Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria- decisione 28 luglio 2011 n.14: scorrimento delle graduatorie concorsuali

 

Nota a sentenza-decisione 28 luglio 2011 n. 14

 

a cura dell’Avv. Teresa Giacovelli

 

Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria

Decisione 28 luglio 2011 n. 14

 

Massima

 

In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci,l’amministrazione,se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso,in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.

 

Sintesi del caso

 

L’Adunanza plenaria esamina la questione oggetto dell’ordinanza di rinvio,relativa alla utilizzazione dei candidati idonei,collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci, attraverso il meccanismo dello scorrimento. La vicenda trae origine da un concorso bandito nel 2002 dall’Università del Salento, diretta alla copertura di un posto di categoria C. A seguito dell’approvazione della graduatoria nel 2005, l’Università ha proceduto allo scorrimento della stessa,assumendo 24 unità di personale. Successivamente, sono avviate due nuove procedure concorsuali per il reclutamento di personale di categoria c. Per tanto, i candidati idonei, ma non vincitori, della selezione bandita nel 2002 contestano le determinazioni dell’Ente riguardanti l’indizione delle nuove procedure concorsuali, deducendo che l’Università,per la copertura dei posti vacanti, avrebbe dovuto utilizzare le preesistenti graduatorie o almeno motivare la preferenza accordata al reclutamento mediante due nuovi concorsi. In primo grado è respinto il ricorso e in sede di impugnazione , la Sesta Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza e deferito l’esame del ricorso all’Adunanza Plenaria. In tale sede si  analizza l’ambito di operatività dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie concorsuali. Tuttavia,l’Adunanza Plenaria rigetta l’appello in quanto, al momento di indizione dei concorsi impugnati le graduatorie precedenti risultavano già scadute e non efficaci.

 

Questio iuris

Il principio di diritto  che emerge nella vicenda in esame attiene ai limiti della discrezionalità dell’Amministrazione  in relazione alla  posizione degli idonei in graduatoria rispetto alla determinazione della amministrazione di far luogo a nuove assunzioni di personale, in relazione alla medesima categoria professionale. Ne emerge un logico richiamo alla sussistenza e ampiezza dell’obbligo di motivazione della decisione con cui l’Amministrazione preferisca indire un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie validi ed efficaci. Rispetto alle tesi dibattute in dottrina e giurisprudenza,con la decisione de qua si prospetta una posizione mediana: sussiste l’obbligo per la P.A. che si sia determinata a coprire posti vacanti, in presenza di graduatorie validi ed efficaci,di motivare la scelta delle modalità di reclutamento del personale. In definitiva sono state disattese le due alterne soluzioni: l’una,tradizionale, secondo cui l’indizione di un nuovo concorso non deve essere corredata da alcuna specifica motivazione anche in presenza di graduatorie valide ed efficaci,l’altra che, preferendo lo scorrimento della graduatoria  rispetto all’indizione del nuovo concorso, finisce per vincolare l’amministrazione a coprire la vacanza del posto, utilizzando la graduatoria efficace. A fronte di suddetti orientamenti,  la posizione mediana sostenuta dall’Adunanza Plenaria, distingue due fasi logiche nel processo decisionale per la copertura dei posti vacanti.  Ed invero da un lato si verificano le determinazioni relative all’an della copertura del posto vacante, dall’altro,  la decisione riguardante il quomodo della copertura del posto a seconda della preferenza dello scorrimento o indizione di nuovo concorso. Nella prima fase vi è contenuto discrezionale e riconducibile al novero delle scelte organizzative di pertinenza del soggetto pubblico. Nella seconda, la scelta della P.A. di preferire lo scorrimento della graduatoria in luogo della indizione di nuovo concorso è soggetta ad un più stringente dovere di motivazione e gli spazi discrezionali sono ridotti. Infatti l’Amministrazione nel motivare l’opzione preferita, devo considerare che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei,che recede solo in presenza di discipline di settore o circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti che devono, in ogni caso, essere enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso. Alla luce delle leggi annuali di ‘manovra finanziaria’ prevale la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie anche al fine di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive. Per tanto, la regola generale di reclutamento del personale è lo scorrimento mentre l’indizione di nuovo concorso è l’eccezione che richiede approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle esigenze di interesse pubblico.

 

Normativa di riferimento

 

D.lgs.n. 165/2001, art.35,comma 5 ter,novellato dalla legge 244/2007 ‘disciplina concernente l’efficacia triennale delle graduatorie concorsuali’.

 

Legge 241/90,art. 3 ‘motivazione del provvedimento’.

 

Nota esplicativa

 

La vicenda in esame esalta un principio cardine della legge 241/90,specificamente individuato nell’art. 3, rubricato ‘motivazione del provvedimento’ . In tale sede l’obbligo di motivazione rileva nella misura in cui concilia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta con  gli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci. Si realizza un bilanciamento di interessi di pari rango e di matrice costituzionale che supera indenne il vaglio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Ed invero, laddove le scelte compiute dal soggetto pubblico incidano sulle aspettative dei soggetti, il dovere di motivazione dell’atto opera nella duplice direzione della salvaguardia della discrezionalità amministrativa e della tutela dei soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci. Come noto la discrezionalità amministrativa è la facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico. Per tanto,il fulcro dell’attività discrezionale è nella realizzazione dell’interesse pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessi contrapposti e suddetto fine è rispettato se la scelta compiuta dalla P.A. avvenga sulla base di una adeguata istruttoria e nel  rispetto dei  principi di logicità ,imparzialità e ragionevolezza di cui al 97 Cost. Ne consegue che nella vicenda in esame, l’alternativa tra lo scorrimento di precedenti graduatorie valide ed efficaci e l’indizione di un nuovo concorso non è vietata in sé ma è opinabile in assenza di una  adeguata  motivazione. Pur ritenendo che l’opzione per una o l’altra alternativa rientri negli atti di macro-organizzazione, il provvedimento amministrativo è oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo del candidato  potrebbe scaturire dalla sua previa rimozione. 

 

 

 

 

 

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