QUALIFICAZIONE APPALTI

Entro termine di sei mesi  dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 151/2013 (ovvero entro il 30  giugno 2014), il Governo dovrà adottare le disposizioni regolamentari   sostitutive degli artt. 107, c. 2 e 109, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché   le conseguenti modifiche all’Allegato A al Regolamento. Fino all’adozione   della nuova disciplina e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre  2014, continuano ad applicarsi le “regole previgenti”.

Questo è quanto previsto  dall’art. 3, c. 9 D.L. n. 151/2013 al fine di colmare il vulnus normativo generatosi per effetto dell’annullamento delle suddette  disposizioni disposto con D.P.R. 30 ottobre 2013, che ha recepito il parere del Consiglio di Stato 26 giugno 2013, n. 3014.

 

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