Cessione di ramo di azienda
Il lavoratore viene ceduto assieme al ramo di azienda: è irrilevante la sua volontà
Sentenza Cassazione civile 14/11/2011, n. 23808

Massima

Nella nozione di cessione di ramo di azienda rientra ogni ipotesi di trasferimento anche di
una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di
rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione, il trasferimento di azienda
può avere ad oggetto anche i soli lavoratori, i quali per essere stati addetti ad un
medesimo ramo dell’impresa ed in virtù delle nozioni e delle esperienze acquisite siano
capaci di svolgere le proprie funzioni presso il nuovo datore di lavoro anche prescindendo
dall’ulteriore supporto dei beni immobili, dei macchinari, degli attrezzi da lavoro e/o di
altri beni, di talché è indubbio che tale schema negoziale con riferimento alla posizione
del lavoratore si risolve in una ipotesi di successione legale del contratto di lavoro
subordinato non abbisognevole del consenso del contraente ceduto ex-art.1406 c.c.

Sintesi del caso

La materia del contendere

Questioni da risolvere

Normativa di riferimento

Nota esplicativa

Irrilevante la volontà del lavoratore “ceduto” La Cassazione conferma il proprio
orientamento che offre una lettura rigorosa dell’art. 2112 c.c. interpretato alla luce della
lettera e della ratio della direttiva in materia, nonché della giurisprudenza della Corte di
giustizia. L’argomento in parola riguarda la fattispecie del trasferimento d’azienda in
ordine al quale sia il Legislatore nazionale che comunitario si sono da sempre preoccupati
di garantire ai lavoratori – assicurando la continuità dell’inerenza del rapporto di lavoro
all’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del trasferimento – la
conservazione dei diritti in caso di mutamento dell’imprenditore.

Ne consegue che per ‘ramo d’azienda’, come tale suscettibile di autonomo trasferimento
riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità
economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento,
conservi la sua identità e consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al
perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione
complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in
relazione al tipo di impresa. Detti elementi consistono nell’eventuale trasferimento di
elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale
trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima
o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod.
civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola
sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del
consenso del lavoratore ceduto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15324/2009 proposto da:
D.N.A., F.M., C.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO PALAMARA, rappresentati e difesi dagli
avvocati IACOVINO VINCENZO, DI PARDO SALVATORE, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
– AIA AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BASSO, giusta
delega in atti;
– THE MEAT SHOP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo
studio dell’avvocato ROSI FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTI E’RCOLE VINCENZO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 141/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 21/03/2009, r.g.n. 625/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato SERGIO RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.N., F.M. e D.N.A. esponevano al giudice del lavoro di essere stati assunti dall’AIA
agricola italiana alimentare spa per la quale avevano lavorato sino al 10.5.2002; che
alcuni colleghi di lavoro avevano formato la The meat shop srl che aveva a sua volta
stipulato con l’Aia un contratto di affitto di ramo d’azienda costituito dallo spaccio di
generi alimentari cui i ricorrenti erano adibiti, che l’Aia aveva preteso di non riammetterli
in servizio perchè sarebbe intervenuta la detta cessione di ramo d’azienda e il Presidente
della The meat shop aveva loro chiesto di firmare il nuovo contratto di lavoro per
ammetterli nella nuova azienda. Successivamente era stata contestata da quest’ultima
azienda un’assenza ingiustificata di 6 gg. e comminato il licenziamento. Lamentavano
l’inesistenza di una cessione di azienda, chiedevano la reintegrazione nel posto di lavoro
precedentemente occupato o in ogni caso il diritto alla riassunzione in quella costituitasi
successivamente. Il giudice di primo grado, il Tribunale di Larino, con sentenza del 1.4.2006 annullava il
licenziamento intimato dalla The meat shop ed ordinava alla detta società la riassunzione
o in mancanza il pagamento dell’indennità indicata in sentenza, rigettando le altre
domande.
Sull’appello dei lavoratori la Corte di appello di Campobasso rigettava l’appello.
La Corte territoriale osservava che si era in effetti verificata una successione di ramo
d’azienda in quanto la nuova azienda aveva affittato un negozio adibito alla vendita di
generi alimentari, sito in una porzione di immobile di proprietà della società AIA e dotato
di licenza ad hoc e di mobilio anch’esso ceduto in locazione. Nel contratto era stato
stabilito un affitto mensile pari a 3.100,00 Euro. Si trattava, alla luce dell’art. 2112 c.c.,
come modificato dal decreto legislativo n. 18/2001 applicabile ratione temporis, di
un’autentica cessione di ramo d’azienda in quanto emergeva dall’istruttoria espletata
l’esistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente anche prima
della cessione e non creata solo a tal fine. Nel caso in esame era stata affittato un
negozio di alimentari che vendeva al dettaglio prodotti a marchio AIA, con tanto di arredi
ed autorizzazioni amministrative. Alcune circostanze fatte valere dalla difesa dei
lavoratori come il vincolo a vendere prodotti Aia, a tenere i segni distintivi della stessa, il
pagamento da parte della stessa del canone di locazione della sede ove è posto il nuovo
negozio non erano elementi di rilievo tale da poter modificare la causa del contratto. Non
erano emerse circostanze per ritenere che si trattasse di un negozio in frode alla legge,
posto che non è emerso che la The Meat shop srl fosse una società fittizia o un
prestanome della AIA, considerato che aveva investito capitali propri nell’iniziativa con
l’assunzione di un rischio imprenditoriale autentico.
Ricorrono i lavoratori con sei motivi, resistono sia la società Aia che la The meat shop
con controricorso. I ricorrenti hanno prodotto memoria difensiva.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione di legge (art. 2112 c.c.), nonchè l’omessa ed
insufficienza motivazione della sentenza impugnata. Nella fattispecie era mancante
l’elemento dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto. Sussisteva una obiettiva
ed incontestabile inseparabilità dell’attività svolta dalla The meat shop dal più ampio
complesso aziendale. Si trattava di un punto vendita strettamente connesso alla
produzione all’ingrosso Aia.
Il motivo appare infondato nel merito, a parte la palese inadeguatezza dei quesiti
proposti non apparendo genuini quesiti di diritto.
Sul punto va ricordato l’orientamento di questa Corte, che in realtà non sembra messo in
discussione da entrambe le parti e che offre una lettura rigorosa dell’art. 2112 c.c.,
interpretato alla luce della lettera e della ratio della direttiva in materia, nonchè della
giurisprudenza della Corte di giustizia: “In materia di trasferimento d’azienda, la direttiva
CE 77/187, come ripresa nel contenuto dalla direttiva CE 98/50 e, infine, razionalizzata
nel testo mediante sostituzione con la direttiva CE 2001/23 (all’origine della rinnovata
versione dell’art. 2112 c.c.), nell’ambito del fenomeno della circolazione aziendale,
persegue lo scopo di garantire ai lavoratori – assicurando la continuità dell’inerenza del
rapporto di lavoro all’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del
trasferimento – la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell’imprenditore. Ne
consegue che per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento
riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità
economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento,
conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24
gennaio 2002, C-51/00 Temco) consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata
al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la
valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di
interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di
elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto
della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale
trasferimento della clientela, nonchè del grado di analogia tra le attività esercitate prima
o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c.,

che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto, comportando la sola sostituzione
di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del consenso del
lavoratore ceduto (Cass. n. 6452/2009; cfr. anche 19740/2008; Cass. n. 2489/2008).
Alla luce di questi criteri di ordine generale la motivazione della sentenza impugnata
appare coerente con l’indirizzo di questa Corte, congrua e logicamente ineccepibile. Si è
infatti accertato che l’operazione di cessione (in affitto) ha riguardato un settore
particolare e nettamente individuabile della più generale attività produttiva svolta dalla
AIA, quello concernente un esercizio di vendita di generi alimentari ubicato in una
porzione di immobile di proprietà della società affittante. Unitamente al negozio risultano
affittati o ceduti in uso anche gli impianti, le attrezzature e gli arredi e sono stati
reimpiegati i lavoratori che vi operavano in precedenza. Insieme al locale emerge essere
stata concessa in uso anche la relativa licenza amministrativa. Si tratta quindi in piena
evidenza di un’ attività funzionalmente autonoma e chiaramente distinguibile da quella
nel complesso svolta dalla AIA, obiettivamente enuclearle sia prima che dopo la cessione
che non ha comportato alcuna A trasformazione o mutamento radicale nel complesso
organizzativo incentrato sul negozio di cui si è parlato. Sussiste in base a tali elementi
un’autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto al passaggio del personale ex art.
2112 c.c., sicchè non può dirsi raggiunta la prova che l’obiettivo perseguito fosse solo
quello di “staccare” i lavoratori dalla AIA ed imputarli al nuovo soggetto produttivo.
Si deve conclusivamente osservare sul punto che risulta pattuito un canone di locazione
mensile di 3.100,00 Euro comprensivi del consumi e che pertanto sussiste un oggettivo
rischio imprenditoriale a carico della The meat shop che, sotto questo profilo, non può
essere considerata una entità puramente fittizia come si sostiene nel ricorso introduttivo.
La Corte di appello ha già ampiamente esaminato gli elementi addotti da parte ricorrente
per dimostrare la mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto (in affitto), come
l’impegno a vendere prodotti AIA (il che comunque per la sentenza impugnata è
circostanza in parte smentita dall’istruttoria espletata), l’esibizione del marchio AIA o il
pagamento da parte di quest’ultima del canone di locazione della nuova sede del negozio
giudicandoli clausole conformi agli interessi delle parti, ma non tali da incidere sulla
causa del contratto. La motivazione appare congrua e logicamente coerente in quanto,
come si è detto, l’autonomia funzionale dell’attività nel complesso ceduta non è smentita
da tali elementi e precede il contratto di affitto tra le due società; inoltre non emerge che
la nuova società non abbia sopportato un rischio economico autentico e con capitali
propri nell’operazione posto il canone mensile, di una certa entità, pattuito tra le parti.
Gli ultimi accordi ricordati appaiono nel comune interesse favorendo entrambe le società
nel loro rispettivo ambito produttivo che viene nel complesso valorizzato.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1344 e 1343 c.c.: si tratterebbe
di un contratto in frode alla legge, la cui finalità sarebbe solo quella di abbassare la
soglia dimensionale per la AIA in modo da poter eludere la disciplina garantistica di cui
alla L. n. 300 del 1970, art. 18.
Anche in questo caso i quesiti formulati non presentano una genuina questione di diritto
ed appaiono quindi inammissibili: in ogni caso, come detto, non sussistono elementi per
ritenere che l’operazione di cessione in affitto della rivendita prima citata sia stata
finalizzata a mascherare una intermediazione illecita di manodopera e/o una fornitura di
prestazione di manodopera per le ragioni prima ricordate. Non vi sono, come detto,
elementi per ritenere che la The meat shop fosse un mero prestanome e che non
sopportasse rischi imprenditoriali, dovendo pagare un canone, pagare il personale,
pagare i prodotti AIA, rivenderli etc. etc. Che si trattasse di personale indesiderato
destinato al licenziamento non emerge da alcun elemento obiettivo, anche solo
richiamato in ricorso.
Con il terzo motivo si allega che l’AIA ha provveduto ad un licenziamento verbale; la
mancanza di comunicazione del recesso al lavoratore determina la nullità del
licenziamento.
La doglianza è mal impostata: non vi è stato infatti alcun licenziamento ma i rapporti di
lavoro sono stati trasferiti ex art. 2112 c.c., in capo alla nuova società. Eventuali atti
posti in essere dalla AIA dopo la cessione del ramo d’azienda non sono giuridicamente
rilevanti, come già correttamente osservato nella sentenza impugnata.

Con il quarto motivo si deduce l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente dalla
The meath shop con conseguente obbligo per la detta società del pagamento di tutte le
retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello del recesso.
Anche il presente motivo è mal impostato: emerge ex actis che è stato comminato ai
ricorrenti, dopo il trasferimento del loro contratto, un licenziamento per assenze
ingiustificate. Il detto licenziamento è stato già dichiarato illegittimo in primo grado con
ordine di riassunzione o, in difetto, con il pagamento dell’indennità stabilita in sentenza.
Pertanto non vi è stato alcun licenziamento orale, ma un recesso preceduto da
contestazione disciplinare già dichiarato illegittimo dal giudice di prime cure.
Con il quinto motivo si allega la violazione dei principi di buona fede e correttezza: il
responsabile Aia risulta aver rilasciato false dichiarazioni ai fini dell’indennità di
disoccupazione in cui si parla di dimissioni.
Il motivo appare inconferente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le eventuali,
non veridiche, dichiarazioni rese dall’AIA nel modello DS22 non comprovano la malafede
in generale nella conduzione dell’operazione di cui si è parlato, ma rilevano in ipotesi ad
altri fini. Dal punto di vista ” lavoristico” l’operazione di affitto della rivendita di generi
alimentari di cui si parlato, con attrezzature, autorizzazioni amministrative etc., appare
inquadrabile ex art. 2112 c.c. come una cessione di ramo d’azienda attesa l’autonomia
funzionale, organizzativa e produttiva del complesso ceduto per le ragioni prima
ricordate.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione della L. n. 1369 del 1960,
sull’intermediazione di manodopera, con violazione, anche, della legge sulla
somministrazione di manodopera.
Sul punto si è già detto: non sussistono i presupposti per ritenere nel caso di specie la
violazione del divieto di intermediazione di manodopera al di fuori dei casi consentiti per
legge. La fattispecie va ricostruita come un trasferimento di ramo d’azienda. Emerge
nella vicenda un genuino rischio imprenditoriale in caso alla neo- costituita The meat
shop srl.
Si deve conclusivamente rigettare il ricorso con condanna dei ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del presente grado del giudizio nei confronti della Agricola
Italiana Alimentare spa che liquida in Euro per esborsi e in Euro 3.000,00, per onorari
difensivi oltre IVA, CPA e spese generali. Vanno compensate le spese nei riguardi della
Meat shop srl in ragione della specifica condotta difensiva della società e del contenuto
delle rivendicazioni fatte valere in questo giudizio di legittimità dai ricorrenti.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese
del presente grado del giudizio nei confronti della Agricola Italiana Alimentare spa che
liquida in Euro per esborsi e in Euro 3.000,00, per onorari difensivi oltre IVA, CPA e
spese generali. Vanno compensate le spese nei riguardi della Meat shop srl.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Archivio selezionato: Note
Nota a:
Cassazione civile , 14/11/2011, n. 23808, sez. Lavoro

Il lavoratore viene ceduto assieme al ramo di azienda: è irrilevante la sua
volontà

Quotidiano del 19 Novembre 2011

In caso di cessione di ramo d’azienda la posizione del lavoratore si risolve in una ipotesi
di successione legale del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del consenso
del contraente ceduto.
Il fatto. Alcuni lavoratori in servizio presso un’Azienda agricola di rilevanza nazionale
adivano il Tribunale del lavoro per denunciare il loro illegittimo distacco dalla predetta
azienda con contestuale riammissione in servizio alle dipendenze di altra società, nel
frattempo autonomamente costituitasi tra precedenti colleghi di lavoro e divenuta, poi,
partner commerciale della predetta Azienda Agricola in virtù di un contratto di affitto di
ramo di azienda.
Le lavoratrici in discorso rivendicavano l’inesistenza di una regolare cessione di azienda
tra l’ex-datore di lavoro e quello attuale e, quindi, pretendevano la reintegrazione nel
posto di lavoro precedentemente occupato oppure la riassunzione presso la società
affittuaria di azienda dove peraltro avevano subito un licenziamento disciplinare per
assenze ingiustificate.
Il Tribunale adito annullava il licenziamento disciplinare comminato dalla società-

affittuaria di azienda, delibando la condanna alternativa della reintegrazione di esse
lavoratrici-ricorrenti nel posto di lavoro oppure nel pagamento dell’indennità risarcitoria
per nullità del licenziamento.
Sul gravame proposto dalle medesime lavoratrici, ricorrenti in primo grado, la Corte di
Appello respingeva l’impugnazione e confermava la prima statuizione giudiziale.
Al di là del nomen juris conferito al contratto, spetta all’autonomia negoziale delle parti
determinare il contenuto del loro rapporto giuridico patrimoniale; spetta al giudice il
potere di qualificare normativamente il contratto concluso. La Cassazione, ritualmente
interessata dalla controversa vicenda su ricorso promosso sempre dalle lavoratrici,
esordisce nella sentenza in commento plaudendo l’operato della Corte territoriale sulla
corretta qualificazione giuridica del rapporto negoziale in concreto posto in essere
dall’azienda agricola di rilevanza nazionale e la neo-costituita società mercantile
(operante nel settore della distribuzione al dettaglio di generi alimentari), riferendolo allo
schema tipico del contratto di cessione in affitto di ramo di azienda.
Nel corso dell’istruttoria condotta in appello e diretta a ricostruire il fatto storico
sostanziale circa il titolo negoziale dedotto in giudizio, risultava pacifico come la predetta
neo-società avesse rilevato il ramo di azienda ceduto in affitto, consistente nella gestione
di una rivendita di generi alimentari riportanti il marchio della azienda-agricola cedente.
Negozio conforme allo schema astratto e non fittizio con finalità elusive. Pertanto, i
giudici del gravame ritenevano non trattarsi di un negozio posto in essere in frode alla
legge, al fine di modificare il contesto dimensionale dell’azienda agricola per eludere la
tutela reale a garanzia dei lavoratori di cui all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
La ratio della norma ex art. 2112 c.c. risponde ad una logica comunitaria. Il Consesso
nomofilattico ritiene che l’interpretazione della norma ex art. 2112 c.c. esige una
rigorosa lettura anche alla luce delle innovazioni apportate da successive fonti
comunitarie (cfr. da ultimo CE 2001/23), pertanto nell’ambito del fenomeno circolatorio
dell’azienda (intesa come complesso di beni sia “materiali” che “immateriali” e mezzi a
disposizione dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa) la norma in commento tende
ad assicurare la continuità dell’inerenza del rapporto di lavoro all’azienda stessa oppure a
quella parte di essa oggetto di cessione in affitto, preservando ogni diritto e “status”
professionale rientrante nel contratto di lavoro ed a prescindere dal mutamento
dell’imprenditore-datore di lavoro.
Differenza tra cessione in affitto di ramo di azienda e cessione del contratto: rilevanza
della volontà del lavoratore ceduto. Il ramo di azienda la cui cessione in affitto rileva ai
fini del trasferimento di tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere, si risolve in ogni
entità economica stabilmente organizzata preordinata all’esercizio dell’impresa (ossia di
un’attività economica diretta alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi) che in
occasione del trasferimento conservi la sua identità ovvero presupponga una
preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, difettando invece,
allorchè tale realtà produttiva sia stata creata ad hoc in occasione del trasferimento.
La figura negoziale anzidetta, differisce dalla fattispecie di cessione del contratto ex-

art.1406 c.c. ove la vicenda circolatoria riguarda il solo contratto, risolvendosi quindi, nella sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando per la sua efficacia del
consenso del contraente ceduto ossia nella specie trattandosi di rapporto di lavoro, del
lavoratore subordinato ceduto (cfr. Cass. nn.6452/2009; 19740/2008; 2489/2008).
Tornando, alla cessione di ramo di azienda, si fa rilevare come di essa, è stata accolta
una nozione estensiva (cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2001 nr.18 attuativo della direttiva
98/50/CE che come detto ha riformulato la disposizione ex-art.2112 c.c.) la quale
ricomprende ogni ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa,
sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno
traslativo.
In tale accezione allargata il trasferimento di azienda potrebbe avere ad oggetto anche i
soli lavoratori, i quali per essere stati addetti ad un medesimo ramo dell’impresa ed in
virtù delle nozioni e delle esperienze acquisite siano capaci di svolgere le proprie funzioni
presso il nuovo datore di lavoro anche prescindendo dall’ulteriore supporto dei beni
immobili, dei macchinari, degli attrezzi da lavoro e/o di altri beni, di talchè è indubbio
che tale schema negoziale con riferimento alla posizione del lavoratore si risolve in una
ipotesi di successione legale del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del
consenso del contraente ceduto ex-art.1406 c.c.

Dottrina

Sentenze e precedenti conformi e difformi

Bibliografia

Testo sentenza

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15324/2009 proposto da:
D.N.A., F.M., C.N.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO PALAMARA, rappresentati e difesi dagli
avvocati IACOVINO VINCENZO, DI PARDO SALVATORE, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –
contro
– AIA AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BASSO, giusta
delega in atti;
– THE MEAT SHOP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo
studio dell’avvocato ROSI FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTI E’RCOLE VINCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 141/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 21/03/2009, r.g.n. 625/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato SERGIO RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.N., F.M. e D.N.A. esponevano al giudice del lavoro di essere stati assunti dall’AIA agricola italiana alimentare
spa per la quale avevano lavorato sino al 10.5.2002; che alcuni colleghi di lavoro avevano formato la The meat
shop srl che aveva a sua volta stipulato con l’Aia un contratto di affitto di ramo d’azienda costituito dallo
spaccio di generi alimentari cui i ricorrenti erano adibiti, che l’Aia aveva preteso di non riammetterli in servizio
perchè sarebbe intervenuta la detta cessione di ramo d’azienda e il Presidente della The meat shop aveva loro
chiesto di firmare il nuovo contratto di lavoro per ammetterli nella nuova azienda. Successivamente era stata
contestata da quest’ultima azienda un’assenza ingiustificata di 6 gg. e comminato il licenziamento.
Lamentavano l’inesistenza di una cessione di azienda, chiedevano la reintegrazione nel posto di lavoro
precedentemente occupato o in ogni caso il diritto alla riassunzione in quella costituitasi successivamente.
Il giudice di primo grado, il Tribunale di Larino, con sentenza del 1.4.2006 annullava il licenziamento intimato
dalla The meat shop ed ordinava alla detta società la riassunzione o in mancanza il pagamento dell’indennità
indicata in sentenza, rigettando le altre domande.
Sull’appello dei lavoratori la Corte di appello di Campobasso rigettava l’appello.
La Corte territoriale osservava che si era in effetti verificata una successione di ramo d’azienda in quanto la
nuova azienda aveva affittato un negozio adibito alla vendita di generi alimentari, sito in una porzione di
immobile di proprietà della società AIA e dotato di licenza ad hoc e di mobilio anch’esso ceduto in locazione.
Nel contratto era stato stabilito un affitto mensile pari a 3.100,00 Euro. Si trattava, alla luce dell’art. 2112 c.c.,
come modificato dal decreto legislativo n. 18/2001 applicabile ratione temporis, di un’autentica cessione di
ramo d’azienda in quanto emergeva dall’istruttoria espletata l’esistenza di una realtà produttiva autonoma e
funzionalmente esistente anche prima della cessione e non creata solo a tal fine. Nel caso in esame era stata
affittato un negozio di alimentari che vendeva al dettaglio prodotti a marchio AIA, con tanto di arredi ed
autorizzazioni amministrative. Alcune circostanze fatte valere dalla difesa dei lavoratori come il vincolo a
vendere prodotti Aia, a tenere i segni distintivi della stessa, il pagamento da parte della stessa del canone di
locazione della sede ove è posto il nuovo negozio non erano elementi di rilievo tale da poter modificare la causa
del contratto. Non erano emerse circostanze per ritenere che si trattasse di un negozio in frode alla legge,
posto che non è emerso che la The Meat shop srl fosse una società fittizia o un prestanome della AIA,
considerato che aveva investito capitali propri nell’iniziativa con l’assunzione di un rischio imprenditoriale
autentico.
Ricorrono i lavoratori con sei motivi, resistono sia la società Aia che la The meat shop con controricorso. I
ricorrenti hanno prodotto memoria difensiva.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione di legge (art. 2112 c.c.), nonchè l’omessa ed insufficienza
motivazione della sentenza impugnata. Nella fattispecie era mancante l’elemento dell’autonomia funzionale del
ramo d’azienda ceduto. Sussisteva una obiettiva ed incontestabile inseparabilità dell’attività svolta dalla The
meat shop dal più ampio complesso aziendale. Si trattava di un punto vendita strettamente connesso alla
produzione all’ingrosso Aia.
Il motivo appare infondato nel merito, a parte la palese inadeguatezza dei quesiti proposti non apparendo
genuini quesiti di diritto.
Sul punto va ricordato l’orientamento di questa Corte, che in realtà non sembra messo in discussione da
entrambe le parti e che offre una lettura rigorosa dell’art. 2112 c.c., interpretato alla luce della lettera e della
ratio della direttiva in materia, nonchè della giurisprudenza della Corte di giustizia: “In materia di trasferimento
d’azienda, la direttiva CE 77/187, come ripresa nel contenuto dalla direttiva CE 98/50 e, infine, razionalizzata
nel testo mediante sostituzione con la direttiva CE 2001/23 (all’origine della rinnovata versione dell’art. 2112
c.c.), nell’ambito del fenomeno della circolazione aziendale, persegue lo scopo di garantire ai lavoratori –
assicurando la continuità dell’inerenza del rapporto di lavoro all’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed
esistente al momento del trasferimento – la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell’imprenditore. Ne
consegue che per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla
disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera
stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di
Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco) consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata
al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una
pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti
nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in
fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell’eventuale trasferimento della
clientela, nonchè del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi
dalla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto,
comportando la sola sostituzione di uno dei soggetti contraenti e necessitando, per la sua efficacia, del
consenso del lavoratore ceduto (Cass. n. 6452/2009; cfr. anche 19740/2008; Cass. n. 2489/2008). Alla luce di
questi criteri di ordine generale la motivazione della sentenza impugnata appare coerente con l’indirizzo di
questa Corte, congrua e logicamente ineccepibile. Si è infatti accertato che l’operazione di cessione (in affitto)
ha riguardato un settore particolare e nettamente individuabile della più generale attività produttiva svolta
dalla AIA, quello concernente un esercizio di vendita di generi alimentari ubicato in una porzione di immobile di proprietà della società affittante. Unitamente al negozio risultano affittati o ceduti in uso anche gli impianti, le
attrezzature e gli arredi e sono stati reimpiegati i lavoratori che vi operavano in precedenza. Insieme al locale
emerge essere stata concessa in uso anche la relativa licenza amministrativa. Si tratta quindi in piena evidenza
di un’ attività funzionalmente autonoma e chiaramente distinguibile da quella nel complesso svolta dalla AIA,
obiettivamente enuclearle sia prima che dopo la cessione che non ha comportato alcuna A trasformazione o
mutamento radicale nel complesso organizzativo incentrato sul negozio di cui si è parlato. Sussiste in base a
tali elementi un’autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto al passaggio del personale ex art. 2112
c.c., sicchè non può dirsi raggiunta la prova che l’obiettivo perseguito fosse solo quello di “staccare” i lavoratori
dalla AIA ed imputarli al nuovo soggetto produttivo.
Si deve conclusivamente osservare sul punto che risulta pattuito un canone di locazione mensile di 3.100,00
Euro comprensivi del consumi e che pertanto sussiste un oggettivo rischio imprenditoriale a carico della The
meat shop che, sotto questo profilo, non può essere considerata una entità puramente fittizia come si sostiene
nel ricorso introduttivo. La Corte di appello ha già ampiamente esaminato gli elementi addotti da parte
ricorrente per dimostrare la mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto (in affitto), come l’impegno a
vendere prodotti AIA (il che comunque per la sentenza impugnata è circostanza in parte smentita
dall’istruttoria espletata), l’esibizione del marchio AIA o il pagamento da parte di quest’ultima del canone di
locazione della nuova sede del negozio giudicandoli clausole conformi agli interessi delle parti, ma non tali da
incidere sulla causa del contratto. La motivazione appare congrua e logicamente coerente in quanto, come si è
detto, l’autonomia funzionale dell’attività nel complesso ceduta non è smentita da tali elementi e precede il
contratto di affitto tra le due società; inoltre non emerge che la nuova società non abbia sopportato un rischio
economico autentico e con capitali propri nell’operazione posto il canone mensile, di una certa entità, pattuito
tra le parti. Gli ultimi accordi ricordati appaiono nel comune interesse favorendo entrambe le società nel loro
rispettivo ambito produttivo che viene nel complesso valorizzato.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1344 e 1343 c.c.: si tratterebbe di un contratto in
frode alla legge, la cui finalità sarebbe solo quella di abbassare la soglia dimensionale per la AIA in modo da
poter eludere la disciplina garantistica di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.
Anche in questo caso i quesiti formulati non presentano una genuina questione di diritto ed appaiono quindi
inammissibili: in ogni caso, come detto, non sussistono elementi per ritenere che l’operazione di cessione in
affitto della rivendita prima citata sia stata finalizzata a mascherare una intermediazione illecita di manodopera
e/o una fornitura di prestazione di manodopera per le ragioni prima ricordate. Non vi sono, come detto,
elementi per ritenere che la The meat shop fosse un mero prestanome e che non sopportasse rischi
imprenditoriali, dovendo pagare un canone, pagare il personale, pagare i prodotti AIA, rivenderli etc. etc. Che
si trattasse di personale indesiderato destinato al licenziamento non emerge da alcun elemento obiettivo,
anche solo richiamato in ricorso.
Con il terzo motivo si allega che l’AIA ha provveduto ad un licenziamento verbale; la mancanza di
comunicazione del recesso al lavoratore determina la nullità del licenziamento.
La doglianza è mal impostata: non vi è stato infatti alcun licenziamento ma i rapporti di lavoro sono stati
trasferiti ex art. 2112 c.c., in capo alla nuova società. Eventuali atti posti in essere dalla AIA dopo la cessione
del ramo d’azienda non sono giuridicamente rilevanti, come già correttamente osservato nella sentenza
impugnata.
Con il quarto motivo si deduce l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente dalla The meath shop con
conseguente obbligo per la detta società del pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento a
quello del recesso.
Anche il presente motivo è mal impostato: emerge ex actis che è stato comminato ai ricorrenti, dopo il
trasferimento del loro contratto, un licenziamento per assenze ingiustificate. Il detto licenziamento è stato già
dichiarato illegittimo in primo grado con ordine di riassunzione o, in difetto, con il pagamento dell’indennità
stabilita in sentenza. Pertanto non vi è stato alcun licenziamento orale, ma un recesso preceduto da
contestazione disciplinare già dichiarato illegittimo dal giudice di prime cure.
Con il quinto motivo si allega la violazione dei principi di buona fede e correttezza: il responsabile Aia risulta
aver rilasciato false dichiarazioni ai fini dell’indennità di disoccupazione in cui si parla di dimissioni.
Il motivo appare inconferente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Le eventuali, non veridiche,
dichiarazioni rese dall’AIA nel modello DS22 non comprovano la malafede in generale nella conduzione
dell’operazione di cui si è parlato, ma rilevano in ipotesi ad altri fini. Dal punto di vista ” lavoristico”
l’operazione di affitto della rivendita di generi alimentari di cui si parlato, con attrezzature, autorizzazioni
amministrative etc., appare inquadrabile ex art. 2112 c.c. come una cessione di ramo d’azienda attesa
l’autonomia funzionale, organizzativa e produttiva del complesso ceduto per le ragioni prima ricordate.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione della L. n. 1369 del 1960, sull’intermediazione di manodopera, con
violazione, anche, della legge sulla somministrazione di manodopera.
Sul punto si è già detto: non sussistono i presupposti per ritenere nel caso di specie la violazione del divieto di
intermediazione di manodopera al di fuori dei casi consentiti per legge. La fattispecie va ricostruita come un
trasferimento di ramo d’azienda. Emerge nella vicenda un genuino rischio imprenditoriale in caso alla neo-

costituita The meat shop srl.
Si deve conclusivamente rigettare il ricorso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
presente grado del giudizio nei confronti della Agricola Italiana Alimentare spa che liquida in Euro per esborsi e
in Euro 3.000,00, per onorari difensivi oltre IVA, CPA e spese generali. Vanno compensate le spese nei riguardi
della Meat shop srl in ragione della specifica condotta difensiva della società e del contenuto delle rivendicazioni
fatte valere in questo giudizio di legittimità dai ricorrenti.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente grado del
giudizio nei confronti della Agricola Italiana Alimentare spa che liquida in Euro per esborsi e in Euro 3.000,00, per onorari difensivi oltre IVA, CPA e spese generali. Vanno compensate le spese nei riguardi della Meat shop
srl.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Archivio selezionato: Note
Nota a:
Cassazione civile , 14/11/2011, n. 23808, sez. Lavoro

Il lavoratore viene ceduto assieme al ramo di azienda: è irrilevante la sua volontà

Quotidiano del 19 Novembre 2011
In caso di cessione di ramo d’azienda la posizione del lavoratore si risolve in una ipotesi di successione legale
del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del consenso del contraente ceduto.
Il fatto. Alcuni lavoratori in servizio presso un’Azienda agricola di rilevanza nazionale adivano il Tribunale del
lavoro per denunciare il loro illegittimo distacco dalla predetta azienda con contestuale riammissione in servizio
alle dipendenze di altra società, nel frattempo autonomamente costituitasi tra precedenti colleghi di lavoro e
divenuta, poi, partner commerciale della predetta Azienda Agricola in virtù di un contratto di affitto di ramo di
azienda.
Le lavoratrici in discorso rivendicavano l’inesistenza di una regolare cessione di azienda tra l’ex-datore di lavoro
e quello attuale e, quindi, pretendevano la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato
oppure la riassunzione presso la società affittuaria di azienda dove peraltro avevano subito un licenziamento
disciplinare per assenze ingiustificate.
Il Tribunale adito annullava il licenziamento disciplinare comminato dalla società-affittuaria di azienda,
delibando la condanna alternativa della reintegrazione di esse lavoratrici-ricorrenti nel posto di lavoro oppure
nel pagamento dell’indennità risarcitoria per nullità del licenziamento.
Sul gravame proposto dalle medesime lavoratrici, ricorrenti in primo grado, la Corte di Appello respingeva
l’impugnazione e confermava la prima statuizione giudiziale.
Al di là del nomen juris conferito al contratto, spetta all’autonomia negoziale delle parti determinare il
contenuto del loro rapporto giuridico patrimoniale; spetta al giudice il potere di qualificare normativamente il
contratto concluso. La Cassazione, ritualmente interessata dalla controversa vicenda su ricorso promosso
sempre dalle lavoratrici, esordisce nella sentenza in commento plaudendo l’operato della Corte territoriale sulla
corretta qualificazione giuridica del rapporto negoziale in concreto posto in essere dall’azienda agricola di
rilevanza nazionale e la neo-costituita società mercantile (operante nel settore della distribuzione al dettaglio di
generi alimentari), riferendolo allo schema tipico del contratto di cessione in affitto di ramo di azienda.
Nel corso dell’istruttoria condotta in appello e diretta a ricostruire il fatto storico sostanziale circa il titolo
negoziale dedotto in giudizio, risultava pacifico come la predetta neo-società avesse rilevato il ramo di azienda
ceduto in affitto, consistente nella gestione di una rivendita di generi alimentari riportanti il marchio della
azienda-agricola cedente.
Negozio conforme allo schema astratto e non fittizio con finalità elusive. Pertanto, i giudici del gravame
ritenevano non trattarsi di un negozio posto in essere in frode alla legge, al fine di modificare il contesto
dimensionale dell’azienda agricola per eludere la tutela reale a garanzia dei lavoratori di cui all’art.18 dello
Statuto dei Lavoratori.
La ratio della norma ex art. 2112 c.c. risponde ad una logica comunitaria. Il Consesso nomofilattico ritiene che
l’interpretazione della norma ex art. 2112 c.c. esige una rigorosa lettura anche alla luce delle innovazioni
apportate da successive fonti comunitarie (cfr. da ultimo CE 2001/23), pertanto nell’ambito del fenomeno
circolatorio dell’azienda (intesa come complesso di beni sia “materiali” che “immateriali” e mezzi a disposizione
dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa) la norma in commento tende ad assicurare la continuità
dell’inerenza del rapporto di lavoro all’azienda stessa oppure a quella parte di essa oggetto di cessione in
affitto, preservando ogni diritto e “status” professionale rientrante nel contratto di lavoro ed a prescindere dal
mutamento dell’imprenditore-datore di lavoro.
Differenza tra cessione in affitto di ramo di azienda e cessione del contratto: rilevanza della volontà del
lavoratore ceduto. Il ramo di azienda la cui cessione in affitto rileva ai fini del trasferimento di tutti i rapporti di
lavoro subordinato in essere, si risolve in ogni entità economica stabilmente organizzata preordinata
all’esercizio dell’impresa (ossia di un’attività economica diretta alla produzione e/o allo scambio di beni e
servizi) che in occasione del trasferimento conservi la sua identità ovvero presupponga una preesistente realtà
produttiva autonoma e funzionalmente esistente, difettando invece, allorchè tale realtà produttiva sia stata
creata ad hoc in occasione del trasferimento.
La figura negoziale anzidetta, differisce dalla fattispecie di cessione del contratto ex-art.1406 c.c. ove la
vicenda circolatoria riguarda il solo contratto, risolvendosi quindi, nella sostituzione di uno dei soggetti
contraenti e necessitando per la sua efficacia del consenso del contraente ceduto ossia nella specie trattandosi
di rapporto di lavoro, del lavoratore subordinato ceduto (cfr. Cass. nn.6452/2009; 19740/2008; 2489/2008).
Tornando, alla cessione di ramo di azienda, si fa rilevare come di essa, è stata accolta una nozione estensiva
(cfr. D.Lgs. 2 febbraio 2001 nr.18 attuativo della direttiva 98/50/CE che come detto ha riformulato la disposizione ex-art.2112 c.c.) la quale ricomprende ogni ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di
impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo.
In tale accezione allargata il trasferimento di azienda potrebbe avere ad oggetto anche i soli lavoratori, i quali
per essere stati addetti ad un medesimo ramo dell’impresa ed in virtù delle nozioni e delle esperienze acquisite
siano capaci di svolgere le proprie funzioni presso il nuovo datore di lavoro anche prescindendo dall’ulteriore
supporto dei beni immobili, dei macchinari, degli attrezzi da lavoro e/o di altri beni, di talchè è indubbio che
tale schema negoziale con riferimento alla posizione del lavoratore si risolve in una ipotesi di successione legale
del contratto di lavoro subordinato non abbisognevole del consenso del contraente ceduto ex-art.1406 c.c

Lascia un commento

Help-Desk