riforma-processo-penaleA cura del Dott. Iacopo Mazzullo

L’art. 14 comma 1 del Codice della strada prevede che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

In giurisprudenza questa norma viene applicata soprattutto nel caso in cui la verificazione di un sinistro sia addebitabile proprio all’omessa manuntenzione della strada da parte dell’ente a ciò deputato. In sede penale si pone il problema relativo al se l’ente gestore della strada risponda – di norma – del reato di lesioni; in sede civile, la questione riguarda la possibilità di imputare all’ente i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai sinistri stradali.

Sul piano civilistico, vi è stata un’evoluzione giurisprudenziale.

In un primo momento, la giurisprudenza riteneva non applicabile l’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia) ai beni demaniali di uso generale quali le strade, poiché, con riferimento a questi beni, è impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo da parte della pubblica amministrazione. Si applicava quindi l’art. 2043 c.c., l’archetipo più classico della responasbilità aquiliana. In particolare, si ancorava la responsabilità alla sussistenza di un “insidia o trabocchetto” nella strada, un qualcosa di cui il guidatore non poteva accorgersi. Detto orientamento è efficacemente riassunto dalla seguente messima: «Con riguardo a danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. nei confronti della P.A. proprietaria dell’autostrada ovvero del concessionario della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo. Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del “neminem laedere” ex art. 2043 cod. civ., alla cui stregua l’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall’elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell’evento»[1].

A partire dai primi anni duemila, la Cassazione ha mutato orientamento. In un primo momento, ha ammesso l’applicabilità dell’art. 2051 quantomeno nei casi in cui la strada in questione non era di grandi dimensioni, risultando in tal caso non difficilmente controllabile[2]. Più di recente, alcune pronunce hanno superato anche il requisito della ridotta dimensione della strada, applicando tout court il 2051: «L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile»[3].

Adilà dell’applicazione dell’art. 2051, la Cassazione più recente sembra avere perlopiù superato, in maniera senz’altro condivisibile, il riferimento all’insidia o al trabocchetto. Difatti, il discorso che rileva è quello del nesso causale che deve sussistere tra l’omessa manutenzione e l’evento lesivo al fine di imputare quest’ultimo all’ente gestore della strada. Il nesso di causalità – lo hanno rilevato le Sezioni Unite in materia di danni da emoderivati infetti[4] – è regolato anche in sede civilistica dalle regole contenute negli articoli 40 e 41 del codice penale, ed è pertanto interrotto da una condotta eccezionale e abnorme che sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento. La stessa regola è peraltro riprodotta espressamente dall’art. 2051 c.c., secondo cui solo il caso fortuito esclude la responsabilità in esame, dove per “caso fortuito” la Cassazione intende proprio il fattore causale sopravvenuto che sia stato da solo in grado di cagionare l’evento[5]. Se così è, non pare determinante il riferimento alla presenza di un’insidia o di un trabocchetto: ciò che il Giudice è davvero chiamato ad accertare è se tra l’omessa manutenzione della strada e l’incidente si sia o meno inserita una condotta colposa del conducente di gravità tale da avere interrotto il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro. Per usare le parole della Suprema Corte, «Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel ravvisare la responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051 cod. civ., non aveva tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli nella fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva, nonché dell’avvenuto trasporto di un passeggero su ciclomotore omologato per una sola persona)”[6].

Sul piano della responsabilità penale, la Cassazione ravvisa un obbligo di garanzia in capo all’ente gestore della strada, in virtù dell’art. 14 del Codice della strada e dell’art. 2051 c.c.. L’ente gestore risponde quindi ex art. 40 cpv. del codice penale quando, se avesse effettuato la dovuta manutenzione, l’evento non si sarebbe verificato.

Convivono tutt’ora in Cassazione due approcci differenti. Secondo un primo approccio[7], affinché le condizioni della strada assumano un’esclusiva efficienza causale dell’evento, le sue anomalie devono assumere i caratteri dell’insidia e del trabocchetto, in modo tale da integrare una situazione di pericolo occulto inevitabile con l’uso della normale diligenza; qualora, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo è conoscibile e superabile, la causazione dell’infortunio deve imputarsi al conducente. Secondo altro approccio[8], il nesso di causalità deve seguire le regole generali: il nesso causale è interrotto solo quando la condotta dell’utente della strada, per le modalità con cui è avvenuta, costituisce evento eccezionale e abnorme, a prescindere dalla presenza di un’insidia o un trabocchetto, elementi il cui significato, peraltro, non è privo di ambiguità.

In conclusione, si può osservare che la giurisprudenza, sia civile che penale, sta andando verso il superamento del requisito dell’insidia o del trabocchetto, in favore dell’applicazione della disciplina generale del nesso di causalità di cui all’art. 41 c.2 del codice penale: il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il sinistro è spezzato solo quando interviene una condotta abnorme da parte dell’utente della strada che è stata da sola sufficiente a determinare l’evento. D’altronde, la stessa soluzione è stata raggiunta dalla giurisprudenza in materia antinfortunistica, laddove si esclude la responsabilità del datore di lavoro per violazione della disciplina contro gli infortuni soltanto quando l’evento lesivo è da imputare a una condotta abnorme del lavoratore, intesa come comportamento imprevedibile da parte del datore di lavoro e totalmente esorbitante rispetto alle funzioni a lui assegnate[9]. Analogamente, in ambito medico, la Cassazione ha di recente escluso il nesso causale tra l’errore diagnostico e il decesso del paziente determinato da un gravissimo errore dell’anestesista, atteso che detto errore rappresentava un “rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile” rispetto a quello innescato dall’errata diagnosi[10].



[1]  Cass., Sez. III Civ., sentenza 04.12.1998 n. 12314

[2] Così Cass., Sez. III Civ., sentenza 26.09.2006 n. 20827: «La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti».

[3] Cass., Sez. III Civ., sentenza 12.04.2013 n. 8935.

[4] Cass., SS.UU. Civ., sentenza 11.01.2008 n. 576: «In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”».

[5] In tal senso cfr., da ultimo, Cass., Sez. III Civ., sentenza 18.09.2015 n. 18317, secondo cui «Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo».

[6] Cass. Sez. III Civ., sentenza 13.01.2015 n. 287

[7] Cass., Sez. IV Pen., sentenza 13.06.2012 n. 34154

[8] Cass., Sez. IV, sentenza 27.10.2011 n. 46831; Cass. Sez. IV, sentenza 01.04.2008 n. 21040

[9] Cfr., ex multis, Cass. Sez. IV Pen., sentenza 17.02.2009 n. 15009

[10] Cass. Sez. IV Pen., sentenza  del 05.05.2015 n. 33329

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