“Ambiti di applicazione del reato di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474”

Cassazione penale  sez. V-13 luglio 2012-Dep. il 21 settembre 2012- n. 36360. Pres. A. Grassi, Rel. G. Sabeone.
A cura della dott.ssa Francesca Lucchese

 

Massima

 

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla l. n. 99 del 2009, per la sussistenza del reato di commercio con segni distintivi falsi è necessario che prima della sua consumazione sia stato effettivamente registrato il marchio o il segno distintivo, non essendo sufficiente il semplice deposito della domanda tesa ad ottenere il titolo stesso.

Altrimenti, ricorrendone gli estremi, può ritenersi configurata la diversa e meno grave fattispecie di cui all’art. 517 c.p.

 

Sintesi del caso

 

Il Tribunale di Brindisi condannava il Sig. S.W. per il delitto di cui all’art. 474 c.p. per aver messo in commercio capi d’abbigliamento ed accessori con l’immagine contraffatta di personaggi di cartoni animati.

La Corte di Appello di Lecce, confermando parzialmente la sentenza di primo grado, rimodulava la pena mediante la concessione delle attenuanti generiche.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.

 

La materia del contendere

 

L’imputato lamenta la non applicazione della meno grave fattispecie di cui all’art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

 

Quaestio juris

 

Qual è la portata applicativa delle modifica normativa dell’art. 474 c.p. avvenuta ad opera della legge n. 99 del 2009? Quali sono gli elementi necessari ai fini della configurabilità del reato? Quali sono i rapporti tra l’art. 474 e l’art. 517 c.p.?

 

Normativa di riferimento

 

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali. (1)

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo è così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: “Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art.474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (1)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo è stato così sostituito dall’art. 15,comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava. “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.”

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

 

 

Nota esplicativa

Gli articoli 473 e 474 del codice penale sono stati sostituiti dall’art. 15 della legge n. 99 del 2009. Con tale intervento normativo, il legislatore ha manifestato la volontà di recepire quella parte della giurisprudenza di legittimità che riteneva necessario, ai fini della rilevanza penale delle condotte descritte dalle norme sopra citate, l’avvenuta registrazione del marchio o del segno distintivo contraffatto.

Più dettagliatamente, nel nuovo testo dell’art. 473 c.p. comma 1, è stato inserito l’inciso: ”potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale” e alla fattispecie di cui all’art. 474 c.p. è stato aggiunto il terzo comma secondo il quale: “i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Analizzando testualmente l’art. 473 c.p., appare come il verbo “esistere” assicuri la tutela penale dei marchi o degli altri segni distintivi nei casi in cui sia già precedentemente avvenuta la registrazione del marchio o del segno distintivo.

In relazione al terzo comma dell’art. 474 c.p., sembra che il legislatore abbia inteso subordinare la punibilità del reato all’osservanza della normativa, interna o internazionale, in tema di proprietà intellettuale o industriale. Da tale dato si desume, anche in questo caso, che l’avvenuta registrazione del marchio o del segno distintivo è elemento discriminante ai fini della configurabilità del reato medesimo.

Le valutazioni dinanzi espresse, ci permettono di analizzare una ulteriore questione.

Infatti, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, si è interrogata sulla rilevanza giuridica della semplice domanda di rilascio del titolo di marchio (o segno distintivo). Si deve osservare che la richiesta di riconoscimento del titolo stesso non da di per sé solo garanzia della conclusione positiva delle avviata procedura amministrativa.

In un contesto normativo così tratteggiato, occorre affrontare l’ipotesi in cui la condotta concretamente posta in essere dal soggetto agente sia consistita nel porre in commercio prodotti con segni falsi in presenza di marchi non registrati ( rectius : non ancora registrati) al tempo della commissione del fatto.

I relazione alla fattispecie di cui trattasi, va dato conto dell’orientamento giurisprudenziale a guisa del quale in presenza di marchi banalmente imitati e non registrati al momento della commissione della condotta, sarebbe sussistente l’art. 517 c.p.

Nello specifico, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il reato di cui all’art. 474 c.p. ha per oggetto la tutela della fede pubblica, laddove l’art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio: “non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti”.

Inoltre, non va sottaciuta la “clausola di riserva” contenuta nel testo di cui all’art. 517 c.p. : per una esplicito intento legislativo, la norma è applicabile ove non risultino applicabili altre disposizione di legge.

L’art. 517 c.p., infatti concerne un reato sussidiario rispetto all’art. 474 c.p. e si è indotti a sostenere che entrambe le norme sono poste a tutela di un bene omogeneo e si diversificano in ragione della diversa intensità dell’aggressione al medesimo arrecata: per il bene giuridico; perché non necessario la registrazione del marchio e per la materialità del reato.

Le norme tutelano rispettivamente diversi stati e gradi di offesa e l’art. 517 c.p. ne rappresenta offesa diversa e meno grave.

 

Dottrina

-Cass.penale, 2000, p. 605;

-Per un interessante approfondimento relativo al bene giuridico:

-Giurisprudenza Italiana, 74 II, 177.

 

Sentenze e precedenti conformi e difformi

Precedenti conformi:

– Cass. Pen., Sez. V- dep. 26 giugno 2012 n. 25273;

– Cass. Pen., Sez. V- dep. 2 marzo 2009, n. 36016;

Giurisprudenza relativa all’art. 517 c.p.:

– Cass. Pen., Sez. III-dep. 15 gennaio 2008, n. 238557.

Rapporti tra gli articoli 474 c.p. e 517 c.p.:

– Cass. Pen., Sez. V-dep. 2 agosto 2007, n.31482.

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

RITENUTO IN FATTO

 

1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza dell’11 ottobre 2010 ha parzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena mediante la concessione delle attenuanti generiche, la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Distaccata di Mesagne dell’11 giugno 2009 con la quale S.W. era stato condannato per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., commercio di prodotti con segni falsi (capi d’abbigliamento ed accessori con l’immagine contraffatta di personaggi di cartoni animati).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato, pur in presenza di un cd. falso grossolano;

b) una violazione di legge a cagione della non ritenuta sussistenza della meno grave fattispecie di cui all’art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, con il consequenziale annullamento dell’Impugnata decisione con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale.

2. Si osserva, infatti, come questa Corte avesse costantemente affermato che le norme di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. tutelassero, in via principale e diretta, la pubblica fede e, cioè, l’affidamento presso i cittadini dei marchi e dei segni distintivi che individuassero le opere di ingegno o i prodotti industriali.

Quello previsto dalle indicate norme era e comunque rimane, quindi, un reato di pericolo, per la cui sussistenza è necessaria soltanto l’attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto dei beni, bensì alla loro successiva utilizzazione (v. Cass. Sez. 5 1 luglio 2009 n. 40170).

Non aveva rilievo, poi, secondo la suddetta giurisprudenza, se i marchi notori presenti sui beni in possesso dell’imputato risultassero o meno registrati, perchè comunque, anche in sede di Unione europea, era illecito l’uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore, usato per prodotti o servizi sia omogenei o identici che diversi, allorchè al primo derivasse un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo e integrasse il rischio di confusione quando il consumatore di riferimento, attratto proprio dalla identità o somiglianza tra i segni, fosse indotto erroneamente a ritenere che i prodotti o servizi contrassegnati da entrambi i marchi avessero la medesima origine commerciale.

Più di recente, però, si è avuto un ripensamento della suddetta giurisprudenza di legittimità, conformemente anche alla dottrina che aveva commentato l’innovazione apportata alla materia dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, che ha inciso, innanzitutto, nel nuovo testo dell’art. 473 cod. pen. le parole “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale” e lasciando fondatamente pensare che, con la detta riforma, si fosse inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva, per la tutela penale, l’avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda: si può conoscere, infatti, solo un titolo già rilasciato mentre la semplice richiesta dello stesso non da luogo di per sè alla garanzia dell’esito positivo della avviata procedura amministrativa (v. Cass. Sez. 5 12 aprile 2012 n. 25273).

Non risulta, d’altra parte, dall’andamento dei lavori preparatori, che il legislatore avesse manifestato in modo chiaro una volontà diversa da quella risultante dalla lettera della legge così come promulgata.

Nè può ritenersi che il citato inciso, formulato testualmente con riferimento alla posizione del contraffattore materiale del marchio, non estendesse la propria efficacia, limitatrice dell’operatività del precetto, alla posizione, menzionata nello stesso comma della norma e rilevante per il caso di specie, dell’utilizzatore dei marchio contraffatto.

Lo stesso ragionamento può essere riprodotto, però, anche per la fattispecie di cui all’art. 474 cod. pen. in cui la citata novella della L. n. 99 del 2009 ha inciso il comma 3, secondo il quale “i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Appare anche in tal caso necessario, per assicurare la prevista tutela penale dei marchi o degli altri segni distintivi, “il rispetto” della normativa, interna o internazionale, in tema di proprietà intellettuale o industriale, che altro non vuol dire che l’avvenuta registrazione del marchio o del segno distintivo.

3. L’impossibilità di ritenere configurabile l’ipotesi di reato contestata nel caso di specie comporta, a sua volta, la necessità che venga esplorata, con adeguata motivazione e ponendosi tale onere a carico del Giudice di rinvio, la eventualità che la condotta concreta accertata a carico del ricorrente integri gli estremi della diversa e meno grave fattispecie di cui all’art. 517 cod. pen. evocata dalla stessa difesa, fattispecie che sarebbe sussistente in presenza di marchi semplicemente imitati per quanto non registrati al tempo di commissione del fatto.

P.Q.M.

 

La Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2012

 

Di admin

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