelati dalla norma penale, ben potendo accadere che comportamenti che risultano formalmente illeciti, perché integrativi della condotta tipizzata dal legislatore, non siano percepiti come pericolosi dai consociati. Mancando un evento in senso naturalistico, in tale materia è molto frequente il verificarsi di ipotesi di scarto fra il formalismo asettico della norma e l’effettiva lesività della condotta. In dottrina qualcuno ha ipotizzato l’abbandono del concetto di fede pubblica ma molti, infine, hanno tentato solo di sostituirlo con concetti similari[12]. La dottrina tradizionale è ferma nelle sue posizioni di difesa del concetto di pubblica fede mentre due teorie tentano di risolvere il problema della rilevanza penale del falso sul piano dell’oggetto giuridico: la prima è la teoria della plurioffensività del falso, la seconda è diversificata nell’insieme delle teorie processualistiche del falso.

La prima teoria, sostenuta dall’Antolisei[13], afferma che la fede pubblica è un interesse meritevole di tutela giuridica in quanto essa è lesa dai reati di falso: tuttavia, l’attentato alla sola fede pubblica è insufficiente alla punibilità della condotta. Sulla base della natura intrinsecamente strumentale del falso, l’A. ritiene che il falso tende sempre alla lesione di un interesse sostanziale ulteriore. In base a tale assunto, i delitti di falso sono plurioffensivi perché ledono la fede pubblica e l’interesse specifico che trova una garanzia nella genuinità e veridicità dei mezzi probatori. Tale tesi non supera l’obiezione per cui i reati plurioffensivi sono caratterizzati dall’offesa ad una pluralità di interessi tipici individuabili già in astratto mentre questo non è possibile con i reati di falso.

Non hanno un destino migliore le teorie processualistiche le quali cercano di spiegare l’oggetto giuridico dei reati di falso trasferendo il problema dalla condotta produttrice della falsa rappresentazione all’oggetto della falsificazione. Si afferma che, ai fini della punibilità del falso documentale, è necessario che il documento abbia rilevanza giuridica; dunque il falso non sarà punibile se cade su un documento privo di rilevanza giuridica. Ma il problema è proprio quello di comprendere la rilevanza giuridica del falso, senza guardarne gli effetti: invece, le teorie processualistiche identificano l’oggetto giuridico nel valore probatorio dei documenti o delle asserzioni, ricollegando la rilevanza del falso alla rilevanza giuridica dell’oggetto della falsificazione. Tuttavia, identificare l’oggetto giuridico leso da questi reati con l’idoneità probatoria dell’oggetto materiale vuol dire rifarsi al concetto giuridico di rilevanza probatoria, concetto di per sé indeterminato. La critica a questo approccio è simile alla critica mossa per la prima teoria: si ricade nella teoria dei reati con oggetto indeterminato cui conduce la teoria dei della plurioffensività del falso. Infine, non ha valore dirimente l’affermazione secondo cui l’ambito del falso è il processo perché molti oggetti materiali suscettibili di falsificazione non sono destinati al processo (biglietti ferroviari, cartamoneta etc.).

Sembra che il problema si ferma all’importanza da attribuire, ai fini della punibilità del falso, all’efficacia o rilevanza giuridica degli asserti che ne costituiscono l’oggetto materiale. La disputa è fra coloro che intendono la fede pubblica in senso psicologico – naturalistico, come naturale atteggiamento di fiducia della collettività verso alcune forme di rappresentazione della realtà, e fra coloro che la intendono in senso pubblicistico – normativo, nel senso di certezza che l’ordinamento giuridico attribuisce a determinati ‘oggetti o segni o forme esteriori’[14]. La certezza giuridica, cui si è appena fatto cenno, è concetto non sufficientemente chiaro ed esaustivo in sé, in considerazione dl fatto che, a tacer d’altro che ci porterebbe troppo lontano rispetto all’oggetto della presente spigolatura, essa può essere declinata in un triplice senso:

a)                          come certezza giuridica, quale certezza dei valori assegnati alle azioni umane dalle norme giuridiche che le qualificano;

b)                          come certezza prodotta dal diritto, intesa come certezza di fatti e rapporti che le norme ricollegano come effetto giuridico a determinati atti della pubblica autorità;

c)                           come certezza tutelata dal diritto, quale certezza di asserti, di enunciati dichiarativi, di rappresentazioni che determinano un’aspettativa sociale di corrispondenza ai fatti.

Questa certezza, nel senso di aspettativa di corrispondenza ai fatti tutelata dalle norme che puniscono il falso, può essere motivata dalla particolare efficacia giuridica o dalla rilevanza giuridica, intesa come potenzialità di effetti giuridici di alcune forme di rappresentazione. La particolare efficacia giuridica che hanno gli atti di certezza pubblica ha notevole rilevanza nella disciplina dei reati di falso perché sovente è assunta a criterio di individuazione delle singole figure criminose o come circostanza di aggravamento della pena irrogabile. L’interesse tipico tutelato dalla disciplina sul falso è esclusivamente l’aspettativa di corrispondenza ai fatti di alcune forme od occasioni di rappresentazione della realtà[15].

Casi particolari di irrilevanza penale del falso sono il falso grossolano, il falso innocuo e il falso inutile. Il falso grossolano si ha quando il falso è macroscopicamente rilevabile, quando cioè la falsità è così immediatamente riconoscibile da non poter far cadere in errore nessuna persona, a prescindere dell’avvedutezza propria dell’uomo medio[16]. Si tratta di una contraffazione o alterazione talmente avvertibile da chiunque in modo che è impossibile – e non soltanto improbabile – l’offesa alla pubblica fede. Caso tipico è quello del documento falsificato con una tale imperizia che nessuno fra i destinatari dell’atto potrebbe scambiarlo per autentico[17]. Altra ipotesi di falso non punibile è il falso innocuo che si ha quando la contraffazione o l’alterazione risultino inoffensive per la sua concreta inidoneità ad aggredire l’interesse tutelato. A differenza del falso grossolano, incapace a ledere il bene protetto dalla norma perché inidoneo a trarre in inganno, il falso innocuo non è offensivo perché, sebbene astrattamente idoneo ad ingannare, non è in grado, in virtù di un accertamento in concreto, di compromettere la fiducia riposta dalla collettività in determinati mezzi probatori. Le ipotesi di falso grossolano e di falso innocuo sono riconducibili sotto la comune matrice dell’art. 49 c.p., trattandosi di ipotesi di reato impossibile per inidoneità dell’azione. Il falso inutile consiste nella falsificazione di un documento giuridicamente inesistente[18]: esso configura un’ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell’oggetto in quanto, in tali ipotesi, la falsità investe un atto o una parte di esso privo di valenza probatoria[19]. Altre ipotesi di falso integranti gli estremi del reato impossibile per inesistenza dell’oggetto sono: 1) il falso in atti nulli in quanto l’inesistenza o la nullità assoluta dell’atto de quo esclude la punibilità perché mancano gli estremi per parlare di una figura esteriore di negozio giuridico; 2) il falso in atti falsi.

Si discute circa il falso per correzione: nell’ambito del falso superfluo può essere compreso il problema dei falsi che si compiono quando si corregga un documento già formato anche se la correzione è opera del suo autore: se l’intervento correttivo comporta una modifica del suo significato di comunicazione del documento si ha falso punibile, altrimenti la punibilità è esclusa.

Molto discussa è la figura del falso consentito: in dottrina ci si chiede se è applicabile la scriminante dell’art. 50 c.p. La risposta non è univoca: parte della dottrina risponde in modo affermativo, sulla base del mandato ad scribendum. Altra parte esclude l’operatività della scriminante per la categoria degli atti pubblici e delle scritture private, ammettendola solo per i documenti privati la cui genuinità è posta a garanzia di un interesse specifico delle parti che hanno formato la scrittura medesima.

Per quanto riguarda l’elemento psicologico, si ammette la sussistenza del dolo comprensivo della consapevolezza di offendere l’interesse protetto, oltre alla coscienza dell’immutatio veri (coscienza e volontà della falsificazione). Sicchè, la punibilità va esclusa per difetto dell’elemento psicologico quando l’agente non sia consapevole del traffico giuridico e quando, in buona fede, erroneamente ritenga che il suo falso sia innocuo[20]. La punibilità è limitata alle ipotesi in cui l’agente abbia avuto coscienza e volontà di incidere non soltanto sul documento inteso quale significato linguistico ma anche sul significato sociale di comunicazione del documento, in quanto l’agente ha voluto provocare una modificazione nel documento dotata di rilevanza giuridica e potenzialmente idonea ad ingannare il pubblico.

 

 

 

 

Bibliografia di riferimento

Cristiani A., Fede pubblica, in Digesto delle discipline penalistiche, Vol. V, Utet, 1991.

Malinverni A., in Fede pubblica, in Enciclopedia del diritto, Vol. XVII, Giuffrè ed., 1968.

Nappi A., in Fede pubblica, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Vol. XIV, 1989.

Bibliografia citata nelle note a piè pagina.

 

Spigolatura a cura dell’avv. Domenico Di Leo – RIPRODUZIONE RISERVATA



[1] Essa fu promulgata da Lucio Cornelio Silla nell’81 a.C.

[2] Con il senatoconsulto Liboniano, fu disciplinata l’ipotesi di colui che, chiamato a scrivere un testamento, vi inserisse una disposizione favorevole a se stesso o nei riguardi di persone sottopose alla sua potestà.

[3] In epoca successiva alla lex Cornelia, si delineò, quale crimine extra ordinem, lo stellionatus che comprendeva azioni truffaldine non ricadenti nel concetto di falso né in quello di furto. Per una definizione di falsum, cfr. Pauli Sententiae., V, 25,3 ove si legge che ‘falsum est quidquid in veritate non est, sed pro veritate adseveratur,. Cicerone fornisce la definizione di fides, in De officiis, cap. XVIII ‘Qui igitur iusiurandum violat, is fidem violat quam in Capitolio, vicinum Iovis Opt. Max. (ut in Catonis oratione est) maiores nostri esse voluerunt’.

[4] Mommsen, Romisches Strafrecht, Leipizig, 1899, 667.

[5] Così, nel Capo I, i reati sono caratterizzati dall’aggressione ad oggetti rappresentativi di un diritto di credito vantato nei confronti dello Stato, enti pubblici e pubbliche imprese di trasporto; nei Capi II e III, i reati sono caratterizzati dalla forma della rappresentazione che viene fatta oggetto di falsificazione, rispettivamente contrassegni e documenti; nel capo IV, la tutela è apprestata contro quelle condotte criminose che concretizzino, in qualunque forma, una minaccia per le asserzioni che si riferiscono ad elementi di individuazione personale.

[6] Per tale specifico profilo, cfr., Nappi A., cfr. in Bibliografia di riferimento, fine testo.

[7] Cfr., Manzini V., Trattato di diritto penale, VI, Torino, 1962; Antolisei F., Manuale di diritto penale, Parte Speciale, II, Milano, 1966, 489 ss.

[8] Nappi A., cit., pag. 2.

[9] Malinverni A., Teoria del falso documentale, Milano, 1958.

[10] Ancora Nappi., cit., pag. cit.

[11]In effetti, osserva Giannini M.S., Certezza pubblica, Enc. Dir., IV, Milano, 1960 , che essa ‘seguita a parlare di immutatio veritatis  o di imitatio veri ‘e di violazione del diritto alla verità, con impostazioni che favoriscono la confusione fra documento e atto documentato, fra la falsità e l’inganno che ne può seguire.

[12] Manzini, cit., evidenziava che la sostituzione della fede pubblica con il concetto di sicurezza del traffico giuridico e commerciale o diritto alla verità si traduceva in realtà a un gioco fra sinonimi perché proprio chi auspicava l’abbandono del concetto di fede pubblica poi vi faceva riferimento attraverso ricostruzioni dogmatiche che prendevano le mosse da Von Litz e da Carmignano, passando dal Filangieri che per primo coniò, nella dottrina penalistica italiana, il concetto di pubblica fede. Per una severa critica del predetto concetto, cfr., Malinverni A., Fede Pubblica, Enc. Dir., Milano, 1968.

[13] Op . cit.

[14]Pessina E., Elementi di diritto penale, III, Napoli, 1885, 127.

[15]Alcuni autori chiamano tale aspettativa col nome di ‘fede pubblica’, altri l’hanno definita ‘fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche’ (Antolisei F., cit.),  o, ancora, ‘fiducia usuale’(Manzini V., cit.): in ogni caso, a prescindere dalla denominazione, essa va tenuta distinta dall’efficacia giuridica degli atti cui si ricollega.

[16] Cfr. Caringella F., Lezioni e sentenze di diritto penale 2008, Dike Giuridica Edizioni, Roma, 2008, pp. 138-139.

[17] Cass pen., 14292/2005 richiede che la qualificazione di falso grossolano sia connotata da una falsità che appaia immediatamente come grossolana, senza che si renda necessaria un’indagine supplementare, che sia percepibile da chiunque e che, infine, sia riconoscibile non solo in condizioni ottimali ma anche in circostanze particolari quali l’iperattività o la disattenzione dell’agente. In senso conforme, cfr. Cass. pen., 9/3/1999, Cass. pen., 14/10/1986.

[18] Un esempio di inesistenza assoluta del documento è quello della mancanza di firma del soggetto che lo ha emesso quando si tratti di atto di competenza di un organo individuale. Si badi che soltanto l’inesistenza giuridica esclude l’esistenza del reato: laddove ricorra ogni altra ipotesi di nullità o di annullabilità dell’atto, il reato sussiste.

[19] Cass. pen., 8/10/1986.

[20] Fiandaca – Musco, Diritto Penale, Parte generale, VI ed., Zanichelli, 2007.

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