Corte di Cassazione,  Sez. VI Civile, sottosezione 1°;    Ordinanza del 05 settembre 2012,   n. 14882/12    

  Presidente Dr. Salmè , Relat.  Dr.ssa Cristiano. 

 

a cura dell’Avv.  Nicola Nicodemo Damiano

* * * * * *

L’ordinanza prevede che:

Il rapporto fra azione civile ed azione penale è regolato dall’art. 75 c.p.p., il quale al suo terzo comma, prevede quali uniche ipotesi di sospensione necessaria del processo civile in pendenza di quello penale, che il danneggiato proponga l’azione risarcitoria in sede civile nei confronti dell’imputato dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo che sia stata già emessa sentenza penale di primo grado.

 

Sintesi del  caso.

La Suprema Corte torna ad affrontare un caso di sospensione del processo civile disposto dal giudice adito in primo grado da un soggetto danneggiato, il quale aveva esercitato azione di risarcimento direttamente innanzi il giudice civile. L’attore della causa civile adiva il Tribunale di Napoli citando sia una società di  assicurazione, sia un agente della medesima società per sentirli condannare ai sensi dell’art. 2049 c.c. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illecito commesso da un sub agente, il quale nei locali dell’agenzia assicurativa aveva fatto sottoscrivere un contratto di assicurazione su prodotti finanziari rilevatosi poi inesistente, con l’ulteriore condotta illecita di appropriazione indebita della somma di €.20.100/00.

Il soggetto convenuto, ritenuto responsabile del danno arrecato da un proprio collaboratore ai sensi dell’art., 2049 c.c., unitamente  alla società di assicurazioni, durante il giudizio civile di primo grado formula istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ritenendo che il procedimento penale avviato nei confronti del sub agente, imputato di truffa e falso in atto privato, costituisca un antecedente logico-giuridico, identificabile come pregiudiziale per il processo civile. L’attore ha impugnato tale provvedimento con ricorso per regolamento di competenza contestando la circostanza che fra i due procedimenti vi sia rapporto di pregiudizialità. La questione viene rimessa alla Cassazione per la questione sollevata.

Quaestio juris.

La questione riguarda la possibilità di sospensione del giudizio civile in attesa dello svolgimento del procedimento penale a carico del soggetto che avrebbe commesso il fatto illecito dannoso per la parte che ha subito un danno ingiusto.

 

Normativa di riferimento:  art.75 c.p p- ed .artt. 651 e  652 c.p.p.;

art. 295 c.p.c.

                Art. 75 c.p.p. Rapporto fra azione civile ed azione penale.

 

NOTA ESPLICATIVA.

Nel caso in cui l’azione civile venga iniziata unicamente in sede penale questa è soggetta alle decisioni contenute nel capo civile della sentenza penale irrevocabile. Quando, invece, l’azione civile è esercitata autonomamente dall’azione di tipo penale, si assiste ad una serie di sviluppi di regole di tipo procedurale, ovvero diviene inammissibile il contemporaneo esercizio dell’azione civile in sede penale ed anche in sede civile, inoltre l’azione civile può confluire nel procedimento penale quando sia giustificato da ragioni di economia processuale (cosiddetta “translatio iudicii”), ovvero può verificarsi la possibilità di esodo dell’azione di risarcimento dalla sede penale in ragione del principio del “favor separationis”.

Questione di primaria importanza è il termine di inizio del giudizio civile rispetto al procedimento penale.

Nel caso di anteriorità del giudizio civile, il soggetto danneggiato ha la facoltà di trasferirla nel processo penale mediante un atto di trasferimento, con rinuncia agli atti del giudizio civile.

La trasferibilità è comunque subordinata al rispetto di un limite interno, ovvero l’emanazione di una sentenza di merito, anche di primo grado del giudice civile, preclude la “translatio judicii”, per una sorta di “perpetuatio jurisdictionis”.

Esistono, di contro, limiti interni al processo penale, atteso che la intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento (dies a quem per la costituzione di parte civile) preclude il trasferimento dell’azione civile nella sede penale.

Quando l’azione civile è già stata inoltrata al magistrato civile, la persona istante può proseguire il giudizio in tale sede civile senza subire alcuna pregiudizialità penale, difatti non vi è alcuna sospensione del giudizio civile.

Nel caso, invece, di posteriorità del giudizio civile rispetto all’azione penale, si possono verificare distinte ipotesi rapportate in base alla data di costituzione di parte civile.

Il soggetto potrebbe essersi dapprima costituito parte civile nel procedimento di tipo penale, in tal caso se viene iniziato un distinto processo civile le conseguenze sono le seguenti:

–        in sede civile si verifica l’ipotesi di pregiudizialità del giudizio penale, con sospensione del giudizio civile in attesa della pronuncia penale;

–        mentre in sede penale potrebbe verificarsi la revoca presunta “ex lege” ai sensi dell’art. 75 comma 3° c.p.p.,  della costituzione di parte civile.

Schematizzando tali norme si può sostenere che il giudizio civile ed il processo penale procedono su binari paralleli, di modo ché  dalla verificazione dell’evento dannoso il soggetto danneggiato ha facoltà di azionare la causa civile indipendentemente dall’azione penale, quest’ultima seguirà il suo particolare corso dettato dall’intervento degli organi a connotazione pubblica quali il P.M. il GIP con  l’aggiunta della figura dell’indagato, iniziando il suo iter procedurale con la fase processuale delle indagini preliminari. Solo dopo l’eventuale rinvio a giudizio dell’imputato si potrà avere la costituzione di parte civile per il danneggiato.

L’istituto della sospensione del processo civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p. può verificarsi nei casi di: avvio della causa civile dopo che il Giudice penale di primo grado abbia emesso la sentenza; ovvero quando il danneggiato si sia già costituito parte civile nel processo penale e dopo tale azione agisca in sede civile per il medesimo risarcimento.

Da rammentare che il giudicato penale può pregiudicare la decisone del giudice civile in base al principio di tendenziale prevalenza del giudizio penale.

L’efficacia civile del giudicato penale consiste nella estensione alla pretesa civilistica della forza vincolante delle decisioni penali.

Per il giudicato penale di condanna nell’ordinamento vige un principio di favore per il danneggiato da reati non lesivo della posizione dell’imputato che ha potuto esercitare in sede penale tutti i suoi diritti di difesa.

Il danneggiato può fare sempre valere il giudicato penale, anche nel caso in cui non si è costituito parte civile, quale che sia la ragione del suo mancato intervento in sede penale, ai sensi dell’art. 651 c.p.p.

Per quanto concerne il giudicato penale di assoluzione esso è opponibile contro il soggetto danneggiato dal reato, sia quando è costituito parte civile, sia nel caso di mancata costituzione, ma ha ricevuto la notificazione di un atto che lo informava della sua qualità di persona offesa da reato.

DOTTRINA: 

Secondo la dottrina, con la riforma del codice di procedura civile, attuata nel 1988, si assiste alla concreta separazione del giudizio civile da quello penale. Nel codice di procedura attuale, si evidenzia la soppressione di ogni riferimento alla cosiddetta “pregiudiziale penale”. Il giudice civile ha facoltà di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità dedotta in giudizio.

(Sul punto sentenza Cassazione Civile sez. 1 n° 3656 del 28/4/1997, con nota di Trisorio Liuzzi).

La dottrina maggioritaria ritiene che “avendo il ricorrente instaurato il giudizio civile senza intraprendere alcuna attività nel processo penale, non si ritiene opportuno far valere le medesime conseguenze che derivano da chi tenti di sottrarsi alla sentenza penale che lo stesso ha contribuito a costruire”.

Da un’analisi storica dell’istituto emerge che nel codice di rito del 1930 era inserito l’art.12, il quale rendeva inammissibile la proposizione della querela una volta esercitata l’azione civile in sede propria, con la ulteriore conseguenza di bloccare sul nascere l’azione penale.

Nell’ottica del nuovo codice di procedura penale tale preclusione non esiste, poiché l’unico limite temporale è quello sancito dall’art. 79 cpp, termine di costituzione nel processo penale, il quale opera nel caso in cui sia già intervenuta una sentenza nel merito in sede civile.

Proprio la dottrina ha posto l’accento non sul tipo di provvedimento, costituito da una sentenza, ma sull’oggetto della decisione civile,  atteso che “ le sentenze intervenute ai sensi dell’art. 279 comma 2 c.p.p. non sul merito ma solo su questioni di carattere processuale, non possono impedire il trasferimento dell’azione civile in sede penale”.

L’ordinamento processuale penale consente alla parte civile costituita nel procedimento di abbandonare il processo in qualunque fase. Viene specificato sul punto che “ Le conseguenze processuali della rinunzia operata dal danneggiato mutano con il variare dei tempi in cui questa viene effettuata, tempi che possono dividersi in due fasi denominate rispettivamente: fase d’ingresso, e giudizio vero e proprio”.

Il primo periodo temporale serve a regolare gli effetti del giudicato penale sulle azioni civili ed è subordinato, come condizione preliminare, alla libera volontà del danneggiato di intervenire nel processo. In tal caso, per il combinato disposto degli articoli 75 comma 2° e 652, comma 1° c.p.p., il giudicato assolutorio seguirà il danneggiato se non abbia nel frattempo dato inizio al processo civile. Il secondo periodo regola, invece, gli effetti non di un giudicato, ma dell’esistenza di un processo penale pendente che, in caso di “fuga” della parte civile, “paralizza il procedimento attivato successivamente dal danneggiato per fargli subire in seguito gli effetti del giudicato (cfr. artt.651 e 652 cpp) ”.

L’art. 75 c.p.p. prevede l’effetto sospensivo del processo civile solo in 2 distinte ipotesi:

la prima nel caso in cui l’azione civile sia proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale;

l’altra ipotesi si verifica nel caso in cui, prima della proposizione della domanda in sede civile, sia stata già emessa sentenza penale di primo grado.  (sul punto Trisorio Liuzzi, Riforma del processo penale 1990).

Sentenze e precedenti conformi;  giurisprudenza.

In un caso analogo  la stessa Corte di Cassazione,  sezione civile, ha avuto modo di osservare che:

 

“In materia di rapporto tra giudizi civili e processo penale, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 75, secondo comma, cod. proc. pen., il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha confermato l’ordinanza di sospensione di un processo civile avente ad oggetto una successione testamentaria fondata su due diversi testamenti olografi e la domanda di esclusione di alcuni degli eredi per indegnità sull’assunto che avesse falsificato uno dei testamenti, rispetto alla quale aveva pregiudizialità logica e giuridica il giudizio penale tendente ad accertare l’avvenuta falsificazione di uno dei due testamenti)”. 

(Rigetta, Trib. Lodi, 12 Giugno 2006)

Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 12/07/2007, n. 15657

 

Nel 2009 la Suprema Corte veniva chiamata a decidere in merito ad una istanza per regolamento di competenza, presentata da quattro ricorrenti (marito, moglie e due figli) avverso l’ordinanza di sospensione disposta dal giudice civile del Tribunale di Matera.  La causa civile veniva introdotta per ottenere una sentenza di accertamento e condanna dell’ente ospedaliero locale  e dei medici coinvolti al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza di un errore sanitario e conseguenti gravi lesioni fisiche derivate dalla condotta medica, successivamente  degenerate in “paraplegia bilaterale”, ciò per asserita responsabilità di tipo contrattuale e/o  extracontrattuale e connessa colpa medica dei sanitari.

Il Tribunale civile, dopo la costituzione in giudizio dei convenuti e dei terzi soggetti assicuratori chiamati in garanzia,  disponeva la sospensione del processo; la sospensione veniva disposta per l’asserita pregiudizialità del processo penale instauratosi nei confronti dei dottori convenuti, nel quale il sig. L.G. successivamente alla proposizione dell’azione in sede civile, si è poi costituito parte civile nel procedimento penale, azionando la pretesa risarcitoria per il danno biologico che si era riservato di azionare nella sede penale.  Il Giudice civile adito motivava così il provvedimento che disponeva la sospensione:

 “Il Tribunale, “ritenuto che nel caso di specie, dovendo essere oggetto di accertamento in sede civile, le responsabilità dei sanitari convenuti o chiamati in giudizio, in riferimento all’evento lesivo verificatosi e dedotto in atti, ed essendo i medesimi fatti storici già oggetto di processo penale, a tutt’oggi pendente, occorra disporre la sospensione del presente giudizio, al fine di attendere la statuizione definitiva in sede penale in ordine alla prospettata responsabilità dei sanitari di specie, onde poi poter procedere alle successive verifiche in sede civile, ravvisandosi nella specie il rapporto di stretta dipendenza e consequenzialità tra le decisioni da emanare in sede penale e civile, ponendosi la prima (delle dette decisioni) quale antecedente logico – giuridico della seconda, essendo, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il diritto conteso in sede civile dipendente dall’accertamento inerente al reato”.

 

La Corte nel disporre la prosecuzione del giudizio civile, riteneva fondati i motivi presentati dai ricorrenti nell’istanza di regolamento di competenza, precisando a riguardo che:

 

“ Quando si verifica il trasferimento in sede penale dell’azione civile esercitata antecedentemente in sede civile, il modus procedendi del giudice civile non può mai articolarsi nell’adozione di un provvedimento di sospensione (che è previsto solo nel caso dell’art. 75 c.p.c., comma 3). Onde, in disparte la questione circa gli effetti di tale trasferimento ed il modo di rilevarli, se cioè lo siano ex officio oppure su eccezione di controparte (questione su cui v’è contrasto nella giurisprudenza della Corte), il Tribunale si sarebbe dovuto porre il problema di come dar rilievo al trasferimento e non già un problema di sospensione, atteso che la sospensione appare in palese contraddizione con l’intento del legislatore di assicurare che l’azione civile resti pendente solo dinanzi al giudice penale, in deroga al principio regolatore della litispendenza, cioè quello della prevenzione, ma a preservazione dell’esigenza che non restino pendenti due giudizi identici.

Comunque l’applicazione dell’art. 75, comma 1, secondo inciso, avrebbe potuto riguardare soltanto la causa introdotta da L. G., restando le cause proposte dagli altri danneggiati del tutto indifferenti alla vicenda della costituzione di parte civile, stante il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo di domande dei vari danneggiati.

Ciò chiarito ed ancorché sia sufficiente a giustificare la illegittimità della sospensione, è opportuno considerare che, al lume della giurisprudenza della Corte sono prive di pregio le considerazioni che l’ordinanza impugnata ha ritenuto di svolgere, evocando per un verso l’esistenza di un potere discrezionale di sospensione c.d. facoltativa del giudizio civile in genere, al di là dei presupposti della sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e di ipotesi di sospensione necessaria previste dalla legge e, per altro verso, adducendo a giustificazione dell’opportunità di esercizio del potere sospensivo discrezionale la norma dell’art. 654 c.p.p., e, dunque, la prospettiva secondo cui l’esito del giudizio penale pendente nei confronti dei dottori convenuti in sede civile spiegherebbe effetti nel giudizio civile ai sensi di tale norma.

Ciò chiarito ed ancorché sia sufficiente a giustificare la illegittimità della sospensione, è opportuno considerare che, al lume della giurisprudenza della Corte sono prive di pregio le considerazioni che l’ordinanza impugnata ha ritenuto di svolgere, evocando per un verso l’esistenza di un potere discrezionale di sospensione c.d. facoltativa del giudizio civile in genere, al di là dei presupposti della sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e di ipotesi di sospensione necessaria previste dalla legge e, per altro verso, adducendo a giustificazione dell’opportunità di esercizio del potere sospensivo discrezionale la norma dell’art. 654 c.p.p., e, dunque, la prospettiva secondo cui l’esito del giudizio penale pendente nei confronti dei dottori convenuti in sede civile spiegherebbe effetti nel giudizio civile ai sensi di tale norma.

Entrambe le argomentazioni sono prive di fondamento. E’ sufficiente rimandare a Cass. sez. un. (ord.) n. 14670 del 2003 (seguita successivamente dalle sezioni semplici della Corte e che ha superato Cass. sez. un. n. 408 del 2000, invocata dal Tribunale) e a Cass. sez. un. (ord.) n. 13682 del 2001 (della quale va letta l’ampia motivazione), nonchè a Cass. (ord.) n. 27787 del 2005.

Conclusivamente, andrà, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio”. p. 2. Il Collegio condivide le conclusioni della relazione, ma, quanto alle argomentazioni su cui essa si fonda, ritiene che siano superflue per giustificarle e, quindi, per sorreggere la soluzione della prosecuzione del giudizio, quelle relative al diverso oggetto della domanda proposta in sede penale rispetto a quello civile, che, quindi, si hanno per non espresse da questa decisione.

Parte resistente nella memoria non ha ritenuto di farsi carico dei rilievi svolti nella relazione, avendo svolto solo considerazioni che dichiaratamente sono ripropositive delle argomentazioni già considerate nella relazione e di questa ignorano del tutto il contenuto, anche per la parte condivisa dal Collegio.

L’ordinanza impugnata è, dunque, caducata e va disposta la prosecuzione del processo.

Al giudice di merito è rimessa la decisione sulle spese del regolamento di competenza.

(Cass. civ., Sez. III, 09/01/2009, n. 317)

 

 

Bibliografia:

Mercone, Manuale di Procedura Penale III edizione;

Fausto Izzo; Diritto Processuale Penale, Gruppo editoriale Simone;

Trisorio Liuzzi, Riforma del Processo Penale e sospensione del Processo Civile,  1990)

 

 

 

Testo Provvedimento :

 

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile

Sottosezione  I Civile

Sul ricorso n. 6535/2010 proposto

DA

C. C. rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Biagio Di Meglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ischia alla via Osservatorio n.40

CONTRO

Società C.  Assicurazione cooperativa, in persona del legale rapp.te  p. t. elettivamente domiciliata in Roma alla Via Gregoriana n.5, presso lo studio degli avvocati Raffaelli e Todaro, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine della memoria difensiva.

INTIMATA

E Contro

G. F.,                                                                        INTIMATO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C. C: ha   convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia – la Società C.  di Assicurazioni coop.  ed  il sig. G. F. agente della società per sentirli condannare in via fra loro solidale, ai sensi dell’art. 2049 c.c. al risarcimento al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illecito commesso da N. S.  quale sub agente del F. che , nei locali dell’agenzia di quest’ultimo, gli aveva fatto sottoscrivere un contratto di assicurazione su prodotti finanziari rilevatosi poi inesistente e si era appropriato della somma di €.20.100,00 che egli aveva versato per l’acquisto dei titoli.

Nel giudizio si è costituita la C. che ha dedotto che G. F. era privo del potere di rappresentarla ed ha concluso per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

Il Giudice adito, con ordinanza del 23/12/2009 comunicata alle parti il 21/02/2009, accogliendo l’istanza ex art. 295 c.p.c. presentata dalla Compagnia, ha sospeso il procedimento civile in attesa della definizione di quello penale pendente fra le stesse parti a carico di GF. Per I reati di truffa e falso in scrittura privata.

C.C. ha impugnato il provvedimento con ricorso per regolamento di competenza, contestando che fra I due procedimenti vi sia rapporto di pregiudizialità.

La C. ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il P.M.  ha concluso per iscritto il rigetto del ricorso.

La C. ha depositato ulteriore memoria ai sensi dell’art. 378 cpc.

*****

Il ricorso è fondato è merita accoglimento.

Il rapporto fra azione civile ed azione penale è regolato dall’art. 75 c.p.p. il quale, al suo terzo comma prevede, quali uniche ipotesi di sospensione necessaria del processo civile in pendenza di quello penale, che il danneggiato proponga l’azione risarcitoria in sede civile nei confronti dell’imputato dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo che sia stata già emessa sentenza penale di primo grado

Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie.

Peraltro, quand’anche il C. si fosse costituito parte civile nel procedimento penale a carico di G. F. la norma non avrebbe comunque potuto trovare applicazione, posto che in sede civile l’azione è stata esercitata non solo contro l’imputato, ma anche contro la C. tenuta a rispondere del danno non certo a titolo di reato, ma ai sensi dell’art. 2049 c.c. (cfr. Cassaz. 1862/09; 6185/09;  14804/04).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi il giudice adito.

Roma, 29.5.2012

Il Presidente

 

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Di admin

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