di Samantha Mendicino

INTRODUZIONE

HOMO, QUOQUE TU AMICO MEO! 

                        Chi lo ha detto che un articolo, benché di diritto o scientifico, per esser all’altezza del proprio scopo debba esser scritto in modo freddo e distaccato?! Eppure, se mai così fosse, non volendo disattendere al dovere di analisi giuridica lucida e chiara, chiedo al lettore di perdonare questa breve introduzione di coscienza. Perché? Innanzitutto, per motivi prettamente giuridici: se esiste una legislazione che tutela l’animale se ne presume che esso ha per l’ordinamento un valore giuridico. Successivamente, per i già dichiarati motivi di coscienza i quali, pur non facendo parte del diritto in senso stretto, di esso, nella maggior parte dei casi, ne rappresentano il motore propulsore. Infine, perché sebbene ci si trovi a vivere nel 2012, ancora ad oggi, alla luce di tutti i fatti di cronaca, non é possibile precisare chi sia la vera “bestia” tra l’uomo e l’animale: per primi sono proprio gli studi scientifici (condotti da uomini…) che hanno dimostrato che se un animale uccide lo fa esclusivamente perchè segue una legge naturale: garantirsi la sopravvivenza. Non così per l’uomo. E’, altresì, comprovato che il leone, animale selvaggio, dominante ed aggressivo per antonomasia, non tortura le proprie vittime sebbene ponga fine ai loro giorni. E’ al pari comprovato perfettamente l’opposto per l’essere umano. Infine, un animale non distrugge l’ambiente in cui vive e da cui trae sostentamento. Al contrario: ad esso ben si adatta, armonizzandosi con ciò che ‘lo contiene’. Potrebbe mai dirsi lo stesso dell’uomo? Ecco, qui sta il punto: questa è, di fatto, la principale differenza tra uomo e animale.

IL POSSESSO RESPONSABILE

Possedere un animale è come aver a che fare con un minore che rimane bambino a vita[1]. Sia perché, come i minori, i portatori di handicap e gli anziani, l’animale è un essere indifeso dinanzi all’uomo sia in quanto, al pari dei bambini, è una vita innocente. Chi vuole accettare nella propria vita un animale (e perché no: anche chi degli animali ne ha fatto uno strumento di sostentamento e di business) deve tener conto di questo: un bambino cresce ed impara a rendersi indipendente ed a sapersi tutelare. Un animale dipenderà sempre dal suo proprietario e non comprenderà mai il senso dell’abbandono. Esistono sconvolgenti prove, scritte ed audiovisive, che dimostrano come i cani, sottoposti a vivisezione e/o a torture da parte del proprio padrone, nel rivedere “l’essere” che pur li sottopone al dolore scodinzolano e continuano a guaire in una disperata (irragionevole?!?) richiesta di aiuto. Di tutto questo si deve tener conto sia quando si acquista un cucciolo, sia quando lo si regala e, persino, quando si decide di far fare al proprio beniamino una cucciolata. E non basta: il proprietario di un animale deve conoscere la natura ed il carattere del proprio amico a 4 zampe (o strisciante), le sue esigenze nonchè la normativa che regola la convivenza tra uomini ed animali[2].

ANIMALE COME SOGGETTO DI DIRITTO

E’ stata accolta con generale consenso la pronuncia del 07.12.2011 emessa da un giudice tutelare del Tribunale di Varese il quale, durante un procedimento di amministrazione di sostegno, ha acconsentito che potesse far visita ad una anziana signora (costretta a trasferirsi in un centro per anziani) il suo cane, affidato, per il resto del tempo, ad una amica della donna. Si legge nell’ordinanza “…nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo[3] cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane“. Il sentimento per gli animali viene qualificato interesse a copertura costituzionale: esso è anche tutelato penalmente.

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ANIMALI E DIRITTO EUROPEO

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI[4]

E’ stato grazie alla promulgazione[5] della Convenzione dell’U.E. sui diritti degli animali da compagnia, avvenuta da noi nel 2010, che sono stati introdotti una serie di importantissime forme di tutela degli aniamali. Ad esempio, è stato formalizzato il reato di traffico illecito di animali da compagnia[6], con inasprimento della sanzione penale nel caso in cui l’animale ucciso o maltrattato abbia meno di 3 mesi di vita. Ma vi è di più: sono state sanzionate anche la lesione, il maltrattamento, le sevizie degli animali; ed ancora è considerato reato: il sottoporre un animale a fatiche e/o lavori non sopportabili per le sue caratteristiche; l’arrecare danni alla sua salute sottoponendolo a trattamenti veterinari inadatti o drogandolo; il tagliare la coda o le orecchie (prassi molto utilizzata in precedenza, soprattutto con riferimento ai cani che doveva “far paura”: dobermann, rottweiller, boxer ecc.); il recidere e/o l’asportazione delle corde vocali, delle unghie o dei denti o la sottoposizione dell’animale ad altri interventi chirurgici che non siano finalizzati a scopi terapeutici. Nel caso in cui tutti questi interventi abbiano determinato, poi, la morte dell’animale, le relative sanzioni vengono aumentate della metà. Ma degna di nota è anche l’iniziativa del 2011 del Ministero della salute che in collaborazione con la federazione veterinari, con la LAV (Lega Anti Vivisezione) e con il Ministero degli affari esteri e quello del turismo ha realizzato il primo manuale sulla “procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti” al fine di aiutare sia i veterinari che le Forze dell’Ordine, da un lato, a contrastare il reato di traffico di animali (realizzato soprattutto dall’Est Europa verso l’Italia) e, dall’altro, al fine di rendere più operativa l’applicazione della L. n. 201/2010.

PASSAPORTO EUROPEO PER CANI E GATTI

Si tratta di un documento identificativo (obbligatorio dal 1° ottobre 2004 per cani, gatti e furetti) rilasciato dalle Asl veterinarie per coloro che, lasciando i confini del proprio Stato, decidono di portar con sè il proprio animale all’interno della U.E. Esso contiene i dati anagrafici dell’animale e del proprietario e deve certificare le vaccinazioni effettuate sul cucciolo, con obbligatoria vaccinazione antirabbica. Presupposto indefettibile per il relativo rilascio è la presenza del cd. microchip identificativo dell’animale (si tratta di un codice alfanumerico contenuto in un microchip introdotto nell’animale sulla spalla o sul collo con l’aiuto di una speciale siringa. Un tempo, invece, il codice identificativo veniva tatuato, generalmente, all’intero coscia). Casi speciali rappresentano i Paesi della Gran Bretagna, Irlanda e Svezia: in ipotesi di viaggio in questi luoghi, infatti, è necessario effettuare anche, 24 H prima della partenza, un test immunologico che verifichi l’esistenza degli anticorpi della rabbia, con precisa indicazione del successo del test da parte del veterinario sul passaporto.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Ebbene sì: esiste anche per loro una Carta dei diritti Universale. Approvata dall’UNESCO nel 1978 esordisce, nelle sue prime righe, così: “…considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro… l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali“.

 

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ANIMALI E DIRITTO AMMINISTRATIVO

L’ANAGRAFE CANINA

La Legge Quadro n. 281/1991 in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo ha reso obbligatoria l’iscrizione in anagrafe di cani, gatti e furetti. L’iscrizione del proprio cane presso il Servizio Veterinario ASL del luogo ove si risiede (N.B.: anagrafi territoriali comunale e/o regionale) deve avvenire entro il termine di 3 mesi dalla sua nascita o dalla data di acquisto e comporta, oltre alla immissione nell’elenco regionale dei dati del proprietario dell’animale, l’apposizione sull’animale di un microchip contenente un codice alfanumerico che lo “identifica” collegandolo al proprio padrone. Al pari, all’Anagrafe andrà comunicato lo smarrimento e/o la morte dell’animale entro 15 giorni dalla verificazone dell’evento. L’identificazione del proprio animale, con tale metodo, è il modo scelto dal nostro legislatore per controllare il terribile fenomeno del randagismo. Ecco perchè la mancata iscrizione all’anagrafe canina viene punita con il pagamento di una sanzione amministrativa che va da € 77,46 ad € 154,93. La normativa nulla dice in ordine all’anagrafe felina: è possibile solo la registrazione delle colonie. Infine, non si può non menzionare anche il registro nazionale dei cani, dei gatti e dei furetti: in esso debbono affluire tutti i dati locali, risolvendo così l’originario problema dell’anagrafe territoriale. Difatti prima, in caso di ritrovamento[7] di animale al di fuori dei confini della singola regione, apoditticamente non ne era possibile la sua identificazione: le varie anagrafi territoriali, nel progetto iniziale, non erano comunicanti tra loro (!).

LE COLONIE FELINE

Sempre grazie alla L. n. 281/1991 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione de randagismo) i gatti che vivono liberi e che per abitudine frequentano un luogo rappresentano la cd. “colonia felina” che, in quanto tale, viene considerata patrimonio indisponibile dello Stato. Anche solo due gatti che vivono stabilmente in uno stesso habitat costituiscono una colonia. Poi, indipendentemente dal fatto che esista o meno chi si prenda cura di esse, e ci si intende riferire alle famose gattare e/o alle associazioni animaliste, si riconosce alle colonie feline massima tutela (anche all’interno dei condomìni): nessuno può spostare i gatti dal luogo dove hanno stabilito “la propria dimora” ed essi hanno diritto ad essere accuditi, nell’evidente rispetto delle norme igieniche del luogo ove vivono[8]. La normativa, inoltre, prevedeva l’integrazione da parte delle singole Regioni cosa che, ovviamente, determina una disparità di trattamento tra colonie con un’unica ancora di salvezza: nessuna legge regionale può determinare disposizioni normative in peius rispetto alla legge statale. Inoltre, è di pertinenza delle ASL competenti per territorio l’effettuazione delle sterilizzazioni sempre che la colonia felina sia stata censita.

ACCESSO DEGLI ANIMALI: LUOGHI PUBBLICI, LOCALI E MEZZI PUBBLICI, LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Si deve partire dal presupposto principale che competente a stabilire le modalità di accesso degli animali nei luoghi pubblici è il Comune, attesa la propria autonomia regolamentare in materia. Ecco perchè la prima cosa da conoscere è l’eventuale esistenza di regolamenti comunali: come il regolamento per la tutela degli animali oppure, laddove questo non vi sia, il regolamento di igiene urbana veterinaria, oppure, in ultimo, il regolamento di polizia urbana. Laddove, poi, non esista nessun tipo di regolamento comunale oppure, sebbene esistendo, se in esso non fosse contenuta alcuna disposizione in merito all’argomento in parola, si deve scavare tra le leggi regionali: in primis, la legge in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo. Elemento certo è che sia le leggi regionali che i regolamenti comunali debbono far riferimento, a loro volta, alla L. n. 281/1991, legge quadro su animali di affezione e prevenzione del randagismo. Inoltre, si rammenta che esiste anche il regolamento nazionale di Polizia Veterinaria nel quale viene stabilito che è fatto divieto di accesso agli animali all’interno dei luoghi cd. sensibili (es. cucine, ospedali, asili e scuole, ecc.). Mentre l’accesso è a discrezione del privato esercente[9] per ciò che concerne i locali di proprietà privata, eccezion fatta in caso di eventuale esistenza di specifica ordinanza del Sindaco che lo regoli. Si deve ricordare, infine, che nella generalità dei casi la legge così stabilisce: “… nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio, nel caso ne siano privi devono avere la museruolai cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 metri; i gatti e gli altri animali d’affezione devono essere trasportati in idonei contenitori“. Unica eccezione: l’impossibilità per chiunque di vietare l’ingresso ai cani guida per ciechi negli esercizi pubblici e sui mezzi di traposto pubblici[10]. La violazione di tale norma comporta l’applicazione della multa da € 500,00 ad € 2.500.

 

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RAPPORTI COL DIRITTO CIVILE

TUTELA DALL’ AGGRESSIONE DEI CANI

In materia la bussola viene fornita dalla Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emanata il 3 marzo 2009 e concernente proprio la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani: responsabilità civile e penale dei proprietari ed eliminazione della lista delle razze pericolose[11].

RESPONSABILITÀ CIVILE

Il proprietario di un animale e/o chi ne possiede la custodia è responsabile civilmente per i danni causati da questi. La norma cardine in materia è l’art. 2052 c.c. secondo cui “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che l’ha in uso, risponde dei danni cagionati dall’animale, anche se fuggito o smarrito, salvo che provi il caso fortuito“. In primo luogo si deve ricordare che questa norma si applica non solo ai proprietari di cani e/o gatti ma a tutte le ipotesi di danni cagionati da qualsivoglia animale (gregge, cavalli, api…). Inoltre, in merito ai soggetti chiamati a rispondere dei danni la norma fa riferimento sia al proprietario che a chi si serve dell’animale: in prima battuta sembrerebbe che solo chi “si serve dell’animale” e non anche chi semplicemente lo custodisce senza servirsene sarebbe chiamato a rispondere dei danni. Tuttavia, la più recente giurisprudenza pare essere orientata nel considerare responsabile dei danni[12] cagionati qualunque soggetto che abbia la custodia dell’animale (al pari del custode dei beni!) e che, dunque, possa esercitare un potere di fatto[13] sull’animale, sebbene si tratti di un soggetto che abbia solo un rapporto di fatto, non qualificato giuridicamente, con lo stesso. Inoltre, in merito alla natura della responsabilità, secondo l’opinione maggioritaria tale disposizione prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva, al pari della norma che sancisce la responsabilità relativa ai danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.[14]). Tuttavia, mentre in generale la responsabilità oggettiva non ammette scusanti (nè caso fortuito nè forza maggiore) eccezion fatta per il fatto esclusivo del danneggiato e/o il fatto di terzi indipendente dall’attività per la quale è stabilità la responsabilità oggettiva (ipotesi tipiche di elisione del nesso di causalità), il proprietario e/o detentore di un animale può andare esente da responsabilità anche in ipotesi di caso fortuito[15].

ANIMALI E CONDOMINIO

Communio est mater omnium rixarum… Se poi a questo ci aggiungiamo la presenza di un animale, per piccino che possa essere, la bomba esplosiva si trasforma in vera e propria mina antiuomo! Riordinando in maniera chiara e sintetica il problema della legittimità del divieto di un animale nel condominio, si può dire che: 1) l’unica ipotesi condominiale in cui si può vietare il possesso di animali è rappresentata dai soggetti affittuari (i conduttori di immobili) ma solo allorquando il contratto di locazione sottoscritto preveda espressamente il divieto di detenzione di animali; 2) nessun regolamento condominiale ordinario[16] (dunque, non contrattuale) può stabilire un limite al possesso di animali; 3) solo il regolamento contrattuale (ed è tale quello prestabilito dal costruttore dell’edificio e che deve essere allegato ad ogni singolo atto di compravendita) può impedire il possesso nel condominio di un animale ma, in questo caso, la ratio è chiara: se si acquista nella consapevolezza e prestando il consenso ad una limitazione del proprio diritto di proprietà (perchè il divieto di possesso di un animale[17] è, normativamente, un limite al diritto della proprietà esclusiva[18] del condòmino) si è obbligati a quanto contrattualmente stabilito secondo il principio pacta sunt (ob)servanda. Quindi, in tutti gli altri casi (ad es. anche in ipotesi di delibera assembleare all’unanimità o a maggioranza qualificata) il divieto del possesso di un animale nel proprio appartamento equivale alla lesione del diritto di proprietà del condòmino. Ecco perchè, in tali ipotesi (divieto di possedere animali, divieto di dar da mangiare ai randagi, divieto di far entrare il cane nell’ascensore[19] ecc.), è possibile far annullare la relativa delibera assembleare impugnandone il verbale entro il termine di 30 gg. dalla data del verbale stesso o dalla data in cui si è avuto conoscenza del suo contenuto (in caso di assenza del condòmino alla riunione). E cosa accade se nel regolamento contrattuale è fatto divieto della detenzione di animali nell’ipotesi di turbamento della quiete e/o dell’igiene del condominio?!? In questo caso chi si lamenta dovrà dimostrare, secondo le ordinarie regole prabatorie, l’esistenza dei suddetti pregiudizi sotto il profilo del turbamento della quiete e/o della violazione dell’igiene.

TRASPORTO DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Il Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, in linea generale e nel rispetto della ratio della normativa (la tutela della sicurezza degli utenti della strada, occupanti o meno il veicolo) stabilisce che in tutti i veicoli “il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida” e che sugli ordinari veicoli (al contrario di quanto può farsi con i carri bestiame ecc.) è sempre possibile trasportare nell’abitacolo un animale domestico, purchè in condizioni tali da non costituire alcun impedimento e/o pericolo per la guida. Nelle medesime autovetture è consentito trasportare anche più di un animale domestico, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo (per intenderci, non risultano a regola le pettorine ma è necessario che sia stata creata una vera e propria separazione tra conducente e animali). La rete, tuttavia, deve essere mobile perchè per essere installata in via permanente deve essere autorizzata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Inutile dire che la violazione di queste norme comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

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ANIMALI E DIRITTO PENALE

ABBANDONO DI ANIMALI E RANDAGISMO

E’ sempre la L. 281/1991, Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, a sancire il divieto degli atti di crudeltà contro gli animali oltre al loro abbandono. Ma è con la L. n. 189/2004 che diventa reato punito con l’arresto fino ad 1 anno o con ammenda da € 1.000 ad € 10.000 l’abbandono di un cane. Ma cosa comporta l’abbandono di un cane? Nulla di più che decretarne la morte per stenti (nel migliore dei casi) o per violento incidente stradale. L’agonia di un cane investito da una autovettura può durare anche giorni, senza che alcuno presti soccorso.La piaga del randagismo può essere combattuta solo con un intervento incrociato che, da un lato, attualizzi un cambiamento di cultura grazie alle campagne di sensibilizzazione (anche e soprattutto nelle scuole) e che, dall’altro, porti effetivamente i comuni ad utilizzare i fondi per la sterilizzazione delle femmine randagie solo ed esclusivamente per questo fine.

CODICE DELLA STRADA: INVESTIMENTO DI ANIMALE[20] E OMISSIONE DI SOCCORSO

Quando sulla strada si ferisce o si vede ferito un animale (indipendentemente dal fatto che si tratti di animale di affezione o selvatico) il conducente dell’autovettura è tenuto a soccorrerlo e, comunque, ad avvisare immediatamente gli organi preposti, anche al fine di far rimuovere il corpo dell’animale se deceduto.   E’ molto importante ricordare, dunque, che ormai per la legge il soccorrere gli animali feriti è un diritto ed un dovere, con l’obbligo[21] di fermarsi e di assicurare un pronto intervento in caso di incidente. Quando il conducente di una autovettura trasporta un animale ferito, si concretizza lo stato di necessità: pertanto, non potrà essere sanzionato se, ad esempio, per raggiungere l’ambulatorio veterinario si troverà a violare il codice della strada.

OMISSIONE DI CUSTODIA

Il codice penale prevede all’art. 672 c.p. la contravvenzione di Omessa custodia e mal governo di animali che punisce chi, esercitando un potere di fatto[22] sull’animale, viene meno all’obbligo di custodia. La norma, inoltre, richiede o che l’animale sia pericoloso (eccezion fatta per gli animali notoriamente pericolosi, la pericolosità a accertata in concreto) o che le modalità dell’abbandono possano costituire un pericolo per l’incolumità pubblica oppure che l’animale venga affidato a persona non esperta o, ancora, che l’animale sia aizzato o spaventato in modo tale da metere in pericolo l’incolumità delle persone. Si ricorda, tuttavia, che questa ipotesi di reato oggi è depenalizzata ed è punita con l’ammenda da € 25,00 ad € 258,00.

MALTRATTAMENTI[23]

Ma, di preciso, come possono manifestarsi i maltrattamenti sugli animali?! Dunque, a titolo esemplificativo, si può ricordare che commette reato di maltrattamento chi cagiona all’animale una lesione, un danno alla salute, o lo sottopone a sevizie, fatiche, lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche. In tutte queste ipotesi non è permessa l’estinzione del reato con la oblazione e la relativa prescrizione del reato è stata elevata da 2 (3 se prorogata) a 5 anni (7 e 1/2 se prorogata). E le pene per questi reati sono aumentate a carico del reo se, a seguito di tali forme di maltrattamento, deriva la morte dell’animale. Un’altra forma di maltrattamento che viene punita dalla legge catalogandola sotto diverso titolo è il già menzionato abbandono di animali (arresto fino ad un anno o ammenda da € 1.000 ad € 10.000). Ed ancora: l’esecuzione di spettacoli o manifestazioni (e sono tante nei vari paesini dell’Italia)che si svolgono con sevizie o strazio dell’animale (il quale quasi sempre muore). L’uccisione per crudeltà, l’allevamento, l’addestramento e/o la fornitura di animali per i combattimenti nonchè i combattimenti stessi. La commercializzazione, la produzione e l’importazione delle pelli di cani o gatti (provenienti sopratutto dall’Est).

 

DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA[24]

Sono da rimproverare i proprietari che lasciano ululare o abbaiare i propri cani di continuo, ininterrottamente, giorno e/o notte. Oltre al disturbo[25] che si arreca alla quiete pubblica vi è il fatto che se un cane abbaia o ulula in maniera ossessa c’è qualche problema che l’animale stesso denuncia (solitudine, malessere ecc.). Non intervenire vuol dire disinteressarsi anche del bene del proprio animale. Oppure, il non correggere l’abbaio “inutile” (es. l’abbaio per una farfalla!) è sintomatico di un disinteresse di fondo del proprietario per il proprio beniamino. Ciò doverosamente premesso, si deve ricordare, invece, che l’abbaio occasionale non può considerarsi causa di alcun disturbo: es. in caso di visite di estranei, quando arriva il postino, in caso di disturbatori ecc. l’abbaio dell’animale non è causa di alcuna violazione della quiete, ex art. 659 c.p. e/o ex art. 844 c.c. Inoltre, le regole e gli orari “sensibili” ai rumori molesti sono simili tanto per l’abbaiare del cane quanto per le urla dei bambini e/o l’utilizzo di stereo ad alto volume ecc. Non c’è, secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione, alcun disturbo alla quiete pubblica se a lamentarsi è solo il vicino. Ma attenzione, però: chi non riesce a dormire per l’abbaiare ininterrotto dell’animale durante le ore notturne ha diritto al risarcimento anche se il disturbo riguarda una singola persona.

 

MINACCIA NEI CONFRONTI DELL’ANIMALE

Quando si riceve minaccia nei confronti del proprio animale domestico, da ignoti o da persone ben identificate, conviene sempre esporre denuncia. La minaccia di morte dell’animale, ad esempio, è violazione dell’art. 612 c.p. ( “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito…“) in relazione all’art. 544 bis c.p. (uccisione di animali). Se, poi, alla minaccia tout court segue o in essa è inclusa la menzione di utilizzo di veleno, si configura anche la violazione sia dell’Ordinanza Ministeriale del 24 dicembre 2008 in materia di Divieto di utilizzo e/o di detenzione di esche o bocconi avvelenati sia del Testo Unico delle Leggi Sanitarie nella parte in cui impone il divieto di distribuzione di sostanze velenose (è ragionevole pensare che quel veleno possa essere ingerito anche dai bambini)

 

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RAPPORTI COL DIRITTO TRIBUTARIO

DETRAZIONE DEL 19% DELLE SPESE VETERINARIE E NOVITÀ DEL DECRETO SALVA ITALIA

I contribuenti possono detrarre dall’IRPEF, ex art. 15, I co., TUIR, DPR /1987, il 19% delle spese veterinarie fino all’importo di € 387,34 e limitatamente alla somma che eccede gli € 129,11, che rappresenta la franchigia. Detta in termini pratici: ammettendo una spesa annua complessiva di € 516,45 per spese veterinarie sarà possibile praticare una detrazione massima di imposta pari ad € 49,06. Ma attenzione: anche qui diviene importante l’iscrizione all’anagrafe canina atteso che potranno essere detratte le somme spese per oneri veterinari per la cura di animali legalmente detenuti a scopo i compagnia e/o per la pratica sportiva. In merito a tale voce, però, è intervenuto di recente il decreto cd. “Salva Italia” contenente una disposizione che riduce detta detrazione la quale sarà diminuita del 5% a partire dal 2012  e del 20% dall’anno 2013 a meno che, entro il 30 settembre 2012, vengano “… adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale tali da determinare effetti di riduzione del debito pubblico” (ai fini dell’indebitamento netto) non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Come dire: preparatevi alla prossima riduzione della detrazione di imposta in studio.

ANIMALI ESOTICI

Sono considerati animali esotici gli animali facenti parte della fauna selvatica esotica che vivono liberi nei Paesi di origine ma di cui non ne esistono specie libere nel territorio italiano. Nel nostro ordinamento esistono tre normative in materia di detenzione di fauna esotica: 1) la Convenzione di Berna (ratificata con la L. n. 503/1981) che ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica nei propri habitats naturali e che, pertanto, vieta qualsiasi forma di cattura e/o di detenzione e/o raccolta, deterioramento, distruzione di uova e/o la detenzione ed il commercio delle specie animali e di flora specificate negli elenchi allegati alla Convenzione stessa. 2) la Convenzione di Washington (cd. C.I.T.E.S., Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ratificata in Italia con la L. n. 874/1975 e con la L. n.150/1992 e succ. modifiche e che contiene l’elenco degli esemplari di cui è sancito il blocco totale del commercio; ed altri due elenchi degli esemplari di cui è stato limitato il traffico. 3) Decreto Ministeriale dell’ambiente del 19 aprile 1996 che contiene l’elenco delle specie animali di cui è assolutamente proibita[26]la detenzione ed il commercio, in quanto reputati pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica.



[1] Cassazione Penale, III Sez., sent. del 5 giugno 2007. La Suprema Corte ha condannato un uomo che, in stato di ubriachezza, non si era accorto che il proprio cane era sceso dall’abitacolo della propria autovettura ma col guinzaglio incastrato nello sportello e che, pertanto, nel ripartire con l’automezzo, trascinava l’animale per sull’asfalto per un Km prima di rendersene conto. Importante l’espressione che la Corte usa nella sentenza e secondo cui “…l’animale, condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore“.

[2] L. n. 201/2010 quale ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia –  L. n. 120/2010 che ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada, tra cui le sanzioni per chi non si ferma per prestare soccorso ad un animale domestico investito – L. 189/2004: a cui si deve l’introduzione degli artt. da 544 bis a 544 sexies c.p. ed altre modifiche legislative in materia di tutela degli animali – Codice Penale, ex multis: art. 328 c.p. Omissione o rifiuto di atti d’ ufficio (ipotesi tipica: in caso di ritrovamento di randagio in difficoltà pur chiedendo l’intervento dei Vigili Urbani e/o dell’ASL veterinaria ciascuno declina la propria “competenza” sul fatto. Si tratta di vera e propria omissione/rifiuto di atti di ufficio); art. 500 c.p. Diffusione di malattia di animali; art. 554 bis c.p. Uccisione di animali; art. 544 ter c.p. Maltrattamento di animali; art. 544 quater c.p. Spettacoli o manifestazioni vietati; art. 544 quinquies divieto di combattimenti tra animali; art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui (la differenza con l’art. 727 c.p. è data dal fatto che qui si tratta di un reato contro il patrimonio, non perseguibile d’ufficio; mentre il reato ex art. 727 c.p. è perseguibile d’ufficio sebbene estinguibile mediante oblazione); art. 659 c.p. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; art. 672 c.p. Omessa custodia e malgoverno di animali; art. 727 c.p. Abbandono di animali, ecc. – Codice di procedura penale: art. 55 c.p.p.; art. 57 c.p.p. Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emanata il 3 marzo 2009 in materia di tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani: responsabilità civile e penale dei proprietari ed eliminazione della lista delle razze pericolose – L. n. 281/1991 Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo il cui art. 1 così esordisce “… Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale” – Codice Civile: art. 2052 c.c. Danno cagionato da animali – Regolamento CE n. 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate – ecc.

[3] Si legge nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata in Italia con la L. n. 201/2010): “…l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi” ed ancora in essa è affermata “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società“.

[4] Convenzione Europea di Strasburgo del 13 novembre 1987 sulla protezione degli animali da compagnia ratificata in Italia con la L. n. 201/2010 (a distanza di ben 23 anni )

[5] appunto, con la rinomata L. n. 201/2010

[6] Queste le pene: l’uccisione di un animale da compagnia è punita con la reclusione da 4 mesi a 2 anni; mentre il maltrattamento con la reclusione da 3 a 15 mesi oppure con una multa da € 3.000 a € 15.000.

[7] E cosa fare se si trova un animale smarrito? Si deve valutare in primis se si tratta di un animale randagio o di proprietà: presso i servizi veterinari delle ASL e/o i veterinari privati e/o la polizia municipale (laddove siano muniti dell’apposito lettore) si può verificare l’esistenza dell’eventuale microchip (o del vecchio tatuaggio). In questo modo, in caso di riscontro positivo, si otterrà il codice identificativo dell’animale che permetterà di risalire al relativo proprietario

[8] Le gattare hanno anche la possibilità, ottenendone previa autorizzazione da parte del Comune di riferimento, di ricevere dalle mense comunali (scuole, uffici ecc.) gli avanzi alimentari per destinarli alle colonie di gatti. Il tutto, nel rispetto delle norme d’igiene del suolo pubblico.

[9] Ovviamente, se il privato esercente volesse vietare agli animali l’accesso nel proprio locale avrà l’onere di apporre un cartello all’ingresso: se omettesse ciò, in assenza di uno specifico divieto da parte di un regolamento comunale e/o di una legge regionale, l’animale ha diritto di entrare

[10] Legge n. 60 dell’ 8 febbraio 2006 in materia di Accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico

[11] Il vecchio elenco delle razze canine “pericolose” oggi è stata ABOLITA per manifesta infondatezza della ratio dell’elenco a livello pratico, scientifico/veterinario: -American Bulldog; -Cane da pastore di Charplanina; -Cane da pastore dell’Anatolia; -Cane da pastore dell’Asia centrale; -Cane da pastore del Caucaso; -Cane da Serra da Estreilla; -Dogo Argentino; -Fila brazileiro; -Perro da canapo majoero; -Perro da presa canario; -Perro da presa Mallorquin; -Pit bull; -Pit bull mastiff; -Pit bull terrier; -Rafeiro do alentejo; -Rottweiler; -Tosa inu

[12] Quali sono i danni risarcibili? Di certo, ove provato, il danno patrimoniale: quale danno emergente (perdita economica subìta) e/o lucro cessante (mancato guadagno). Ma, in alcune ipotesi, anche il danno non patrimoniale (in caso di reato e/o di danno a un bene costituzonalmente protetto), tra cui quello morale. E proprio con particolare riferimento al danno morale c’è unanimità di vedute nell’affermare che il suo risarcimento non sia possibile quando il danneggiante, pur non riuscendo a dimostrare l’esistenza del caso fortuito, dimostra, però, di aver posto in essere tutti gli accorgimenti possibili ed immaginabili per evitare l’evento dannoso (rectius: assenza di colpa). In questa evenienza, egli non sarà tenuto a risarcire i danni morali ma solo quelli patrimoniali.

[13] Si ricordi che in queste ipotesi, la responsabilità civile non è alternativa ma concorrente con la responsabilità penale e/o amministrativa: dunque, se nel comportamento del proprietario e/o possessore dell’animale sia possibile ravvisare gli estremi dell’omessa custodia ex art. 672 c.p. (reato depenalizzato e punito con ammenda), egli, oltre a dover risarcire i danni ex art. 2052 c.c., sarà anche tenuto a pagare la suddetta ammenda

[14] Attenzione: se un cavallo fugge e correndo arreca un danno ad un passante, in assenza di caso fortuito, il proprietario del cavallo risponderà per responsabilità ex art. 2052 c.c. Ma nella diversa ipotesi di cavallo morto per strada che causa danni alla salute di chi vive nei pressi di deposito della carcassa, il proprietario risponderà per responsabilità ex art. 2051 c.c.

[15] Dunque, il possessore di un animale che abbia causato un danno può evitare il risarcimento: 1) se il fatto è dipeso esclusivamente dal comportamento colposo del danneggiato: es. un allevatore di cavalli non risponderà dei danni causati dall’animale laddove questi, scalciando, ferisca un soggetto che, avendo fatto cadere in terra un mazzo di chiavi vicino all’animale e nella vicinanza delle zampe posteriori, si chini per recuperarle senza adottare alcuna forma di prevenzione; 2) se il fatto è dipeso integralmente dall’azione di terzi soggetti totalmente estranei alla attività del possessore dell’animale: es. un allevatore di pitt bull non risponderà dei danni causati dal cane laddove questi sia stato rubato da un evaso per difendersi mentre fugge; 3) se il fatto è dipeso dal caso fortuito (eccezione prevista solo per possessori di animali e per chi custodisce delle cose)

[16] Cass. Civ., sent. n. 120228/1993: “in tema di condominio di edifici il divieto di tenere animali negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiale, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle pporzioni di fabbricato appartenenti ad essi in maniera esclusiva”

[17] Rischia la condanna all’allontanamento di un animale dal proprio appartamento solamente il proprietario contro cui viene dimostrato, mediante prove rigorose, che l’animale reca disturbo alle occupazioni e/o al riposo ex art. 659 c.p. oppure che lo stesso produca immissioni superiori alla normale tollerabilità ex art. 844 c.c. Ma attenzione: Cass. Pen., sent. n. 1349/2000, secondo cui non può essere considerato un disturbo alla quiete pubblica ex art. 659 c.p. l’abbaiare del cane fino a quando le lamentele non vengono fatte da un gruppo indeterminato di persone.”. Idem, Cass. Pen. sent. n. 1394/2000. Ed ancora, Cass. Pen., sent. n. 1109/1999: “ è necessario, per la configurabilità della contravvenzione di ci all’art. 659, I comma del Codice Penale che i lamenti ed i rumori abbiano attitudine a propogarsi ed a costituire quindi un disturbo per una pluralità di persone… è necessario che i rumor siano obbiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”. 

[18] Cassazione Civ., sent. n. 899/1972 “È inesistente il divieto giuridico di tenere cani in condominio. Il regolamento condominiale che contenga una norma contraria è limitativo del diritto di proprietà, quindi giuridicamente nullo. L’assemblea condominiale non può deliberarlo

[19] Si rammenti l’art. 1117 c.c. e segg.: le parti comuni, proprio in quanto tali, sono utilizzabili da ogni condomino seppur sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e del decoro

[20] In caso di sinistro stradale con animale, chi è il responsabile dei danni? In ipotesi di animale di proprietà, sarà tenuto al pagamento dei danni il legittimo proprietario a meno che questi non riesca a dimostrare il caso fortuito (art. 2052 c.c.). In caso di animale randagio, ad es. se il cane fosse senza microchip ecc., sarà il comune a doverne pagare i danni, in quanto risulterà non essersi debitamente occupato dei propri randagi. In ipotesi di animale selvatico, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità degli Enti preposti alla cura della fauna selvatica (Stato, Regione, Provincia, Comune o società Autostrade) esiste se essi non hanno adottato misure idonee ad evitare danni: ad esempio, se non hanno collocato i cartelli segnaletici di pericolo attraversamento fauna selvatica. Difatti, si deve ricordare che esistono la L. n. 968/1977 e la L. n. 152/1992  in base alle quali la fauna selvatica viene identificata come patrimonio indisponibile dello Stato (e, quindi, sarebbe sua la responsabilità per i dei danni causati da questo tipo di animali ). Tuttavia, al contempo, da un lato, la “tutela fauna selvatica e questione caccia” è attualmente di competenza delle Regioni (le quali risponderebbero dei danni ex art. 2043 c.c.); dall’altro, la Regione può, a sua volta, delegare l’incombenza alla provincia

[21] Colui che, responsabile di un incidente, non si ferma o non si adopera per assicurare un tempestivo soccorso all’animale coinvolto rischia una sanzione amministrativa che va da € 389,00 ad € 1.559,00. Se, invece, si è coinvolti in un incidente e non si chiama il soccorso per gli animali coinvolti la sanzione amministrativa va da € 78,00 ad € 311,00

[22] Ma attenzione: il concetto di “possesso” per gli illeciti penali ed amministrativi è molto più ampio rispetto al corrispondente concetto in diritto civile. L’ipotesi in studio non è una forma di responsabilità oggettiva (d’altro canto, in penale ed in amministrativo la responsabilità viene imputata in linea di principio sulla base della colpa o del dolo) come nell’ipotesi civilistica ex art. 2052 c.c.

[23] Ma cosa si può fare se trovando un animale maltrattato o seviziato o abbandonato o in generica difficoltà si chiama la Polizia Municipale oppure la Polizia Giudiziaria o, ancora, Carabinieri e Polizia e questi declinano ogni propria competenza nella vicenda?!? Ebbene si può (e si deve) denunciare per violazione dell’art. 328 c.p., rubricato Omissione o rifiuto di atti d’ufficio, i pubblici ufficiali, gli impiegati o incaricati di un ufficio pubblico che rifiutino di espletare i propri doveri. Si rammenta la norma art. 328 c.p. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa“.

[24] Cassazione, sent. n. 715/2011: punibile l’abbaiare continuo dei propri cani soprattutto se in ore notturne; Cassazione, sent. n. 4706/2011: se il cane disturba di notte, previsto anche arresto per i proprietari

[25] Si deve ricordare che l’asserito “disturbo”, anche se denunciato da più persone, deve essere sempre dimostrato da una perizia dei vigili, dell’ASL ma anche di tecnici privati con la quale si deve comprovare la continuità e l’eccedenza oltre la normale tollerabilità dell’abbaiare del cane

[26] Ecco alcuni degli animali proibiti: leoni, tigri, leopardi, alcuni tipi di tartarughe, alcuni serpenti, scimmie, lupi, iene, coccodrilli elefanti ed alcune specie di pappagalli. Anche i procioni non pericolosi in sé né in via di estinzione ma capaci di essere facile veicolo per la rabbia. Per l’elenco completo (che comprende anche i vegetali) si rinvia al testo legislativo D.M. dell’ambiente del 19 aprile 1996: le specie vietate sono contenute negli allegati A e B

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